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Provvedimento del 13 luglio 2017 [7022905]

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[doc. web n. 7022905]

Provvedimento del 13 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 317 del 13 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 5 aprile 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Massimiliano Pinca, nei confronti di Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti: a) nei contratti di conto corrente (e connessa apertura di credito) intrattenuti con la citata banca e nelle "successive modificazioni, integrazioni e/o proroghe"; b) negli estratti conto periodici relativi ai suddetti rapporti contrattuali; c) "nelle convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale, commissioni di massimo scoperto, anatocismo, giorni valuta e spese forfettarie" da lui sottoscritte;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 aprile 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 26 maggio 2017 con cui è stata disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 4 maggio 2017 con la quale la resistente ha eccepito che le richieste formulate dal ricorrente non sarebbero qualificabili come istanze di accesso ai dati previste ai sensi dell´art. 7 del Codice, bensì come richieste di accesso alla documentazione bancaria esercitabili nel rispetto della normativa di riferimento;

VISTE le note del 5 maggio e 17 maggio 2017 con le quali il ricorrente ha lamentato il mancato riscontro alle proprie richieste da parte del resistente;

VISTA la nota del 14 giugno 2017 con la quale il ricorrente, nel dichiarare di aver ritirato in data 13 giugno 2017 (a seguito di relativo invito contenuto nella nota della banca dell´8 giugno precedente) presso la filiale di competenza copia degli estratti conto e dei contratti richiesti, si è dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto ed ha insistito per la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, sia pure nel corso del procedimento, anche attraverso la consegna della documentazione contenente i dati personali richiesti;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia