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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Consorzio di Polizia locale Valle Agno - 9 novembre 2017 [7840522]

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[doc. web n. 7840522]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Consorzio di Polizia locale Valle Agno - 9 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 466 del 9 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il provvedimento n. 2 dell´8 gennaio 2015, che qui integralmente si richiama, pubblicato sul sito www.garanteprivacy.it (doc. web  n. 3723437), con cui il Garante ha definito il procedimento amministrativo relativo ad una segnalazione pervenuta e ha accertato l´illiceità dei trattamenti di dati personali posti in essere dal Consorzio di Polizia locale Valle Agno, con riferimento a:

- l´installazione di un sistema di videosorveglianza mobile, finalizzato al perseguimento di una pluralità di scopi, rispetto al quale non è stata resa l´informativa ai dipendenti e agli utenti ai sensi dell´art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), ritenuta necessaria nella parte in cui il sistema stesso risulta finalizzato a scopi non ricompresi nell´art. 53 del Codice;

- la presenza di un sistema di localizzazione sui palmari forniti in dotazione ai dipendenti, al fine di "garantire la sicurezza degli agenti in servizio, nonché per una migliore gestione delle risorse", rispetto al quale non è stata presentata la preventiva notificazione al Garante, ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice;

VISTO l´atto di contestazione n. 6269/89738 del 3 marzo 2015 con cui sono state contestate al Consorzio di Polizia locale Valle Agno, con sede in Valdagno (VI), Corso Italia n. 63/D, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 163 del Codice, in relazione agli artt. 13, 37 e 38, per aver effettuato un trattamento di dati personali per mezzo di un sistema di videosorveglianza, in assenza dell´informativa, e per aver installato un sistema di geolocalizzazione sui palmari in uso ai dipendenti in assenza della notificazione al Garante;

VISTO il rapporto relativo all´atto di contestazione di cui sopra, predisposto dall´Ufficio ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risultano effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte ha rappresentato che:

- rispetto al trattamento di dati personali posto in essere mediante il sistema di videosorveglianza mobile, l´obbligo di rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice è stato assolto sia nei confronti dei dipendenti del Consorzio che della cittadinanza. Infatti, il "Regolamento per la disciplina sulla videosorveglianza mobile", approvato dall´Assemblea dei sindaci con deliberazione n. 15 del 10.10.2013, "contenente tutte le indicazioni richieste dall´art. 13, è stato pubblicato sui rispettivi albi pretori dei Comuni consorziati, affisso nella bacheca degli operatori presso il Comando e pubblicato nell´albo del Comando stesso, assolvendo così in modo dirimente l´obbligo in parola". E´ stato, altresì, precisato che la videocamera, acquistata nel 2013, e installata su un solo veicolo in via sperimentale nel periodo compreso tra luglio 2013 e ottobre 2013, è stata utilizzata unicamente per eseguire prove tecniche e non per perseguire le diverse finalità indicate nell´informativa;

- con riferimento al trattamento di dati personali posto in essere per mezzo dei localizzatori presenti sui palmari in uso ai dipendenti, la parte ha fatto presene come "non vi siano, agli atti del procedimento del Garante n. 89738, alcuna contestazione/segnalazione/reclamo di un asserito utilizzo del sistema GPS su cellulari di Polizia locale. Siamo quindi in difetto dei presupposti di cui agli artt. 141 e 145 del Codice, elementi considerati "conditio sine qua no" per procedere ai dovuti accertamenti e alla ponderata istruttoria". In ogni caso, la funzione GPS installata sui palmari dei dipendenti non permette il monitoraggio costante e continuo degli operatori, motivo per cui sarebbe applicabile al caso di specie, la previsione del Garante sull´esonero dall´obbligo della notificazione contenuto nel documento del 23 aprile 2004 recante "Chiarimenti sui trattamenti da notificare" (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 993385);

- per entrambe le violazioni accertate, secondo la parte, è applicabile l´esimente della buona fede di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, in quanto "l´errore di fatto, nel caso specifico, è determinato proprio dalla circostanza che il Consorzio di Polizia Locale, per proprio statuto, persegue tutte quelle finalità che la legge gli attribuisce, ma che rientrano nell´alveo dell´ordine pubblico e della sicurezza pubblica (…)". L´errore, pertanto, è stato "determinato non da colpa, bensì dalla chiara e oggettiva convinzione che tutta l´attività del Consorzio, quale organo di polizia, è inserita nell´alveo della norma scusante di cui all´art. 53 del Codice";

LETTO il verbale dell´audizione, svoltasi in data 6 luglio 2015, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 68971981, con cui la parte, oltre a ribadire quanto già dichiarato nelle memorie difensive, ha prodotto documentazione afferente alla circolare del Ministero dell´Interno del 6 agosto 2010 e al Decreto del Ministero dell´Interno del 5 agosto 2008, con cui si prevede l´applicazione dell´art. 53 del Codice rispetto alle fattispecie che riguardano la sicurezza urbana. Il Garante stesso, nel citato provvedimento dell´8 gennaio 2015, ha previsto che, per entrambi i trattamenti posti in essere, sono ravvisabili alcuni profili coperti dalla norma di cui all´art. 53 del Codice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee a determinare l´archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di cui sopra, per i seguenti motivi:

- ai fini dell´applicazione della disposizione di cui all´art. 53 del Codice, deve innanzitutto chiarirsi che tale norma si riferisce ai "trattamenti di dati personali direttamente correlati all´esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria (…)", posti in essere, tra gli altri, "da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici (…)"; rispetto a tali trattamenti, il comma 2 della norma, chiarisce che "se il trattamento è effettuato per finalità di polizia (…)" non si applica, tra le altre, la disposizione di cui all´art. 13 del Codice. Secondo quanto previsto dal provvedimento generale sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680) la norma di cui all´art. 53 del Codice si applica, altresì, ai casi in cui le attività di videosorveglianza, poste in essere dai sindaci e dai comuni nell´ambito di funzioni specificatamente attribuite loro dalla legge, siano finalizzate alla tutela della "sicurezza urbana" in quanto assimilabile al concetto di "sicurezza pubblica". Ciò posto, si osserva che tra le attività perseguite dal Consorzio per mezzo dei sistemi di videosorveglianza mobile vi sono quelle volte "a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità (…), quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell´ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministero Interno 5 agosto 2008" (art. 4, lett. a) del Regolamento per la disciplina sulla videosorveglianza mobile, adottata dal Consorzio l´11 ottobre 2013). Il Garante, nel citato provvedimento dell´8 gennaio 2015, ha precisato come tali tipologie di attività, poste in essere dal Consorzio, rientrino effettivamente tra quelle di cui all´art. 53 del Codice, ma ha anche osservato come vi siano "trattamenti da questo sicuramente esclusi (si pensi, in particolare, al "monitoraggio del traffico" e alla "vigilanza sull´integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico e dell´ambiente") in relazione ai quali sono senza dubbio applicabili integralmente le disposizioni del Codice". Rispetto a queste ultime, dunque, è stata riscontrata la violazione dell´art. 13 del Codice in quanto trattasi di attività che non rientrano tra quelle finalizzate al raggiungimento della "sicurezza pubblica" di cui all´art. 53 del Codice e neanche tra quelle finalizzate al perseguimento di sicurezza urbana a queste assimilabili. Piuttosto, il Garante ha, in più occasioni, chiarito che l´utilizzo di sistemi di videosorveglianza per perseguire la finalità istituzionale della sicurezza urbana richiede in ogni caso l´adempimento da parte del titolare del trattamento dell´obbligo di rendere l´informativa (vedi provv. n. 140 del 7 aprile 2011, doc. web n. 1811897; provv. n. 136 del 21 marzo 2013, doc. web n. 2380059);

- posto, quindi, che il trattamento dei dati personali, realizzato per mezzo del sistema di videosorveglianza mobile, richiede che venga resa l´informativa, si osserva che le modalità utilizzate dalla parte, per assolvere a tale obbligo, non possono essere giudicate idonee. Infatti, la pubblicazione all´albo pretorio on line del Regolamento per la disciplina sulla videosorveglianza mobile (che pure contiene tutte i requisiti di cui all´art. 13 del Codice) assolve al diverso scopo di dare efficace alla norma. Una volta decorso il tempo della pubblicazione on line del Regolamento, l´informativa ivi contenuta non è stata più accessibile al pubblico, contrariamente a quanto richiesto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali;

- con riferimento, invece, al trattamento di dati personali effettuato per mezzo dei sistemi di geolocalizzazione, si rileva l´inconferenza dell´argomentazione addotta dalla parte secondo cui tale attività non poteva essere esaminata dal Garante, in quanto non era stata oggetto di segnalazione o di reclamo. Infatti, ai sensi dell´art. 15 del Regolamento n. 1/2007, l´Autorità può avviare un´istruttoria d´ufficio, anche in assenza di ricorso, reclamo o segnalazione, al fine di verificare la possibile violazione alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

- nel merito, si osserva che la geolocalizzazione effettuata dal Consorzio, per mezzo dei GPS installati sui palmari dei dipendenti, non rientra tra i casi di esonero disciplinati dal Garante con il provvedimento n. 1 del 31 marzo 2004 (doc. web n. 852561), che limita tale possibilità esclusivamente ai trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di mezzi di trasporto aereo, navale e terrestre, effettuati esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto. Nel documento predisposto dal Garante in data 23 aprile 2004, recante "Chiarimenti sui trattamenti da notificare" già citato, invece, si precisa che non devono essere notificati i trattamenti che consentono una rilevazione non continuativa del passaggio o della presenza di persone o oggetti, effettuata ad esempio all´atto della "a) registrazione di ingressi o uscite presso luoghi di lavoro (…); b) rilevazione di immagini o suoni (…); c) lettura di carte elettroniche per fornire beni, prestazioni o servizi (…)". L´attività effettuata dal Consorzio non rientra in nessuna delle ipotesi sopra descritte;

- infine, quanto argomentato circa la scusabilità del comportamento del Consorzio, che sarebbe stato indotto in errore dalla lettura delle disposizioni vigenti in materia, si osserva che non si ravvisano, nel caso di specie, gli elementi costitutivi della disciplina sull´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. L´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza, elemento che non è riscontrabile nel caso di specie (Cass. civ. sez. VI del 2 ottobre 2015, n. 19759; Cass. civ. sez. lavoro del 12 luglio 2010, n. 16320; Cass. Civ. sez. II del 13 marzo 2006, n. 5426);

RILEVATO, quindi, che il Consorzio di Polizia locale Valle Agno, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice, per mezzo di un sistema di videosorveglianza mobile in assenza dell´informativa di cui all´art. 13, e per mezzo di un sistema di geolocalizzazione in assenza della preventiva notificazione al Garante ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione dell´art. 13, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 163 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per l´applicazione dell´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, le violazioni accertate non risultano connotate da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere considerato che il Consorzio ha provveduto a predisporre informative idonee rispetto ai sistemi di videosorveglianza mobile e ha disattivato i collegamenti informatici presenti sui palmari;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che il Consorzio non risulta gravato da precedenti procedimenti sanzionatori;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, si deve evidenziare che si tratta di un ente pubblico territoriale;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) per la violazione dell´art. 13, e nella misura di euro 8.000,00 (ottomila) per la violazione dell´art. 37, entrambe applicate in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, del Codice, per un ammontare complessivo pari a euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al Consorzio di Polizia locale Valle Agno, con sede in Valdagno (VI), Corso Italia n. 63/D, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia