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Provvedimento del 5 ottobre 2017 [7428343]

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[doc. web n. 7428343]

Provvedimento del 5 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 401 del 5 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato in data 18 luglio 2017 nei confronti della Società editrice multimediale S.r.l., in qualità di editore del quotidiano on-line  www.blitzquotidiano.it con il quale XX, rappresentato e difeso dall´avv. Domenico Bianculli,– ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") – ha chiesto:

- la cancellazione del suo nome e cognome nonché delle foto presenti negli articoli contenuti in cinque URL pubblicati sul citato quotidiano on-line;

- la deindicizzazione dei medesimi URL dai motori di ricerca europei;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato che gli articoli in questione riportano "informazioni che non sono più di attualità e arrecano un danno all´interessato" in quanto  fanno riferimento ad una vicenda giudiziaria che lo ha riguardato e che si è conclusa con una sentenza emessa nel 2015;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 luglio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la nota del 3 agosto 2017 con la quale la resistente ha rappresentato di non poter accogliere le istanze del ricorrente che "è stato condannato nel 2015 a 2 anni e mezzo di carcere perché riconosciuto colpevole" del reato di estorsione che rientra tra i crimini di particolare gravità, rispetto ai quali "il c.d. diritto all´oblio non sussiste";

VISTE le comunicazioni inviate in data 7 agosto e 19 settembre 2017, con le quali il ricorrente, insistendo nelle proprie istanze, ha rilevato che la propria richiesta non consisteva nella cancellazione degli articoli, bensì nella "trasformazione in forma anonima del dato personale" a lui riferito o nella deindicizzazione degli URL dai motori di ricerca europei;

VISTA la comunicazione del 4 settembre 2017 con la quale il legale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al mandato difensivo conferitogli in relazione al procedimento pendente dinanzi a questa Autorità;

CONSIDERATO con riguardo al merito della vicenda, che, come più volte affermato dal Garante, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica", pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n.  1556386);

RITENUTO con specifico riferimento al caso in esame che:

- le notizie pubblicate si riferiscono ad un periodo recente, riguardando vicende accadute nel 2014 e 2015,  anno quest´ultimo nel quale è stata emessa la sentenza di condanna a carico del ricorrente;

- nel corso dell´istruttoria il ricorrente non ha fornito alcun elemento -anche in merito allo stato attuale del procedimento giudiziario- atto a sostenere la fondatezza delle sue domande;

RILEVATO, pertanto, che il trattamento posto in essere dalla citata testata giornalistica non risulta di per sé illecito, né all´origine, né all´attualità essendo riferito a fatti rispetto ai quali può ritenersi ancora sussistente l´interesse pubblico alla conoscibilità della notizia, in ragione dell´attualità degli stessi;

RITENUTO quindi che, alla luce di quanto sopra esposto e sulla base delle risultanze istruttorie, il ricorso debba essere dichiarato infondato;

RILEVATO tuttavia che il ricorrente, qualora la vicenda abbia registrato o registri positivi elementi a proprio favore può senz´altro esercitare nei confronti della testata giornalistica il diritto di aggiornamento/integrazione dei dati che lo riguardano contenuti negli articoli in questione, allegando idonea documentazione a sostegno;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia