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Provvedimento del 27 aprile 2017 [6631202]

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[doc. web n. 6631202]

Provvedimento del 27 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 210 del 27 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 16 febbraio 2017 da XX nei confronti di Wind Tre S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A.), con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate in data 4 e 15 novembre ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione degli stessi in forma intelligibile, l´indicazione dell´origine, delle finalità, delle modalità e della logica applicata al trattamento, nonché degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento;

- di conoscere il motivo dell´avvenuta ricezione sulla propria utenza di telefonia mobile di un messaggio avente scopo promozionale nonostante non avesse mai prestato il relativo consenso, reiterando la propria opposizione al trattamento dei suoi dati personali per finalità di marketing;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, precisato:

- di avere ricevuto in data 6 agosto 2016 un sms sulla propria utenza telefonica con il quale la resistente lo invitava a rilasciare il consenso per finalità di comunicazione commerciale, non risultando lo stesso acquisito agli atti della società;

- di non ritenere soddisfacente il riscontro con il quale quest´ultima in data 10 novembre 2017 gli comunicava che la sua richiesta non poteva essere accolta;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, segnatamente, la nota del 3 marzo 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota datata 12 aprile 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 14 marzo 2017 (ritrasmessa il 30 successivo su sollecitazione del ricorrente che dichiarava di non avere ricevuto alcun riscontro) con la quale la resistente, nel comunicare i dati in suo possesso, ha altresì rappresentato che:

- come specificato nell´informativa fornita al momento della sottoscrizione del contratto avvenuta il 9 ottobre 2013, il trattamento avviene per "finalità istituzionali" con riferimento ai servizi forniti in base al contratto di abbonamento, per l´invio di SMS istituzionali legati anche a situazioni di calamità naturali, per la prevenzione delle frodi, in adempimento di obblighi di legge, inclusi quelli contabili, fiscali e di archiviazione storica dei dati, nonché in esecuzione di provvedimenti dell´Autorità giudiziaria per la prevenzione e repressione dei reati;

- i dati riferiti all´interessato non sono utilizzati per contatti commerciali, non avendo lo stesso rilasciato il proprio consenso per tale finalità;

- l´opposizione al trattamento manifestata dal medesimo sarebbe stata rispettata in quanto  il messaggio ricevuto il 6 agosto 2016 non avrebbe avuto contenuto promozionale, trattandosi "piuttosto di comunicazione di servizio" con la quale il ricorrente è stato invitato a "modificare, eventualmente e in maniera del tutto volontaria, la sua posizione" al fine di poter ricevere le offerte proposte dalla resistente;

VISTA la nota del 30 marzo 2017 con la quale il ricorrente, nel prendere atto di quanto rappresentato dalla resistente, si è dichiarato soddisfatto del riscontro ricevuto;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi  dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro adeguato alle istanze dell´interessato;

CONSIDERATO, ad ogni modo, che Wind Tre S.p.A. è tenuta al rispetto del provvedimento del 26 ottobre 2016 (in www.gpdp.it, doc. web n. 5727908) con il quale l´Autorità, nel prendere in esame alcune segnalazioni rivolte proprio contro l´odierna resistente per iniziative del tutto analoghe a quelle qui rappresentate (effettuate in epoca precedente al provvedimento citato), ha rilevato che l´invio di comunicazioni volte a richiedere il consenso alle persone che avevano già manifestato il loro diniego al riguardo fosse da considerarsi in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali ed ha pertanto prescritto specifiche misure a tutela degli interessati, vietando l´ulteriore trattamento per finalità promozionali dei dati personali concernenti le utenze oggetto delle campagne volte ad acquisire il predetto consenso;

CONSIDERATO, pertanto, che rimane impregiudicata ogni ulteriore valutazione di questa Autorità in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali effettuato dalla resistente alla luce del citato provvedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a carico di Wind Tre S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in considerazione del parziale riscontro fornito dal titolare nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 250,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6631202
Data
27/04/17

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso