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Provvedimento del 16 novembre 2017 [7496955]

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[doc. web n. 7496955]

Provvedimento del 16 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 486 del 16 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 29 settembre 2017 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Michele Cardone, nei confronti de Il Messaggero S.p.A., in qualità di società editrice del quotidiano "Il Messaggero", con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

la cancellazione o l´anonimizzazione dei dati personali che la riguardano contenuti in un articolo pubblicato dalla resistente in data 16 febbraio 2015;

la deindicizzazione del medesimo articolo al fine di impedirne il reperimento in rete in associazione al suo nome e cognome tramite i comuni motori di ricerca;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che la ricorrente ha lamentato il pregiudizio derivante dal trattamento dei dati personali che la riguardano all´interno del predetto articolo ritenendo illecito l´accostamento della sua persona ad una vicenda riguardante in via principale altro soggetto sottoposto ad un procedimento disciplinare nell´ambito del quale la medesima sarebbe stata audita esclusivamente in qualità di testimone;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 ottobre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato Caltagirone Editore S.p.A. – che dalla consultazione del sito "Il Messaggero.it" risultava essere editore della testata giornalistica – a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota datata del 23 ottobre 2017 con la quale il Messaggero S.p.A., nell´affermare la carenza di legittimazione passiva in capo a Caltagirone S.p.A., ha dichiarato di essere l´effettivo titolare del trattamento ed ha comunicato di aver aderito alle richieste della ricorrente provvedendo alla rimozione dell´articolo indicato nell´atto introduttivo del procedimento che non risulta, effettivamente, più reperibile in rete;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico de Il Messaggero S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia