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Provvedimento del 26 luglio 2017 [6930634]

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[doc. web n. 6930634]

Provvedimento del 26 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 353 del 26 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 26 aprile 2017 da XX nei confronti di Fastweb S.p.A. con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), a seguito di numerose telefonate promozionali ricevute sulla propria utenza telefonica sia fissa, sia mobile, ha chiesto alla resistente:

- di avere conferma dell´esistenza o meno dei dati che lo riguardano;

- l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato di:

- avere ricevuto sulla propria utenza di telefonia mobile e fissa –quest´ultima inserita anche nel Registro delle opposizioni- numerose chiamate promozionali provenienti da quattro diversi numeri telefonici, riconducibili, secondo quanto affermato dagli operatori che lo contattavano, alla società Fastweb;

- non essere mai stato cliente di tale società;

- avere inviato, in data 28 settembre 2016 un´ istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice alla citata azienda non ricevendo alcun riscontro in merito;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 maggio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 22 giugno 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la memoria del 31 maggio 2017 con la quale la società resistente, nell´imputare il mancato riscontro all´istanza presentata dal ricorrente ad "un disguido organizzativo", ha rappresentato:

- di non avere alcun dato riferibile al ricorrente nelle proprie liste di contattabilità, ma di avere registrato, in ogni caso, la volontà dello stesso ad essere escluso da ogni tipo di campagna commerciale;

- che da indagini svolte per accertare la titolarità dei numeri chiamanti, è emerso che nessuno di quelli indicati coincide con quelli delle agenzie che operano per Fastweb, tuttavia poiché per tre numerazione è risultata una parziale sovrapposizione delle cifre con i numeri di altrettante agenzie, queste sono state interpellate in merito e hanno  confermato, con note allegate, di non avere contattato il ricorrente;

- i contatti commerciali sembrerebbero dunque frutto di iniziative autonome e non autorizzate poste in essere da agenzie che non operano per Fastweb;

VISTA la memoria di replica del 20 giugno 2017 con la quale il ricorrente ha contestato quanto affermato dalla resistente circa la sua estraneità rispetto alle lamentate telefonate;

VISTA la nota del 12 luglio 2017 con la quale la resistente nel confermare che le numerazioni indicate dal ricorrente "non coincidono con quelle di agenzie che operano per Fastweb", ha altresì, affermato di avere "provveduto ad allineare tutte le strutture di vendita affinché l´utenza del [ricorrente] non sia contattata";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Fastweb S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi a carico di Fastweb S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia