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Provvedimento del 14 dicembre 2017 [7910618]

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[doc. web n. 7910618]

Provvedimento del 14 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 546 del 14 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 4 settembre 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Nicola Bramante, nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. con il quale l´interessato ha sostenuto:

- di avere personalmente avallato, unitamente ai due fratelli, n. 20 cambiali rilasciate dalla GV Costruzioni s.r.l. di cui era socio e legale rappresentante in favore di un terzo soggetto;

- che gli effetti cambiari, emessi il 19 marzo 2007 con scadenza al 30 aprile 2007, sarebbero stati posti all´incasso presso una filiale della Banca dell´Adriatico S.p.A. in seguito fusa per incoporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A.;

- che, con sentenza dell´8 luglio 2014, il beneficiario dei titoli sarebbe stato condannato in via definitiva a cinque anni di reclusione per il reato di estorsione in relazione alla cessione delle citate cambiali;

- che, con riferimento all´operazione di incasso delle citate cambiali, avente effetti diretti sul suo patrimonio in virtù dell´avallo, la banca negoziatrice avrebbe acquisito informazioni personali che lo riguardano;

CONSIDERATO che il ricorrente, per ragioni di giustizia legate all´esecuzione della predetta sentenza penale che ha condannato il beneficiario dei titoli al risarcimento del danno subito dagli avallanti oltre che dalla stessa GV Costruzioni s.rl., ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

1) di ottenere la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano;

2) di conoscere l´origine dei dati, con particolare riferimento alla data in cui le cambiali in questione sarebbero state presentate all´incasso, nonché le finalità del trattamento;

3) i soggetti cui i dati sono stati comunicati o che ne siano venuti a conoscenza, con la ivi compresa la data dell´eventuale comunicazione;

4) la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 ottobre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 14 novembre 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 18 ottobre 2017 con la quale la resistente ha sostenuto che:

- i titoli risultano emessi da GV Costruzioni s.r.l. che, in quanto persona giuridica, è attualmente esclusa dal campo di applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali;

- concretizzandosi l´avallo con la mera apposizione della firma dell´avallante sul titolo di credito, non vi sarebbe alcun ulteriore dato che possa collegare tale operazione alla persona del ricorrente;

- essendo gli effetti cambiari in questione stati emessi il 19 marzo 2007 con scadenza il 30 aprile 2007, sarebbe spirato il termine di conservazione decennale della documentazione contabile previsto dall´art. 2220 c.c.;

VISTO il verbale dell´audizione del 25 ottobre 2017 nel corso del quale il ricorrente, preso atto del riscontro avversario, ha sostenuto che :

- l´avvenuto decorso, nel caso di specie, del termine di conservazione previsto dall´art. 2220 c.c. sarebbe stato invocato dalla resistente solo nel corso del procedimento;

- quest´ultima avrebbe infatti rigettato l´istanza di accesso contenuta nell´interpello preventivo per presunte "ragioni di privacy" manifestando invece la disponibilità a rilasciare ogni informazione sull´operazione di incasso in questione ove richiesta dal beneficiario dei titoli, in quanto loro cliente, o dall´Autorità giudiziaria;

VISTA la nota dell´8 novembre 2017 con la quale la resistente ha confermato l´indisponibilità dei dati relativi alle cambiali in questione per effetto della decorrenza decennale del termine di conservazione della documentazione contabile previsto dall´art. 2220 c.c. sottolineando come il ricorrente non avrebbe comunque titolo ad accedere ad informazioni relative ad effetti cambiari emessi da una persona giuridica di cui lo stesso sostiene di essere stato avallante;

RILEVATO, tutto ciò premesso, che, seppur contenut0 all´interno degli effetti cambiari rilasciati da GV Costruzioni s.r.l., il dato relativo alla firma apposta sugli stessi dal ricorrente costituisce un dato personale di quest´ultimo e rilevato altresì che, in ordine allo stesso, il ricorrente è legittimato ad esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice;

CONSIDERATO tuttavia che la banca ha affermato nel corso del procedimento con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere più i dati relativi alle cambiali in questione in ragione del decorso del termine decennale di conservazione della documentazione contabile prevista dall´art. 2220 c.c.;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito, sia pure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 300,00 a carico di Intesa Sanpaolo S.p.A. tenuto conto degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dal titolare del trattamento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 300,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia