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Provvedimento del 28 settembre 2017 [7423121]

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[doc. web n. 7423121]

Provvedimento del 28 settembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 387 del 28 settembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 5 maggio 2017 nei confronti della Tre Service soc. coop. con il quale XX, rappresentato e difeso dall´avv. Paolo Cultrera, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

- la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano e di conoscerne l´origine oltre ai soggetti cui gli stessi sono stati comunicati, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

- l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati personali;

- la liquidazione delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha in particolare affermato:

- di aver svolto, dal 2010, mansioni di custode di un parcheggio alle dipendenze di una cooperativa, rapporto di lavoro interrottosi nel 2015 con il suo licenziamento;

- di essersi accorto, solo in occasione della risoluzione del rapporto, che nella lettera di licenziamento, nelle buste paga e nella documentazione fiscale e previdenziale, figurava come datore di lavoro una cooperativa distinta ed autonoma rispetto a quella a lui nota, vale a dire la Tre Service soc. coop., con la quale non avrebbe mai avuto rapporti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 maggio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 28 giugno 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la nota del 29 maggio 2017, la successiva memoria del 13 giugno 2017 e quella del 10 luglio 2017 con le quali la resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Rosaria Coscia, nel fornire, a riprova dell´esistenza del contestato rapporto di lavoro e della pretestuosità dell´odierno ricorso, la totalità della documentazione archiviata del fascicolo personale del ricorrente, ha rappresentato che:

- quest´ultimo, dal dicembre 2013 fino al maggio 2015, ha lavorato alle proprie dipendenze, come risulta, tra l´altro, dalla lettera di assunzione da lui sottoscritta unitamente alla manifestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali, dai cedolini paga dallo stesso controfirmati, dai bonifici disposti in suo favore, nonché dalla corrispondenza intercorsa fra le parti;

- i dati personali del ricorrente sono a conoscenza dei soli soggetti indicati nella documentazione depositata, "non essendo stati gli stessi mai utilizzati per finalità diverse da quelle presenti nell´atto di consenso alla privacy sottoscritto dal ricorrente";

- il responsabile del trattamento è il proprio legale rappresentante;

- il rapporto lavorativo fra le parti si è interrotto con il licenziamento del ricorrente per giusta causa, a seguito dei gravi fatti di rilevanza penale per i quali lo stesso è stato denunciato dalla società che aveva in gestione il parcheggio presso il quale questi era addetto;

- tale società, a causa di quanto accaduto, ha immediatamente risolto il contratto di appalto di servizi con essa stipulato;

VISTE le memorie di replica trasmesse in data 1° e 15 giugno 2017 e 11 luglio 2017 con le quali il ricorrente, eccependo la tardività dei riscontri di controparte sulla cui completezza ha sollevato perplessità, ha rappresentato che la richiamata vicenda penale a suo carico è stata recentemente archiviata;

RILEVATO, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento e della documentazione in atti, che non risultano elementi volti a comprovare l´illiceità del trattamento dei dati effettuato dalla resistente nell´ambito del rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente e ritenuto pertanto che il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento debba essere dichiarato infondato;

RILEVATO che la resistente ha fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, affermando fra l´altro, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver messo a disposizione dello stesso la totalità della documentazione conservata nel fascicolo personale e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste richiamate nell´atto introduttivo;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di Tre Service soc. coop. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento e della parziale infondatezza del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste richiamate nell´atto introduttivo.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  28 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia