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Provvedimento del 19 ottobre 2017 [7341195]

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[doc. web n. 7341195]

Provvedimento del 19 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 431 del 19 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 6 luglio 2017  nei confronti di Crif S.p.A. con il quale XX, rappresentato e difeso dall´avv. Giuseppe Rosciano ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la cancellazione delle informazioni creditizie di tipo positivo censite nel Sistema di Informazioni Creditizie (Sic) di Crif S.p.A. in relazione alla propria persona con riferimento ad un prestito finaliXXato concessogli da una società finanziaria,;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

PRESO ATTO che il ricorrente ha dichiarato di aver comunicato a Crif S.p.A., con reiterate note, la revoca del consenso al trattamento dei dati in questione di cui ha chiesto la cancellazione ai sensi dell´art. 6, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (v. all. A.5 al Codice, in http://www.gpdp.it; doc. web n. 1556693);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 luglio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la nota fatta pervenire il 1° agosto 2017 con la quale Crif S.p.A. ha dichiarato:

- di aver considerato la richiesta del ricorrente, di cui ha evidenziato la non chiara formulazione, quale "semplice contestazione della corretteXXa del rapporto censito" nel Sic e non come manifestazione di revoca del consenso al trattamento dei dati,;

- di aver comunque provveduto, a seguito del deposito dell´odierno ricorso, a cancellare il rapporto in questione dal Sic, come risulta dal report aggiornato allegato in copia;

VISTA la nota del 6 settembre 2017 con la quale il ricorrente, sostenendo l´ammissibilità e la fondatezza del ricorso, ha preso atto del riscontro della controparte insistendo per la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO preliminarmente che l´odierno ricorso deve essere dichiarato ammissibile avendo il ricorrente correttamente avanzato ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice le richieste successivamente fatte valere con l´atto introduttivo;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito, sia pure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro in merito alle richieste del ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Crif S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi, in particolare in ragione della tempestività del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia