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Provvedimento del 23 marzo 2017 [6504347]

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[doc. web n. 6504347]

Provvedimento del 23 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 156 del 23 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 4 gennaio 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Caterina Flick, nei confronti di:

• RCS MediaGroup S.p.A., in qualità di editore del quotidiano on-line disponibile sul sito web www.corriere.it;

• Linkiesta S.p.A., in qualità di titolare del sito web www.linkiesta.it;

• Italiana Editrice S.p.A., in qualità di editore del quotidiano on-line disponibile sul sito web www.lastampa.it;

• Finegil Editoriale S.p.A., in qualità di editore della versione on-line del quotidiano "Il Mattino di Padova";

• News 3.0 S.p.A., in qualità di editore del quotidiano on-line disponibile sul sito web www.lettera43.it;

• Edizioni Proposta Sud S.r.l., in qualità di editore del quotidiano on-line disponibile sul sito web www.quotidianodelsud.it;

• Google Inc., in qualità di gestore del relativo motore di ricerca, e Google Italy S.r.l., in qualità di stabilimento italiano della prima, con riguardo all´URL XX corrispondente ad un sito del quale non è stato possibile identificare il gestore non essendovi riportati i relativi dati di contatto;

PRESO ATTO che il ricorrente, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la rimozione degli URL indicati nell´atto introduttivo del procedimento al fine di inibire l´indicizzazione delle pagine corrispondenti tramite i motori di ricerca esterni ai siti dei rispettivi editori;

la cancellazione delle relative tracce digitali, quali snippet e pagine cache;

l´adozione di ogni ulteriore accorgimento e/o misura che appaia idonea a tutelare le proprie ragioni;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante dalla perdurante disponibilità in rete di articoli, risalenti al 2012, all´interno dei quali sarebbero riportate informazioni "false o comunque fuorvianti" che associano il suo nominativo a quello di soggetti coinvolti in procedimenti penali rispetto ai quali "egli non è mai stato né indagato né imputato", così inducendo in errore gli utenti della rete in ordine al suo reale coinvolgimento in tali vicende;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, a) la nota del 18 gennaio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché b) il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 7 febbraio 2017 e c) la nota del 3 marzo 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 1° febbraio 2017 con la quale Google, nel fornire una dettagliata disamina delle determinazioni assunte con riguardo a tutti gli URL individuati nell´atto di ricorso – che, in realtà, non costituivano oggetto di richiesta di rimozione nei riguardi di Google, ma solo dei rispettivi editori – ha comunicato, riguardo al link rispetto al quale l´interessato ha rivolto specifica richiesta di rimozione nei confronti del gestore del motore di ricerca (ovvero XX), che la relativa istanza sarebbe stata formulata per la prima volta con l´atto di ricorso, ritenendo in ogni caso sussistente, nel merito, l´interesse della collettività alla reperibilità delle informazioni in esso pubblicate;

VISTA la nota del 3 febbraio 2017 con la quale RCS MediaGroup S.p.A. nel rilevare l´attuale rispondenza all´interesse pubblico dell´articolo oggetto di richiesta – tenuto conto del fatto che si tratterebbe di fatti storici la cui veridicità non è stata contestata e che le persone interessate dalla vicenda risultano essere tuttora coinvolte in procedimenti  pendenti, pur non emergendo, all´interno dell´articolo stesso, alcun profilo di rilevanza penale in merito alla posizione assunta dal ricorrente – ha dichiarato di non ritenere sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta di deindicizzazione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la corrispondenza pervenuta nel corso del procedimento con la quale Finegil Editoriale S.p.A., Italiana Editrice S.p.A., Linkiesta S.p.A. e News 3.0 S.p.A., pur sostenendo con diverse sfumature la liceità dei trattamenti effettuati, hanno dichiarato di aver provveduto ad adottare le misure richieste dal ricorrente;

VISTA la nota del 1° febbraio 2017 con la quale anche Edizioni Proposta Sud S.r.l., pur rilevando di non aver ricevuto l´interpello preventivo, ha dichiarato di aver provveduto ad adottare le misure richieste dall´interessato;

VISTA la nota del 5 febbraio 2017, nonché il verbale dell´audizione svoltasi il 7 febbraio 2017, nei quali il ricorrente, nel prendere atto degli interventi effettuati, ha insistito per l´accoglimento delle richieste indicate nell´atto introduttivo, precisando, con particolare riguardo a quanto argomentato da Google, che non sarebbe stato tenuto in debito conto il fatto che i post pubblicati all´interno del citato blog rinviano a pagine non più reperibili sui rispettivi siti fonte oppure presenti con un contenuto diverso da quello riportato all´interno degli stessi, come peraltro constatato dallo stesso gestore del motore di ricerca che ha dato atto di tale circostanza nel proprio riscontro;

VISTA la nota del 10 marzo 2017 con la quale Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, nel richiamare il contenuto del riscontro già fornito nel corso del procedimento, ha precisato:

l´irrilevanza, nel caso in esame, dell´asserita falsità delle notizie collegate alla richiesta di rimozione avanzata nell´esercizio del diritto all´oblio, tenuto conto del fatto che tale profilo può eventualmente costituire oggetto di un´azione per la tutela del diverso diritto alla reputazione ed all´onore esercitabile nei confronti dell´editore del sito fonte;

che, con specifico riguardo all´URL posto a base delle istanze avanzate con l´atto di ricorso, non si ritengono sussistenti i presupposti per invocare il legittimo esercizio del diritto all´oblio tenuto conto del breve lasso di tempo decorso dal fatto (2012), del ruolo pubblico ricoperto dall´interessato, nonché della particolare gravità della vicenda narrata che ha coinvolto personaggi di rilievo e che non risulta ancora conclusa;

CONSIDERATO, tutto ciò premesso ed in via preliminare, che:

l´istanza dell´interessato volta ad ottenere la cancellazione delle tracce digitali, quali snippet e copie cache, collegate agli URL dei quali ha chiesto la deindicizzazione, è stata avanzata per la prima volta con l´atto di ricorso e non ha dunque costituito, contrariamente a quanto previsto dall´art. 146, comma 1, del Codice, oggetto di interpello preventivo nei confronti dei rispettivi titolari del trattamento;

la specifica richiesta avanzata nei confronti di Italiana Editrice S.p.A., volta ad ottenere la correzione di dati contenuti nell´articolo dei quali è stata affermata l´inesattezza, risulta avanzata per la prima volta nel corso del procedimento;

Edizioni Proposta Sud S.r.l. non risulta aver ricevuto, anteriormente alla proposizione del ricorso, l´interpello preventivo in quanto la relativa raccomandata, per espressa dichiarazione resa dallo stesso ricorrente nel corso del procedimento, è stata restituita al mittente;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare, in ordine a tali profili, il ricorso inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, pur dovendosi dare atto del fatto che Edizioni Proposta Sud S.r.l. ha comunque provveduto ad adottare le misure richieste dall´interessato;

RITENUTO, con riguardo alla posizione di News 3.0 S.p.A., Finegil Editoriale S.p.A., Linkiesta S.p.A. e Italiana Editrice S.p.A., di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso relativamente alla richiesta di deindicizzazione degli articoli pubblicati sui rispettivi siti, avendo i titolari provveduto ad adottare, sia pure solo nel corso del procedimento, le misure richieste, come confermato anche dallo stesso ricorrente;

RILEVATO, con riferimento alla posizione di RCS MediaGroup S.p.A., che:

il trattamento effettuato da quest´ultima attraverso la pubblicazione dell´articolo contestato con il ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la conservazione dello stesso all´interno dell´archivio on-line del quotidiano, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica;

l´articolo in questione, peraltro non riconducibile ad un´epoca particolarmente risalente, narra, in via principale, di vicende giudiziarie, non ancora concluse, che hanno coinvolto diversi personaggi di spicco della vita politica ed imprenditoriale rispetto alle quali non può dirsi venuto meno l´interesse pubblico attuale alla relativa conoscibilità;

RILEVATO, tuttavia, con specifico riguardo alla posizione del ricorrente, che:

la vicenda rappresentata nell´articolo, ed in relazione alla quale viene citato il suo nome pur senza fornire dettagli per il medesimo pregiudizievoli, non risulta aver avuto, rispetto ad esso, alcun seguito giudiziario;

la presenza dei suoi dati identificativi all´interno del predetto articolo ne consente, tuttavia, il reperimento attraverso i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, determinandone, quale effetto, quello della perenne associazione ad una grave vicenda nelle quale sono stati coinvolti, in via principale, altri soggetti;

pur considerando la perdurante attualità dell´interesse pubblico della notizia, risulta necessario inibire la reperibilità in rete dell´articolo, mediante ricerche condotte a partire dal nominativo dell´interessato;

RITENUTO, sulla base di tali argomentazioni, che il ricorso debba essere parzialmente accolto con riguardo a tale aspetto, ordinando, per l´effetto, a RCS MediaGroup S.p.A., ai sensi dell´art. 150, comma  2, del Codice, di adottare, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, misure idonee a inibire la reperibilità in rete dell´articolo, a partire dal nominativo del ricorrente;

CONSIDERATO, infine, con riguardo alla posizione di Google, che:

il ricorso proposto nei confronti di quest´ultima riguarda unicamente l´URL rispetto al quale risulta essere stato avanzato specifico interpello, ovvero quello riconducibile al sito XX, benché la resistente, ritenendo che la richiesta del ricorrente avesse un oggetto più ampio, abbia effettuato, nel corso del procedimento, una dettagliata disamina anche degli URL riconducibili alle testate giornalistiche coinvolte;

la pagina resa disponibile attraverso l´URL del quale l´interessato ha chiesto la rimozione in associazione al suo nome e cognome – e della quale è peraltro ignoto l´autore per carente indicazione nel sito dei relativi dati identificativi  – reca al suo interno la riproduzione del contenuto di tre articoli che, nell´ambito dei siti che hanno provveduto alla loro originaria pubblicazione, risultano, in due casi, rimossi e, nell´altro, anonimizzati attraverso la sostituzione del nome dell´interessato con uno comune, circostanza questa immediatamente riscontrabile attraverso il collegamento reso agevole dalla presenza nella pagina di specifici link che rinviano ad essi;

la facile reperibilità in rete della predetta pagina, contenente notizie ormai superate e rispetto alle quali non vi è evidenza di alcun seguito giudiziario a carico dell´interessato, espone quest´ultimo ad un impatto sproporzionatamente negativo sulla sua persona, legittimandone pertanto l´opposizione in quanto collegata ad una condotta "che non è più (o non è mai stata) oggetto di dibattito pubblico" e rispetto alla quale "non vi è alcun interesse pubblico più generale alla disponibilità di tale informazione" (cfr. punto 8 delle Linee Guida del 26 novembre 2014 adottate dal Gruppo di lavoro articolo 29);

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso nei confronti di Google e, per l´effetto, di dover ordinare a quest´ultima, ai sensi dell´art. 150, comma  2, del Codice, di effettuare, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, la rimozione dell´URL indicato in premessa in quanto reperibile, in associazione al nominativo dell´interessato, tramite il corrispondente motore di ricerca;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 100,00, da ripartirsi in parti uguali, a carico di Google e di RCS MediaGroup S.p.A e, per la restante parte, a carico di Finegil Editoriale S.p.A., Linkiesta S.p.A., News 3.0 S.p.A. e Italiana Editrice S.p.A. nella misura di euro 25,00 ciascuna, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della parziale infondatezza, nonché della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso nei confronti di Google e, per l´effetto, ordina alla medesima, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di effettuare, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, la rimozione dell´URL indicato in premessa in quanto reperibile, in associazione al nominativo dell´interessato, tramite il corrispondente motore di ricerca;

b) accoglie parzialmente il ricorso nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A. e, per l´effetto, ordina alla medesima, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di adottare, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, misure idonee a inibire  la reperibilità in rete dell´articolo a partire dal nominativo del ricorrente;

c) dichiara non luogo a provvedere nei confronti di News 3.0 S.p.A., Finegil Editoriale S.p.A., Linkiesta S.p.A. e Italiana Editrice S.p.A.;

d) dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di Edizioni Proposta Sud S.r.l., nonché con riguardo alle ulteriori richieste, così come esplicitate in motivazione, avanzate per la prima volta con l´atto introduttivo o nel corso del procedimento;

e) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 100,00, da ripartirsi in parti eguali, a carico di Google e di RCS MediaGroup S.p.A., e, per la restante parte, a carico di Finegil Editoriale S.p.A., Linkiesta S.p.A., News 3.0 S.p.A. e Italiana Editrice S.p.A. nella misura di euro 25,00 ciascuna, che dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Google e a RCS MediaGroup S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia