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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Confezioni Hu Lingzhi - 27 ottobre 2016 [6260962]

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[doc. web n. 6260962]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Confezioni Hu Lingzhi - 27 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 442 del 27 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione n. 43/1 del 15 gennaio 2014, con cui il Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro (Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rovigo), ha contestato all´impresa individuale Confezioni Hu Lingzhi, P.Iva: 01468470297, con sede legale e operativa in Cavanella Po di Adria (RO), via Ugo Foscolo n. 4, esercente l´attività di confezionamento di abbigliamento uomo-donna (cancellata dal Registro delle imprese in data 18 febbraio 2014), in atti rappresentata dalla sig.ra Hu Lingzhi, C.F. HUXLGZ81A57Z210G,  nata nella Repubblica Popolare Cinese il 17 gennaio 1981 e residente a Taglio di PO (RO), via Marina n. 134, in qualità di titolare della citata impresa individuale, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del d. lg. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 13 (e come precisato anche nel provvedimento sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, in www.gpdp.it, doc. web n. 1712680), con riferimento all´omessa informativa agli interessati per il trattamento di dati personali effettuato per mezzo di un sistema di videosorveglianza composto da tre telecamere esterne e un monitor funzionante che permetteva la visione della pubblica via Ugo Foscolo;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO, pertanto, che risulta in atti che l´impresa individuale Confezioni Hu Lingzhi, in atti rappresentata dalla sig.ra Hu Lingzhi, in qualità di titolare della citata impresa individuale, ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, mediante un sistema di videosorveglianza, omettendo di rendere agli interessati l´informativa prevista dall´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemila quattrocento),

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

all´impresa individuale Confezioni Hu Lingzhi, P.Iva: 01468470297, con sede legale e operativa in Cavanella Po di Adria (RO), via Ugo Foscolo n. 4 (cancellata dal Registro delle imprese in data 18 febbraio 2014), in persona della sig.ra Hu Lingzhi, C.F. HUXLGZ81A57Z210G, nata nella Repubblica Popolare Cinese il 17 gennaio 1981 e residente a Taglio di PO (RO), via Marina n. 134, in qualità di titolare della citata impresa individuale,  di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemila quattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto  di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia