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Provvedimento dell'11 maggio 2017 [6619826]

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[doc. web n. 6619826]

Provvedimento dell´11 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 232 dell´11 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 13 marzo 2017 da XX, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul proprio figlio minore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Di Amato e Giorgio Pierantoni, nei confronti di RAI Radio Televisione Italiana S.p.A. (di seguito "Rai") con il quale l´interessata, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") in data 4, 6 e 10 febbraio 2017 e rimaste prive di riscontro, ha:

manifestato la propria opposizione all´ulteriore diffusione delle immagini e delle dichiarazioni rese dalla stessa e da suo figlio nel corso del servizio intitolato "XX" andato in onda su Rai 2 in data XX nell´ambito della trasmissione televisiva "Italia" ed ancora disponibili sul sito internet www.serviziopubblico.it;

chiesto la liquidazione in  proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, rappresentato che:

- in data 12 novembre 2016 si è svolto presso un noto centro commerciale di Roma, nell´ambito di una manifestazione di interesse nazionale dedicata ai videogiochi, un evento raduno di microcar al quale hanno preso parte, in qualità di utilizzatori, per lo più minori di età compresa fra i 14 e i 17 anni;

- pochi giorni prima dell´evento, i responsabili della manifestazione (fra i quali anche la ricorrente) erano stati contattati da una giornalista la quale, presentatasi come inviata del programma "TG2 Motori" aveva loro rappresentato l´intenzione di girare un servizio televisivo che sarebbe andato in onda nell´ambito del citato programma, richiesta che venne accolta con favore considerata la rilevanza dell´emittente e della trasmissione;

- nel giorno del raduno, tale giornalista ha effettuato riprese per la durata di 4-5 ore, intervistando molti dei ragazzi presenti ai quali ha rivolto domande molto specifiche sulle caratteristiche dei veicoli, giustificate, a suo dire, dal taglio tecnico della trasmissione;

- anche il figlio della ricorrente, di anni 15, presente all´evento in qualità di utilizzatore di microcar, è stato intervistato e ripreso, al pari di essa stessa, quale madre del minore e organizzatrice della manifestazione;

- al termine delle riprese, ha firmato la "liberatoria" per l´utilizzo delle immagini (di cui però non le è stata consegnata copia), senza neanche leggerne il contenuto, confidando nella veridicità di quanto rappresentato dalla giornalista che, anche all´atto della firma, le aveva ribadito l´utilizzazione delle immagini nell´ambito del programma "TG2Motori", presumibilmente nel successivo mese di dicembre;

- inaspettatamente, in data XX sul canale televisivo Rai2, nell´ambito del programma "Italia", è invece andata in onda la puntata intitolata "XX", avente ad oggetto "le marcate differenze, in termini sociali, culturali ed economiche, esistenti tra ragazzi romani appartenenti a diversi ceti sociali" nel corso della quale sono state trasmesse, per descrivere gli interessi dei giovani appartenenti al ceto più abbiente, le riprese effettuate presso il richiamato raduno e, fra queste, le immagini e le dichiarazioni rese da lei e da suo figlio;

- i dati oggetto di contestazione sono stati pertanto diffusi, anziché in uno speciale sulle microcar nell´ambito di un programma dedicato ai motori, in un servizio dal contenuto molto distante da quello comunicato dalla giornalista in occasione delle riprese;

-  dopo la messa in onda della trasmissione e la conseguente divulgazione della puntata sui canali web della Rai, sul sito www.serviziopubblico.it e su vari siti social, le immagini sue e del figlio sono state riprese da altri siti web ed oggetto di oltre 160.000 visualizzazioni e di numerosissimi commenti negativi ed insulti rivolti in particolare nei confronti del minore, il quale è rimasto anche vittima da parte dei suoi coetanei di episodi di bullismo e cyberbullismo che gli hanno  provocato un profondo stato di ansia e depressione;

PRESO ATTO che la ricorrente ha sostenuto l´illiceità del trattamento dei dati in questione considerando che:

- il giornalista, che gode nell´esercizio della propria attività di specifiche garanzie previste dal Codice e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali, è tenuto ad osservare doveri di correttezza, buona fede e lealtà che, nel caso di specie, appaiono violati non ricorrendo i presupposti legittimanti la deroga di cui all´art. 2, comma 1, del citato codice di deontologia che consente al giornalista di celare la propria identità e lo scopo della raccolta nell´ipotesi in cui ciò comporti dei "rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l´esercizio della funzione informativa":

- come previsto dall´art. 7 del citato codice di deontologia, il diritto alla riservatezza del minore deve sempre essere considerato primario rispetto al diritto di critica e cronaca, essendo il giornalista tenuto, qualora decida di diffondere - per motivi di rilevante interesse pubblico e fermi restando i limiti di legge - notizie o immagini riguardanti minori, a valutare se la pubblicazione risponda all´interesse oggettivo del minore, secondo i principi stabiliti dalla "Carta di Treviso";

- come stabilito in alcune sentenze della Suprema Corte, "il consenso all´utilizzo della propria immagine, oltre ad essere sempre revocabile (…), è inefficace, allorquando il concreto utilizzo dell´immagine risulti diverso da quello per cui il consenso è rilasciato (…) ovvero dia luogo ad una lesione della reputazione e del decoro della persona";

- le stesse modalità di rappresentazione delle immagini sue e di suo figlio, montate nel servizio "XX" insieme ad immagini di ragazzi che fanno uso di sostanze stupefacenti all´interno di una microcar e ad interviste rilasciate in ordine a recenti episodi di violenza giovanile svoltisi in una nota piazza di Roma, "induce ad assimilare e ritenere tra loro collegate tutte le situazioni rappresentate nel servizio televisivo" provocando una lesione della dignità e del decoro della ricorrente e di suo figlio, "il cui armonico sviluppo della personalità è stato seriamente messo a repentaglio";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 marzo 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la RAI Radio Televisione Italiana S.p.A. a fornire riscontro alle richieste dell´interessata e il verbale dell´audizione del 31 marzo 2017;

PRESO ATTO delle dichiarazioni della resistente contenute nella nota inviata in data 23 marzo 2017 e ribadite nel corso dell´audizione secondo le quali:

- "il reportage in oggetto è stato diffuso, nell´esercizio del diritto di cronaca e di critica, nell´ambito di un  programma giornalistico di inchiesta dedicato all´approfondimento di fatti di interesse pubblico e che documenta non soltanto lo stile di vita dei giovani di oggi ma anche fatti di cronaca di particolare gravità";

- la stessa ha già provveduto, "in via di autotutela e senza riconoscimento di responsabilità alcuna", ad espungere, il giorno stesso in cui ha ricevuto la diffida di controparte (4 febbraio 2017), "non soltanto il reportage oggetto di contestazione ma l´intera puntata da tutti i siti di proprietà della Rai", vincolandola "in modo da non consentire l´utilizzo di sequenze della stessa in altri programmi televisivi della Rai" ed "assumendo l´impegno di non mandarla più in onda";

- il reportage in oggetto, al pari del programma "Italia", è stato interamente realizzato da Zerostudio´s S.p.A. che ha direttamente contrattualizzato la giornalista citata dalla ricorrente ed agisce, in relazione ai dati personali trattati a qualsiasi titolo nel programma, come titolare autonomo di trattamento garantendone, nei confronti della Rai, la lecita acquisizione e/o utilizzabilità/divulgazione;

-  mentre alla Rai è per contratto concesso il diritto di trasmettere le immagini dei servizi realizzati da Zerostudio´s S.p.A. per due passaggi televisivi, tale società "ha il diritto di trasmettere le puntate del programma "Italia" in diretta streaming senza modifiche/alterazioni rispetto alla messa in onda da parte della Rai nonché anche in differita sui siti internet di propria proprietà purché, in tale caso, senza marchi e/o loghi Rai e/o pubblicità Rai";

- il sito internet www.serviziopubblico.it, ove secondo la ricorrente sarebbe ancora diffusa la puntata in questione, "non è di proprietà della Rai né ad essa ad alcun titolo riferibile": pertanto eventuali richieste di deindicizzazione/rimozione delle immagini da tale sito non possono essere rivolte nei confronti della Rai, bensì nei confronti del relativo titolare;

CONSIDERATO che, nella memoria trasmessa in data 24 marzo 2017 e ribadite nel corso dell´audizione la resistente ha confermato le proprie argomentazioni, ribadendo in particolare l´inapplicabilità delle esimenti previste dal codice di deontologia giornalistica al caso di specie e sottolineando gli obblighi del concessionario pubblico di garantire il pieno rispetto della riservatezza e della dignità della persone, vigilando sull´attività di dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori e partner;

PRESO ATTO che la resistente nel corso del procedimento, ha ribadito:

-  di aver cancellato da tutti i siti di sua proprietà non solo il filmato girato presso il citato raduno delle microcar di cui le immagini e le dichiarazioni della ricorrente e di suo figlio facevano parte ma l´intera puntata denominata "XX" trasmessa in data XX su Rai2;

- di aver bloccato la diffusione delle sequenze di tale puntata impedendone l´utilizzo in altri programmi televisivi della Rai;

- di aver adottato tali interventi in data 4 febbraio 2017 in riscontro all´interpello preventivo e prima della proposizione dell´odierno ricorso, pur senza renderne edotta la ricorrente nell´immediatezza;

- di non poter comunque essere considerata titolare del trattamento dei dati personali diffusi sul sito internet www.serviziopubblico.it, di cui è titolare Zerostudio´s S.p.A.;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di RAI Radio Televisione Italiana S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE IL dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi a RAI Radio Televisione Italiana S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6619826
Data
02/05/17

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso