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Provvedimento del 18 maggio 2017 [6623399]

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[doc. web n. 6623399]

Provvedimento del 18 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 241 del 18 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 20 febbraio 2017 nei confronti della Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna S.p.A. con cui XX, rappresentata e difesa dall´avv. Illic Mambelli, nel ribadire le istanze già presentate ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, co. 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto, quale erede legittimaria pretermessa nel testamento, la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali riferiti ai rapporti intrattenuti con la Banca dal proprio parente deceduto, con specifico riguardo:

- ai dati contenuti negli estratti conto e nelle movimentazioni bancarie degli ultimi dieci anni, la consistenza patrimoniale del de cuius, ai saldi riferiti ai depositi e ai conti alla data del decesso (anche se estinti da terzi successivamente), nonché alla data in cui è stata disposta l´estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto corrente;

- ai dati contenuti nei movimenti conto deposito titoli (acquisto titoli o cessioni titoli per attività di intermediazione finanziaria) intestati al de cuius, ai dati relativi ad altre operazioni da questi eseguite in strumenti finanziari negli ultimi dieci anni, nonché ai dati contenuti nell´estratto contabile alla data del decesso;
il ricorrente ha, altresì, chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, rappresentato di:

- volere ricostruire, in qualità di erede legittimaria pretermessa nel testamento, il cespite ereditario, al fine di valutare la possibilità di un´azione di riduzione delle disposizioni testamentarie effettuate a suo danno;

- avere presentato, a tale fine, tre istanze alla Banca in data 9 giugno, 21 luglio e 28 novembre 2016 che, tuttavia, sono state sempre rigettate con motivazioni aventi meri scopi dilatori;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, segnatamente, la nota del 13 marzo 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 12 aprile 2017 con cui è stata disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 24 marzo 2017 con la quale la Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna S.p.A. – attraverso Intesa San Paolo, società del gruppo che gestisce le pratiche relative al trattamento dei dati personali della clientela – ha fornito l´elenco dei rapporti contrattuali sottoscritti dal de cuius con l´indicazione delle relative date di apertura ed estinzione, nonché copia della pertinente documentazione, precisando altresì che:

- il diniego a fornire riscontro è, inizialmente, dipeso dal tenore della richiesta avanzata dalla ricorrente, "inoltrata non ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 ma di disposizioni del Codice Civile in materia di successione" e, in seguito, quando la richiesta è stata avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice, dalla necessità di ottenere la copia del documento di identità e il mandato di rappresentanza conferito dalla ricorrente al proprio legale;

- le scritture contabili della clientela sono conservate per un periodo non superiore a dieci anni: pertanto i rapporti estinti prima di tale termine non sono più disponibili; in ogni caso, "conformemente agli obblighi di protezione dei dati personali disposti dal d. lgs. n. 196/2003, ciascuna riesposizione si ferma alla data del decesso e viene oscurata degli eventuali dati personali di terzi";

VISTA la nota di replica del 26 aprile 2017 con la quale la ricorrente ha lamentato il fatto che, nel riscontro ricevuto, le informazioni relative ad uno dei conti correnti risultassero mancanti dei dati identificativi dei soggetti beneficiari delle operazioni di bonifico effettuate dal de cuius e del relativo saldo alla data del decesso;

VISTA la nota del 5 maggio 2017, con la quale la Banca, ad integrazione della comunicazione precedente, ha trasmesso tale ultimo dato;

RILEVATO preliminarmente che il Garante ha più volte chiarito l´alterità tra l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali detenuti da istituti di credito, disciplinato dagli artt. 7 e ss. del Codice e il diverso diritto del correntista e degli aventi causa di ottenere copia di documentazione bancaria, regolato dall´art. 119 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e che l´istanza presentata ai sensi degli artt. 7 ss. del Codice, permette all´interessato di conoscere (a differenza di quanto consentito dall´art. 119 del testo unico bancario) esclusivamente i dati personali relativi al medesimo interessato e non anche quelli riferiti a soggetti terzi (quali ad esempio il beneficiario di atti di disposizione), né informazioni non rappresentative di dati personali (quali, ad esempio, prospetti informativi, condizioni generali di contratto, ecc.);

RITENUTO, per i motivi appena esposti, di dovere dichiarare inammissibile il ricorso relativamente all´istanza volta a conoscere i nominativi di soggetti terzi, beneficiari dei pagamenti effettuati dal de cuius attraverso operazioni di bonifico;

RITENUTO invece, in merito alle restanti richieste, di dover dichiarare ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la stessa Banca fornito, seppure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle istanze dell´interessata;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile in ordine alla richiesta di conoscere i dati relativi a terzi;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle altre richieste avanzate dalla ricorrente;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi alla Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente, compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia