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Provvedimento del 16 marzo 2017 [6503967]

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[doc. web n. 6503967]

Provvedimento del 16 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 149 del 16 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 19 gennaio 2016 da XX nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate, in data 2 gennaio 2017, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di accedere ai propri dati al fine di ottenere:

- l´origine dei dati relativi al proprio indirizzo di posta elettronica, le finalità e le modalità, nonché la logica applicata al trattamento;

- gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possano essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di responsabili e  di incaricati del trattamento;

- l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato di avere ricevuto in data 31 dicembre 2016, sulla propria casella di posta elettronica, una comunicazione promozionale proveniente da un indirizzo e-mail presumibilmente riconducibile alla società Telecom Italia S.p.A.;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, segnatamente, la nota del 31 gennaio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA le comunicazioni del 20 febbraio e 1° marzo 2017 con le quali la società resistente, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha rappresentato che:

-  a causa di un ritardo dovuto ad un disguido interno, non è stato possibile fornire riscontro all´istanza avanzata dal ricorrente prima della presentazione del ricorso;

- l´indirizzo e-mail del ricorrente è stato acquisito dalla resistente in occasione di una richiesta di variazione effettuata in data 22 ottobre 2012 ed è attualmente conservato a fini amministrativi e di documentazione, nei termini previsti dalla normativa di riferimento;

- i dati possono essere conosciuti da dipendenti Telecom quali incaricati del trattamento, nonché da società di servizi informatici/telematici di cui la stessa società si avvale, dalle Autorità di vigilanza e da ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati in base alla normativa vigente;

- la lamentata comunicazione non risulta essere stata inviata né dagli uffici della società resistente, né dai propri partner commerciali (non essendo, infatti a questi riconducibili né l´indirizzo e-mail di invio, né il format utilizzato), ma la stessa sarebbe stata trasmessa da un soggetto terzo, "non identificabile e del tutto ignoto a Telecom", titolare di una generica casella e-mail;

- di avere provveduto ad inserire l´indirizzo e-mail indicato dal ricorrente nella lista di "esclusione interna al fine di evitare l´invio di eventuali future comunicazioni commerciali";

VISTA la nota del 1° marzo 2017 con la quale il ricorrente, nel contestare il riscontro fornito dalla società resistente, ha insistito nel ritenere che il contatto commerciale sia stato effettuato "in nome, comunque per conto e nell´interesse della società Telecom Italia S.p.A.", sostenendo, altresì, che la mail potrebbe essere stata inviata da una società che ha agito quale outsourcer della resistente e che pertanto, quest´ultima è comunque tenuta a rispondere "dei trattamenti dei dati e degli eventuali illeciti compiuti";

VISTA la nota del 7 marzo 2017 con la quale la resistente, nel riportarsi integralmente a quanto già rappresentato nelle precedenti comunicazioni, ha altresì precisato che Telecom gestisce in "maniera centralizzata" le campagne promozionali effettuate a mezzo di posta elettronica e che pertanto non fornisce ai propri partner commerciali gli indirizzi mail dei propri clienti;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Telecom Italia S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in considerazione della esaustività del riscontro fornito dal titolare nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6503967
Data
16/03/17

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso