g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 13 luglio 2017 [7023013]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 7023013]

Provvedimento del 13 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 316 del 13 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 19 maggio 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Marco Cavalleri, nei confronti di Banco BPM S.p.A. (già Banco Popolare di Verona soc.coop.) con il quale la ricorrente, in qualità di erede del coniuge defunto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 e 9, comma 3,  del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che riguardano il de cuius mediante la trasmissione della copia del contratto di apertura del conto corrente n. *** intestato al defunto presso Banco Popolare di Verona soc. coop., degli estratti conto dall´apertura fino alla data del decesso, della documentazione relativa alla chiusura di tale rapporto (ove intervenuta), nonché di eventuali deleghe rilasciate dai cointestatari a terzi in relazione a tale rapporto;

le informazioni sull´esistenza di eventuali rapporti diversi da quelli di conto corrente (ad esempio deposito titoli) intrattenuti dal defunto anche in cointestazione con altri;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota del 31 maggio 2017 con la quale la resistente, pur delineando la distinzione fra le richieste di accesso alla documentazione bancaria esercitabili ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario e le istanze di accesso ai dati previste dagli artt. 7 ss. del Codice, ha:

fornito una serie di informazioni circa i vari rapporti contrattuali con la stessa intrattenuti dal de cuius anche in cointestazione con altri soggetti;

manifestato la propria disponibilità a consegnare alla ricorrente, presso la competente filiale, copia del contratto di apertura di conto corrente, degli estratti conto dal 30 giugno 2014 al 31 marzo 2015, nonché della richiesta di risoluzione del contratto in questione.

VISTA la nota del 29 giugno 2017 con la quale la ricorrente, nel prendere atto dell´intervenuta adesione alle proprie richieste da parte della resistente, ha confermato di aver ritirato la documentazione oggetto di ricorso;

CONSIDERATO, preliminarmente, che occorre tenere conto della distinzione, più volte delineata dall´Autorità, tra accesso ai dati personali contenuti in atti e richiesta di copia dei documenti contenenti i dati medesimi che, come tale, non rientra nel novero dei diritti esercitabili ai sensi dell´art. 7 del Codice, pur essendo facoltà del titolare del trattamento, secondo quanto previsto dall´art. 10, comma 4, del Codice, fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti" qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa;

RILEVATO che i diritti di cui all´art. 7 del Codice possono essere esercitati, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 9, comma 3, da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, con riguardo ai soli dati personali concernenti persone decedute e non anche di terzi;

RITENUTO, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente alle richieste della ricorrente, sia pure nel corso del procedimento, anche attraverso la consegna della documentazione contenente i dati richiesti;

RITENUTO che, in ragione dell´equivoca formulazione dell´interpello preventivo e dell´ampio riscontro fornito dalla resistente, ricorrano giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; 

b) compensa fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE             
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia