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Provvedimento del 2 novembre 2017 [7451000]

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[doc. web n. 7451000]

Provvedimento del 2 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 450 del 2 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 22 giugno 2017 da XX e YY, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mauro Mario Tosello e Rossella Federico, nei confronti del Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. con il quale gli interessati, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") e rimaste prive di riscontro, hanno chiesto di:

- accertare e dichiarare l´illegittimità del trattamento posto in essere sui loro dati e su quelli dei figli minori, nell´ambito di un articolo pubblicato sul settimanale "L´Espresso";

- disporre e fornire prova del blocco del trattamento e della cancellazione dei relativi dati;

- ottenere la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che i ricorrenti, che agiscono anche nell´esercizio della potestà genitoriale per tutelare l´interesse dei propri figli minori, hanno, in particolare, rappresentato:

- che in data 30 ottobre 2016, la suddetta testata giornalistica ha pubblicato un articolo, corredato anche di fotografie, riguardante il sistema educativo -che si pone in alternativa ai classici modelli di insegnamento- denominato "home schooling", avente come protagonisti gli odierni ricorrenti e i loro figli minori;

-  di non avere mai ricevuto da parte della resistente l´informativa prevista dall´art. 13 del Codice, né di aver mai rilasciato alla stessa alcun consenso, soprattutto in merito alla pubblicazione delle fotografie dei figli minori; trattamento quest´ultimo che, peraltro, risulta eccedente e "ben al di là del contenuto e della necessità di rappresentazione che l´articolo avrebbe dovuto avere, in quanto prospettato meramente sui metodi educativi e non sui loro destinatari e/o tantomeno sui discendenti";

- di avere avanzato, in data 11 gennaio 2017, un´istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice sia all´Agenzia fotografica Luz srl, che ha fornito riscontro comunicando "l´avvenuta cancellazione delle immagini e delle relative captions dall´archivio", sia all´odierna resistente che non ha, invece, fornito alcuna risposta, neanche a seguito di un sollecito alla stessa inoltrato il 13 febbraio 2017;

- di ritenere che il trattamento dei dati posto in essere dalla resistente abbia violato le disposizioni previste dal "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica" con riferimento sia al principio dell´ "essenzialità dell´informazione" (art. 6), essendo state pubblicate informazioni e foto non indispensabili per l´articolo, il cui contenuto, peraltro, per le espressioni utilizzate e "i giudizi evidentemente soggettivi […] rende inadeguato e assolutamente inappropriato l´utilizzo di immagini di minori", sia a quello di "tutela del minore" (art. 7) secondo il quale il diritto del minore alla riservatezza deve sempre essere considerato primario rispetto al diritto di critica e cronaca, essendo il giornalista tenuto, qualora decida di diffondere - per motivi di rilevante interesse pubblico e fermi restando i limiti di legge - notizie o immagini riguardanti minori, a valutare se la pubblicazione risponda all´interesse oggettivo del minore, secondo i principi stabiliti dalla "Carta di Treviso";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 5 luglio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, b) il verbale dell´audizione svoltasi in data 27 luglio 2017 presso la sede dell´Autorità, nonché c) la nota del 3 ottobre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le comunicazioni del 18 luglio e 15 settembre 2017 con le quali la resistente, nel rappresentare che  il contenuto dell´articolo oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti e il relativo trattamento di dati, risulta conforme alla disciplina del Codice, ha, altresì, rilevato:

- che il servizio fotografico è stato realizzato dalla società Luz srl "che ha intrattenuto direttamente, per tramite dei propri fotografi, i rapporti" con i ricorrenti;

- che dall´esame di tale servizio -in ragione del tipo di foto scattate e dei momenti di vita quotidiana che le stesse ritraggono- non si può non ritenere che l´agenzia fotografica "abbia preventivamente ottenuto il consenso anche implicito degli interessati per la realizzazione del servizio";

- di avere, in ogni caso, "provveduto a dar corso al blocco del trattamento dei dati, procedendo alla rimozione del contenuto presente al link [oggetto di contestazione], prendendo atto che ogni eventuale consenso al trattamento degli stessi, con la proposizione del ricorso, debba intendersi implicitamente revocato";

VISTI le memorie presentate il 20 luglio e 10 ottobre 2017, nonché il contenuto del verbale di audizione delle Parti, dai quali risulta che i ricorrenti hanno ribadito gli aspetti già rappresentati nel proprio atto introduttivo, rilevando, in particolare, che le fotografie -scattate, per finalità amicali, da fotografi non collegati all´Espresso, senza alcuna dichiarazione di un loro successivo utilizzo per finalità giornalistiche-  riprendono scene di vita quotidiana che rendono identificabili i minori;

PRESO ATTO che la resistente ha dichiarato di avere rimosso il link contenente l´articolo oggetto di contestazione e rilevato che da verifiche effettuate dall´Ufficio, lo stesso non risulta più visualizzabile;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste dei ricorrenti, sia pure nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi a Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia