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Provvedimento del 9 novembre 2017 [7490172]

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[doc. web n. 7490172]

Provvedimento del 9 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 471 del 9 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 19 giugno 2017 da XX nei confronti di Google Inc. e Google Italy s.r.l. con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione dei seguenti URL:

1)    http://...

2)    https://...

3)    http://...

reperibili attraverso il motore di ricerca gestito dalla resistente in associazione al proprio nome e cognome e collegati ad una controversia giudiziaria che l´ha vista contrapposta ad una società presso la quale aveva prestato la propria attività lavorativa;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessata ha:

lamentato il pregiudizio derivante alla sua reputazione lavorativa dalla perdurante diffusione, in associazione al proprio nominativo, di informazioni risalenti nel tempo, divenute ormai "incomplete e devianti" e rispetto alle quali non potrebbe ritenersi sussistente un interesse pubblico attuale alla relativa conoscibilità trattandosi di vicende legate ad un contenzioso di lavoro tra privati;

precisato di aver già avanzato una prima richiesta di deindicizzazione nei confronti del medesimo titolare del trattamento riguardante un più ampio numero di URL, comunque connessi agli stessi fatti, alla quale la resistente ha fornito positivo riscontro provvedendo alla rimozione degli stessi, ad eccezione dei tre link per i quali è proposto l´odierno ricorso;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 28 settembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 3 luglio 2017 con la quale Google ha comunicato di non poter aderire alle richieste della ricorrente con riguardo ai contenuti reperibili attraverso gli URL indicati in premessa con i nn. 1 e 2 in quanto pubblicati da un ente statale statunitense, rilevando, riguardo a quello identificato con il n. 3, che "la pagina web specificata non viene attualmente visualizzata nei (…) risultati di ricerca";

VISTE le note del 4 e del 10 luglio 2017 con le quali la ricorrente, nel ribadire le proprie istanze, ha rilevato che:

oggetto di richiesta non è mai stata la rimozione di contenuti su internet, ma solo l´eliminazione dell´associazione automatica di essi al proprio nome e cognome;

la vicenda oggetto della causa civile svoltasi negli Stati Uniti ha tratto origine da un giudizio avviato nove anni prima, su iniziativa della società datrice di lavoro, presso il tribunale di un Paese europeo ove la decisione conclusiva prevedeva, nella versione pubblicata in rete, l´oscuramento delle sue generalità in virtù della natura sensibile delle informazioni trattate;

non sussistono motivi di pubblico interesse alla conoscibilità della notizia relativa al coinvolgimento della medesima nella predetta causa, tenuto peraltro conto del fatto che la diffusione di tali informazioni pregiudica il buon esito della ricerca di un nuovo posto di lavoro presso aziende italiane;

l´ente statale titolare dell´URL indicato in premessa con il n. 3 ha provveduto a rimuovere l´intero contenuto della pagina reperibile attraverso di esso;

VISTA la nota del 12 luglio 2017 con la quale Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha ribadito quanto già comunicato nella nota precedente, rilevando che:

nel caso di specie non risultano sussistenti i presupposti per l´esercizio del diritto all´oblio tenuto conto del fatto che due degli URL oggetto di richiesta, ovvero quelli riconducibili ad autorità giudiziarie americane, rimandano a contenuti recenti, in quanto risalenti al 2015, aventi rispettivamente ad oggetto la motivazione "di uno dei giudici del collegio rispetto alla sentenza della causa intentata dalla ricorrente" ed "un elenco di cause [tra cui quella intentata dalla medesima] in discussione davanti alla Suprema Corte", in calce al quale "è presente la motivazione di una sentenza relativa ad una causa del tutto diversa da quella cui fa riferimento" l´odierno ricorso;

tali contenuti sono relativi a documenti ufficiali di due enti federali degli Stati Uniti, pertanto, trattandosi di informazioni pubbliche, l´interesse alla loro conoscibilità deve ritenersi tuttora sussistente, potendo l´interessata eventualmente richiedere l´omissione dei propri dati personali direttamente ai gestori dei siti sorgente;

il terzo URL "rimanda ad una pagina di errore che non include alcun contenuto riferito" all´interessata o alla vicenda descritta nell´atto introduttivo del procedimento;

VISTA la nota del 15 settembre 2017 con la quale la ricorrente ha ribadito le proprie richieste;

CONSIDERATO, con riguardo all´URL indicato in premessa con il n. 3, che attraverso di esso, per concorde affermazione delle parti resa nel corso del procedimento, non risulta più reperibile alcun contenuto riconducibile alla ricorrente e ritenuto pertanto di dover dichiarare in ordine ad esso non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice; 

CONSIDERATO, con riguardo ai restanti URL, che, ai fini della valutazione dell´esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all´oblio, occorre tenere conto, oltre che dell´elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite "Linee Guida" adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

RILEVATO, a tale riguardo, che:

nel caso di specie, pur trattandosi di informazioni presenti all´interno di siti facenti capo ad enti statali, la vicenda da cui traggono origine risulta riconducibile ad una controversia di lavoro tra privati peraltro connessa ad aspetti particolarmente delicati della vita intima della ricorrente, la quale non riveste alcun ruolo pubblico;

la permanenza in rete di tali risultati di ricerca, reperibili in associazione al nome e cognome della medesima, può ritenersi idonea a causarle un pregiudizio che non risulta bilanciato dalla sussistenza di uno specifico interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda in collegamento con essi (secondo quanto previsto al punto 8 delle citate Linee Guida del WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali, trattamento pregiudizievole per l´interessato);

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare a Google, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione degli URL indicati in premessa con i nn. 1 e 2 quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell´interessata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Google di rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL individuati in premessa con i nn. 1 e 2 quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell´interessata;

b) dichiara non luogo a provvedere con riguardo all´URL indicato in premessa con il n. 3.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia