g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 13 aprile 2017 [6548076]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6548076]

Provvedimento del 13 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 191 del 13 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 23 gennaio 2017 da XX nei confronti di Google con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate a Google ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione di 32 URL specificamente indicati nell´atto introduttivo mediante apposito elenco puntato;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato che:

- nel mese di ottobre 2015, in occasione di un trattamento sanitario obbligatorio (TSO) aggrediva i sanitari che si erano recati a tal fine presso la sua abitazione;

- la notizia è stata immediatamente diffusa da numerose testate giornalistiche con dovizia di particolari (compresi l´indirizzo della sua abitazione, il numero civico e la scala) e specifiche informazioni relative alla sua salute;

- il procedimento giudiziario che ne è seguito, si è concluso nel successivo ottobre 2016 con una sentenza di assoluzione "per non essere lo stesso imputabile al momento della commissione di tale reato";

- a seguito di una precedente segnalazione rivolta al Garante, i quotidiani on-line "La Stampa" e "La Repubblica" hanno provveduto a sostituire il suo nome e cognome con le sole iniziali e, successivamente, "La Stampa" ha ritenuto di rimuovere gli articoli e le foto che lo riguardavano;

- Google, alla richiesta di rimozione dei link ancora presenti, ha risposto di non poter procedere in ragione di un sussistente interesse alla notizia da parte della collettività;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, segnatamente la nota del 6 febbraio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; nonché la nota datata 22 marzo 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 20 febbraio 2017 con la quale Google ha rappresentato:

• in relazione agli URL indicati ai punti 7°, 9°, 10°, dal 12° al 19°, dal 21° al 26° dell´elenco in ricorso, di ritenere tuttora sussistente l´interesse pubblico alla reperibilità delle informazioni alle quali gli stessi rinviano, in quanto riconducibili ad un grave fatto di cronaca;

• in relazione agli URL indicati dal ricorrente nel medesimo elenco, ai punti dal 1° al 6°, 8°, 11° e 20°, nonché dal 27° al 32°, che questi non avrebbero formato oggetto di interpello preventivo;

• in relazione agli URL indicati dal ricorrente al 4°, 5°, 23° punto dell´elenco, di aver adottato, non avendo individuato il nome del ricorrente, misure manuali per impedire il posizionamento degli stessi tra i risultati associati al nome dell´interessato nelle versioni europee del motore di ricerca Google;

• in relazione agli URL indicati dal ricorrente dal 1° al 3° punto dell´elenco, di non poter effettuare alcun intervento trattandosi di URL che elencano i risultati di ricerca di Google, rimandando così ad una "pagina dinamica", ovvero in continuo cambiamento e non a una specifica pagina o sito che può essere, come tale, specificamente individuata ed eventualmente considerata lesiva per i relativi contenuti;

RILEVATO che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, in ordine alla richiesta di rimozione degli URL che non hanno formato oggetto dell´interpello preventivo ed indicati per la prima volta nell´atto introduttivo (dal 1° al 6°, l´8, l´11° e 20°, dal 27° al 32° punto dell´elenco in ricorso) pur dando atto che, secondo quanto dichiarato da Google, per:

- gli URL di cui ai punti 4° e 5°, sono state messe in atto misure manuali per evitare il posizionamento dei relativi link in relazione al nominativo del ricorrente;

- gli URL dal 1° al 3° punto dell´elenco, non possono essere effettuati specifici interventi, in quanto rinviano a "pagine dinamiche" che elencano risultati di ricerca in continuo cambiamento;

RILEVATO, altresì, con riferimento all´URL indicato al punto 23° dell´elenco, che Google, non avendo individuato il nome del ricorrente nella pagina, ha adottato misure manuali per impedire il posizionamento della stessa tra i risultati di ricerca associati al nome e che pertanto, rispetto ad esso, si deve dichiarare non luogo a provvedere, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

CONSIDERATO, infine, con riguardo agli ulteriori URL indicati dal ricorrente nell´atto introduttivo, che questi risultano collegati ad articoli nei quali sono riportate non solo le generalità e la precisa indicazione della abitazione dell´interessato -così configurando un trattamento contrario al principio di non eccedenza previsto dall´art. 11, comma 1, lett. d) del Codice- ma anche specifiche informazioni relative al suo stato di salute, realizzando così un trattamento che appare non conforme alle disposizioni del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (v., in particolare, art. 10) e, pertanto, da considerarsi illecito;

CONSIDERATO, quindi, che il perdurare della reperibilità di tali informazioni tramite il motore di ricerca, può avere un impatto fortemente negativo sull´interessato, tenuto conto, peraltro, dell´esito del procedimento giudiziario che rende non aggiornata la notizia in questione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che la richiesta di rimozione degli URL indicati dal ricorrente sia senz´altro meritevole di considerazione e che, pertanto il ricorso, debba essere parzialmente accolto e, per l´effetto, vada ordinato a Google, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato, di provvedere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione dei predetti URL dai risultati di ricerca a partire dal nome e cognome del ricorrente e che rinviano alla notizia sopra riferita, con particolare riguardo a quelli specificati nell´elenco in atti con i nn. 7°, 9°, 10°, dal 12° al 19°, 21°, 22°, dal 24° al 26°;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina alla resistente quale misura necessaria ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere alla rimozione, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, degli URL dai risultati di ricerca a partire dal nome e cognome del ricorrente e che risultano ancora indicizzati, con particolare riguardo a quelli specificati nell´elenco in atti di cui ai punti: 7°, 9°, 10°, dal 12° al 19°, dal 21° al 26°;

b. dichiara non luogo a provvedere con riguardo all´URL indicato dal ricorrente di cui al punto 23 dell´elenco, rispetto al quale Google ha dichiarato di aver adottato misure manuali per impedirne il posizionamento tra i risultati di ricerca associati al nominativo del ricorrente;

c. dichiara il ricorso inammissibile con riferimento agli URL, indicati nell´elenco in atti di cui ai punti dall´1 al 6, 11 e 20, dal 27 al 32, che non sono stati oggetto di interpello preventivo al titolare del trattamento;

Il Garante, nel chiedere a Google ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia