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[doc. web n. 7726692]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Verde Luna s.a.s. di Antonietta Minnicelli & C. C. - 26 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 441 del 26 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di un procedimento amministrativo relativo a un ricorso l´Autorità, con il provvedimento del Garante n. 601 dell´11 dicembre 2014, accertava che Verde Luna s.a.s. di Antonietta Minnicelli & C. C. fisc.: 03231910781, con sede in C.da Fontanesi Castrolibero (Cs), via A. Tarsitano n. 7, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non aveva fornito alcun riscontro alla nota prot. 31304/95344 del 5 novembre 2014 ritualmente notificata in data 26 novembre 2014, con la quale il segretario generale del Garante, tra l´altro, formulava una richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – di seguito Codice)", rendendo così necessario un prolungamento dell´attività istruttoria, volto ad acquisire i necessari elementi;

VISTO il verbale nr. 5460/95334 del 24 febbraio 2015 redatto dall´Ufficio del Garante (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata a Verde Luna s.a.s. di Antonietta Minnicelli & C., in persona del legale rappresentante pro-tempore la violazione amministrativa prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;
VISTA la successiva richiesta di informazioni, formulata dal segretario generale ai sensi dell´art. 157 del Codice), n. prot. 11061/95344 del 18 aprile 2016, con la quale si richiedeva di fornire riscontro circa le modalità con le quali fosse stato dato adempimento a quanto prescritto nel citato provvedimento dell´Autorità n. 601 dell´11 dicembre 2014, senza che, anche in questa circostanza venisse fornito alcun riscontro;

VISTO il verbale nr. 1568/95344 del 17 gennaio 2017 redatto dall´Ufficio del Garante (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata a Verde Luna s.a.s. di Antonietta Minnicelli & C., in persona del legale rappresentante pro-tempore la violazione amministrativa prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

LETTI i rapporti di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatti, per le due violazioni contestate, a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte, relativamente alla contestazione n. 5460/95334 del 24 febbraio 2015, non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

VISTO lo scritto difensivo datato 6 marzo 2017 ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale, relativamente al solo verbale di contestazione n. 1568/95344 del 17 gennaio 2017, la società, dopo aver illustrato le vicissitudine societarie relative all´avvicendamento dei soci accomandatari e le conseguenti difficoltà di natura organizzativa derivanti, ha evidenziato come "(…) per l´eccessivo carico amministrativo e debitorio riscontrato e in parte per superficialità, (…) (la società) non ha provveduto (non aveva alcuna contezza della richiesta di riscontro ma pensava che il suo unico obbligo fosse quello di pagare) ad inviare all´Autorità del Garante copia dell´avvenuto adempimento", facendone discendere che "(…) l´inadempimento della società (…) è da attribuirsi esclusivamente al verificarsi di fatti straordinari e imprevedibili che hanno reso impossibile per i soci rimanenti adempiere all´obbligazione sulla quale la pretesa si fonda";

RITENUTO che le argomentazioni addotte circa la contestazione n. 1568/95344 del 17 gennaio 2017 non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Quanto dedotto dal trasgressore relativamente alle restanti argomentazioni della memoria difensiva, oltre a inerire una sola delle due contestazioni per violazione dell´art. 157 del Codice, non consente di qualificare gli elementi costitutivi della disciplina sull´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza, elemento che non è riscontrabile nel caso di specie (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426);

RILEVATO che Verde Luna s.a.s. di Antonietta Minnicelli & C. C.  ha quindi omesso di fornire riscontro alle due richieste di informazioni formulate dal Garante ai sensi dell´art. 157 del Codice;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157 dello stesso Codice, con la sanzione amministrativa, per ciascuna delle due violazioni contestate, del pagamento di una somma da diecimila euro fino a sessantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto: l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 164 deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per ciascuna delle due contestazioni per un importo complessivo pari a euro 20.000,00 (ventimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Verde Luna s.a.s. di Antonietta Minnicelli & C. C. fisc.: 03231910781, con sede in C.da Fontanesi Castrolibero (Cs), via A. Tarsitano n. 7, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le due violazioni prevista dall´art. 164 del Codice nonché per quella prevista dall´art. 162, comma2-bis del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia