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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Tra.n.sider S.p.A. - 21 settembre 2017 [7706095]

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[doc. web n. 7706095]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Tra.n.sider S.p.A. - 21 settembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 380 del 21 settembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 45/97157 del 2 gennaio 2015, formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto gli accertamenti presso Tra.n.sider S.p.A. (di seguito "la società"), esercente l´attività di autotrasporto di materiale siderurgico ed edile, con sede in Novi Ligure (AL), Strada Boscomarengo n. 16, P.I. 00280710062, formalizzati nei verbali di operazioni compiute del 1° e 2 aprile 2015, diretti a verificare la liceità dei trattamenti di dati personali effettuati dalla società e volti a rilevare la posizione geografica di persone o oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica, con particolare riferimento alle modalità con cui si è dato adempimento all´obbligo della notificazione di cui agli artt. 37 e 38 del Codice;

CONSIDERATO che, sulla base delle dichiarazioni rese nel corso degli accertamenti ispettivi e della nota inviata in data 13 aprile, a scioglimento delle riserve formulate nel corso dell´accertamento ispettivo, è risultato che la società, a partire da giugno 2008, ha installato sui propri veicoli un sistema di geolocalizzazione, finalizzato al "soddisfacimento di esigenze logistiche, per assicurare una più efficiente gestione e manutenzione del parco veicoli, per garantire la sicurezza e l´incolumità dei lavoratori e per prevenire e contrastare eventi criminosi a danno dei beni aziendali" (verbale di operazioni compiute del 1° aprile 2015). Rispetto al trattamento di dati personali effettuato mediante il suddetto impianto di geolocalizzazione, la società ha comunicato di aver effettuato la notificazione al Garante, ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice, in data 19 marzo 2015;

VISTO il verbale n. 38/2015 del 22 aprile 2015 (che qui integralmente si richiama) con cui è stata contestata alla società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 163 del Codice, per aver effettuato il trattamento di dati personali di cui all´art. 37, comma 1, lett. a), (trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di persone o di oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica), omettendo di presentare la notificazione al Garante prima dell´inizio del trattamento, come previsto dall´art. 38 del Codice;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dal predetto Nucleo ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi datati 8 giugno 2015, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte ha eccepito la titolarità del trattamento dei dati personali effettuato per mezzo degli impianti di rilevazione installati sui propri automezzi e idonei a rivelare la loro posizione geografica. Infatti, la società ha rappresentato di aver sottoscritto, in data 11 giugno 2008, un contratto con la società TrackySat s.r.l. che dotava i propri automezzi di apparati satellitari idonei a rilevare la loro posizione geografica, per mezzo di un software gestito dalla stessa. Pertanto, "Transider (…) non veniva minimamente informata dal proprio fornitore TrackySat s.r.l. che la sottoscrizione del contratto comportava automaticamente (…) l´assunzione della qualifica di titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 28 del d.lgs. citato né dell´obbligo della notifica (…)". Piuttosto, "dato che era ed è TrackySat s.r.l. proprietaria dell´hardware (fornito sui mezzi in comodato all´esponente) e del software (dalla stessa direttamente gestito), necessari per la geolocalizzazione e che a Transider è riconosciuto, contrattualmente, il solo diritto di accesso in remoto ai dati registrati dai server di TrackySat s.r.l., all´esponente non risultava neppure così evidente la possibilità di essere qualificabile quale titolare del trattamento". La parte ha, poi, lamentato che la sanzione amministrativa non sia stata applicata nella misura del minimo edittale, in considerazione della tenuità della violazione rilevata, che, a suo avviso, non riveste particolare rilievo se rapportata alle altre tipologie di trattamento per le quali è previsto l´obbligo di notificazione. Infine, la parte ha rilevato che "anche nell´ipotesi in cui fosse corretta la contestazione sollevata con il verbale in commento, la stessa non sarebbe comunque tenuta al pagamento della sanzione amministrativa, quale che fosse, che dovesse esserle effettivamente contestata con l´ordinanza ingiunzione", per la intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per la relativa violazione, ai sensi dell´art. 28 della legge n. 689/1981. Infatti, "è pacifico che la violazione si consumava nel giugno 2008 e che il primo atto di interruzione della prescrizione può essere ravvisato solo nel verbale di contestazione in commento, dell´anno 2015, ne consegue che in ogni caso si è già da tempo prescritto il diritto di codesta Amministrazione a riscuotere le somme che dovesse ingiungere";

LETTO il verbale di audizione del 16 novembre 2015, svoltasi ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato nelle memorie difensive, rilevando come abbia provveduto ad effettuare la notificazione al Garante in data 19 marzo 2015, prima che venisse svolto l´accertamento ispettivo;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee a determinare l´archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di cui sopra. Posto che l´attività di geolocalizzazione effettuata dalla società, come più volte ribadito dalla stessa, viene svolta per compiere una "verifica della posizione al fine di ottenere migliori sinergie logistiche ed operative, monitoraggio saltuario di integrità di merce e veicolo" oltre che "per prevenire e contrastare eventi criminosi a danno dei beni aziendali" (ed è, quindi, pienamente assoggettata alla disciplina codicistica che impone l´obbligo della notificazione), si rileva che le argomentazioni addotte dalla parte in ordine alla titolarità del trattamento non possono essere condivise. Infatti, la circostanza che la società TrackySat sia proprietaria dei dispositivi elettronici, necessari per l´erogazione del servizio di geolocalizzazione, e che abbia provveduto essa stessa ad installarli sui veicoli di Tra.n.sider e a cederli in comodato d´uso gratuito, non vale certamente a riconoscerle la qualifica di titolare del trattamento. Ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. f), del Codice, infatti, è titolare del trattamento "la persona fisica, la persona giuridica (…), cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati (…)". Nel caso di specie, se sotto il profilo contrattuale Tra.n.sider figura come cliente di TrackySat e utilizza il sistema satellitare di quest´ultima per monitorare gli spostamenti dei propri veicoli al fine di una migliore gestione dell´attività lavorativa, si osserva che, sotto il profilo della protezione dei dati personali, Tra.n.sider riveste senza dubbio la qualifica di titolare del trattamento. Infatti, è Tra.n.sider ad aver assunto le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento ponendo in essere un trattamento di dati di geolocalizzazione, per mezzo di un sistema satellitare fornitole da TrackySat, finalizzato al perseguimento di una migliore organizzazione e gestione del parco veicoli (oltre alla sicurezza dei lavoratori), provvedendo all´adempimento degli obblighi relativi all´informativa e alle designazioni dei responsabili e degli incaricati del trattamento e, infine, esercitando "il diritto di accesso in remoto ai dati registrati dai server di TrackySat s.r.l.". Pertanto, la contestazione di violazione amministrativa è stata correttamente imputata a Tra.n.sider, in qualità di titolare del trattamento. Per quanto riguarda, invece, l´asserita prescrizione del diritto del Garante a riscuotere le somme dovute per la violazione dell´art. 37 del Codice (sulla base dell´art. 28 della legge n. 689/1981), tale tesi deve essere rigettata sul presupposto che la violazione contestata (omessa notificazione) costituisce un illecito di natura permanente. Pertanto, il momento della commissione dell´illecito coincide con quello della cessazione della condotta stessa, che va individuato nella data del 19 marzo 2015, quando, cioè, la società ha provveduto ad effettuare la notificazione all´Autorità. L´attività di geolocalizzazione è stata avviata a giugno 2008 e, fino alla data del 19 marzo 2015, è proseguita in assenza della necessaria notificazione, come è stato puntualmente verificato durante gli accertamenti ispettivi e correttamente contestato con il verbale del 22 aprile 2015, notificato nel rispetto dei termini di cui all´art. 14 della legge n. 689/1981. Infine, quanto alla mancata applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale (che la parte ha lamentato non essere stata applicata in sede di contestazione), si rileva che gli agenti accertatori, nel rispetto di quanto stabilito dall´art. 16 della legge n. 689/1981, hanno ammesso il trasgressore al pagamento in misura ridotta, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale;

RILEVATO, quindi, che Tra.n.sider S.p.A., sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, la violazione di cui agli artt. 37, comma 1, lett. a), e 38 del Codice, per aver effettuato trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica senza aver presentato preventivamente la notificazione al Garante;

VISTO l´art. 163 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 38 con la sanzione da ventimila a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, la violazione non risulta connotata da elementi specifici, avuto anche riguardo alle concrete modalità di utilizzo da parte della società del sistema di geolocalizzazione;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve evidenziarsi che la società, dall´interrogazione del registro generale dei trattamenti, risulta aver presentato la notificazione al Garante, per i trattamenti in argomento, in data 19 marzo 2015;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, sono stati presi in considerazione gli elementi del bilancio ordinario d´esercizio per l´anno 2016;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 20.000,00 (ventimila) per la violazione di cui all´art. 163;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Tra.n.sider S.p.A., con sede in Novi Ligure (AL), Strada Boscomarengo n. 16, P.I. 00280710062, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
7706095
Data
21/09/17

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca