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Provvedimento del 15 giugno 2017 [6692214]

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[doc. web n. 6692214]

Provvedimento del 15 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 277 del 15 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato il 5 aprile 2017 da XX nei confronti di Google Inc. e Google Italy, con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione, dalla lista dei risultati ottenuti digitando il proprio nominativo - "ed in particolare "XX" o "XX condannato"" - attraverso il motore di ricerca gestito dalla resistente, degli URL sottoindicati connessi ad articoli collegati ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto "oltre sedici anni addietro":

1.    http://...;

2.    http://...;

3.    http://...;

4.    https://....;

CONSIDERATO che il ricorrente, nell´invocare l´applicazione del c.d. diritto all´oblio,  ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione dalla perdurante diffusione in rete di articoli riferiti ad una notizia non aggiornata ed ormai risalente nel tempo tenuto conto del fatto che:

la sentenza di condanna "aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, che (…) una volta applicato e decorso il termine di cinque anni stabilito dall´art. 163 c.p., comporta l´estinzione del reato ex art. 167" del medesimo codice;

con la medesima pronuncia era stato altresì concesso il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale;

con ordinanza del Tribunale di Roma del 14 novembre 2013 è stata altresì disposta la riabilitazione ai sensi dell´art. 178 c.p. in virtù della quale il medesimo è oggi esente "da qualsiasi pregiudizio penale, giacché con essa si estingue ogni effetto della condanna";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 aprile 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTE le note del 21 aprile e del 5 maggio 2017 con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, nel comunicare di non poter accogliere le istanze di rimozione avanzate dal ricorrente, ha, in particolare, rilevato:

l´inammissibilità del ricorso relativamente alla richiesta di deindicizzazione degli URL indicati dal medesimo poiché, contrariamente a quanto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia del 13 maggio 2014 (cd. sentenza Costeja), gli stessi vengono restituiti come risultati di ricerca unicamente utilizzando criteri ulteriori rispetto al solo nome e cognome dell´interessato, ovvero associando ad essi "altri due termini come "XX" oppure "condannato"";

l´attività del motore di ricerca, secondo quanto desumibile dalla citata sentenza, è qualificata come trattamento di dati personali nella misura in cui "la ricerca (…) venga effettuata a partire dal nome di una persona fisica" perché solo in tal modo "gli utenti possono ottenere "una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a quella persona"", mentre "l´aggiunta di un ulteriore termine in grado di indirizzare e qualificare la ricerca dimostra che l´utente ha intenzione proprio di ottenere quei risultati";

che, nel caso di specie, si presuppone pertanto che chiunque cerchi notizie sull´interessato digitando, a titolo esemplificativo, "XX condannato", conosca già la vicenda che lo ha riguardato che come tale deve rimanere disponibile per gli utenti della rete al fine di tutelare la libertà di espressione, secondo quanto riconosciuto anche nelle Linee guida del WP 29;

nel merito, che non potrebbero in ogni caso reputarsi sussistenti i presupposti richiesti per l´esercizio del diritto all´oblio tenuto conto del fatto che, sotto il profilo temporale, solo uno degli articoli risale al 2001, mentre tutti gli altri risultano pubblicati tra il 2012 e il 2016 e che, in ogni caso, occorre attribuire rilievo anche al ruolo pubblico svolto dal ricorrente, che ricopre un incarico elevato all´interno delle forze dell´ordine, nonché alla natura delle informazioni oggetto della richiesta di rimozione;

VISTA la nota del 12 maggio 2017 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste contestando quanto affermato dalla resistente, evidenziando, in particolare, come "sin dalla prima pagina di Google, ed anche nelle successive, ove si digiti unicamente il nome e cognome dell´istante appare comunque la notizia per la quale" è stata avanzata doglianza;

CONSIDERATO che gli URL individuati nell´atto introduttivo del procedimento risultano accessibili mediante il motore di ricerca gestito dalla resistente utilizzando, alternativamente, il nominativo dell´interessato ovvero quest´ultimo anche in associazione a ulteriori elementi, quali "XX" e "condannato";

RITENUTO che la richiesta di deindicizzazione avanzata dall´interessato debba essere presa in esame con riferimento a tutti gli URL indicati in premessa poiché ad essi si giunge attraverso una ricerca effettuata "a partire dal nome", secondo quanto indicato nella sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione europea del 13 maggio 2014, C-131/12 (c.d. sentenza "Costeja") e precisato nelle "Linee Guida" adottate in merito dal Gruppo Articolo 29 in data 26 novembre 2014 (v. Parte I, lett. C), punto 21, non potendosi escludere l´aggiunta di un ulteriore termine di specificazione;

CONSIDERATO che le citate "Linee Guida" del WP29 indicano, come elemento rilevante per l´esercizio del "diritto all´oblio", in particolare, il trascorrere del tempo rispetto al verificarsi dei fatti oggetto delle notizie rinvenibili attraverso l´interrogazione dei motori di ricerca;

CONSIDERATO che il trattamento di dati personali deve comunque essere sempre conformato al rispetto del principio di esattezza dell´informazione – da intendersi anche quale adeguatezza e completezza della stessa – reperibile attraverso il risultato di ricerca del quale è richiesta la rimozione, come affermato anche al punto n. 4 delle citate "Linee Guida";

CONSIDERATO, pertanto, rispetto al caso in esame, che l´URL individuato in premessa con il n. 1 risulta collegato ad un articolo riferito esclusivamente ad una vicenda giudiziaria, risalente ad oltre sedici anni fa, in ordine alla quale il ricorrente ha subito una condanna penale – nello svolgimento, peraltro, di un ruolo diverso da quello attualmente ricoperto  –  e che, sulla base della documentazione prodotta dal medesimo, non risulta più rispondente alla situazione attuale tenuto conto del fatto che, per detto reato, lo stesso ha ottenuto la riabilitazione sin dal 2013;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover accogliere il ricorso limitatamente alla richiesta di rimozione dell´URL indicato in premessa con il numero 1 e, per l´effetto, di dover ordinare a Google, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l´URL indicato in premessa con il n. 1 dai risultati di ricerca effettuati "a partire dal nome" dell´interessato nei sensi di cui sopra;

CONSIDERATO altresì che le citate "Linee Guida", pur indicando, come ricordato, quale elemento rilevante per l´esercizio del diritto all´oblio, in particolare, il trascorrere del tempo, specificano altresì che il "diritto all´oblio" può incontrare un limite quando le informazioni per le quali viene invocato risultino connesse al ruolo che l´interessato ricopre nella vita pubblica;

RILEVATO che gli articoli collegati agli URL individuati in premessa con i numeri 2, 3 e 4 inseriscono la suddetta notizia in un contesto informativo più ampio, all´interno del quale sono fornite anche ulteriori informazioni legate ad altri aspetti della vita professionale dell´interessato;

CONSIDERATO pertanto che, in relazione a tali ulteriori informazioni, sussiste il persistente interesse pubblico alla conoscibilità degli URL individuati in premessa con i numeri 2, 3 e 4, anche in ragione del ruolo nella vita pubblica rivestito dal ricorrente, che ricopre incarichi istituzionali di alto livello;

RITENUTO di dover quindi dichiarare il ricorso infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Google, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l´URL indicato in premessa con il n. 1 dai risultati di ricerca effettuati "a partire dal nome" dell´interessato nei sensi di cui in motivazione;

b) dichiara il ricorso infondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL (indicati in premessa con i n. 2, 3, e 4) dai risultati di ricerca effettuati "a partire dal nome" dell´interessato nei sensi di cui in motivazione.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia