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Parere su uno schema di Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali per l’avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate - 22 febbraio 2018 [8145482]

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[doc. web n. 8145482]

Parere su uno schema di Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali per l´avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate - 22 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 101 del 22 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice);

VISTE le note del 17 luglio 2017 e del 12 gennaio 2018, nonché del 16 febbraio 2018, con le quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell´art. 5, comma 7, del decreto interministeriale 16 dicembre 2014, n. 206, concernente il Regolamento che definisce le modalità attuative del Casellario dell´Assistenza, ha chiesto il parere del Garante sullo schema di "Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali per l´avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate, di cui all´articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147";

VISTO l´art. 2 del decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, che ha istituito presso l´Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito Inps) la "Banca dati delle prestazioni sociali agevolate" –, prima componente del "Casellario dell´Assistenza", istituito dall´art. 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Provv. n. 14 del 17 gennaio 2013, reperibile sul sito Internet dell´Autorità, www.garanteprivacy.it, doc. web n. 2300596);

VISTO il decreto interministeriale n. 206 del 2014 (da qui in avanti d.i. n. 206/2014), che definisce le modalità attuative del Casellario dell´Assistenza, sul quale il Garante ha espresso parere favorevole (Provv. n. 26 del 23 gennaio 2014, doc. web n. 2922956);

VISTO, in particolare, che il citato d.i. n. 206/2014 stabilisce che:

•  il Casellario dell´Assistenza è costituito dalle seguenti componenti: Banca dati delle prestazioni sociali agevolate, Banca dati delle prestazioni sociali e Banca dati della valutazione multidimensionale (art. 2, comma 3);

• la Banca dati della valutazione multidimensionale è organizzata in tre sezioni, corrispondenti a distinte aree di utenza: a) Infanzia, adolescenza e famiglia; b) disabilità e non autosufficienza e povertà, c) esclusione sociale e altre forme di disagio. Le informazioni afferenti alle tre sezioni sono definite attraverso tre moduli: quanto alla lettera a) attraverso il modulo SINBA, quanto alla lettera b), attraverso il modulo SINA, quanto alla lettere c) attraverso il modulo SIP (art. 5, comma 3);

• al fine di sviluppare l´assetto dei flussi relativi ai tre moduli SINBA, SINA e SIP, le informazioni sono inviate all´INPS dagli enti locali, in forma singola o associata, individuati con accordo in sede di Conferenza Unificata, di cui all´art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante, in via sperimentale, per un periodo di 12 mesi a partire dal termine specificato con il decreto direttoriale di cui all´articolo 2, comma 6. Al termine della fase di sperimentazione e a seguito della verifica della congruità dei flussi informativi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, sentito il Garante, si procede all´integrazione ed eventuale revisione dei flussi informativi per tutto il territorio nazionale e si procede alla definizione dei flussi informativi del SIP (art. 5, comma 7);

VISTO il decreto direttoriale 10 aprile 2015, n. 8, con cui l´Inps, ai sensi dell´art. 5, comma 5, del citato d.m. 8 marzo 2013, ha approvato il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza della Banca dati delle prestazioni sociali agevolate, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante (Provv. del Garante n. 195 del 2 aprile 2015, doc. web n. 3843693);

VISTO il decreto direttoriale del 15 settembre 2016, n. 103, con cui l´Inps, ai sensi degli artt. 2, comma 6, 5, comma 5, 6, comma 1, e 7, comma 5, del d.i. n. 206/2014 citato, ha approvato il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza delle Banca dati delle prestazioni sociali e Banca dati della valutazione multidimensionale, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante (Provv. del Garante n. 337 del 28 luglio 2016, doc. web n. 5385436);

VISTO il decreto del 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze per l´anno 2016, che, all´art. 3, comma 6, prevede, in particolare, che, ai fini della definizione di livelli essenziali delle prestazioni per le persone con disabilità gravissima (individuate dal decreto), da garantire su tutto il territorio nazionale nei limiti della quota di risorse del Fondo per le non autosufficienze, le informazioni sulla presa in carico e le prestazioni erogate alle persone in tali condizioni di disabilità gravissima, sono messe a disposizione del Casellario dell´assistenza, secondo le modalità previste dal d.i. n. 206/2014 e, in particolare, mediante la trasmissione, con il modulo SINA di cui all´art. 5, comma 3, lettera b), del medesimo decreto, dell´indicazione aggiuntiva "FNA – Disabilità gravissime" per le prestazioni erogate a valere sul predetto Fondo per le non autosufficienze, indipendentemente dalle caratteristiche della prestazione e dal fatto che la prestazione sia sottoposta a prova dei mezzi;

VISTO l´art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, che istituisce il "Fondo per l´assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il decreto del 23 novembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali attuativo della legge n. 112/16, che, nel ripartire le risorse per l´anno 2016, all´art. 6, comma 5, stabilisce che le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati per l´assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, anche al fine di migliorarne la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione, sono messe a disposizione del Casellario dell´assistenza secondo le modalità previste dal d.i. n. 2016/2014 e, in particolare, mediante la trasmissione, con il modulo SINA, dell´indicazione aggiuntiva della dicitura "Fondo PCD prive del sostegno familiare" per le prestazioni erogate a valere sul predetto Fondo, indipendentemente dalle caratteristiche della prestazione e dal fatto che la prestazione sia sottoposta a prova dei mezzi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2017, di riparto delle risorse finanziarie per il "Fondo delle non autosufficienze" per l´anno 2017 e, in particolare, l´art. 4, comma 2 e l´allegato 1, che, ai fini del miglioramento della programmazione, monitoraggio e rendicontazione, prevede, nelle informazioni trasmesse al Casellario con il modulo SINA, l´indicazione aggiuntiva delle  "FNA – Disabilità gravissime", per le tipologie di prestazione erogate a valere sul Fondo per le non autosufficienze per le persone in condizioni di disabilità gravissima - e "Fondo PCD prive del sostegno familiare", per quelle erogate a valere sul fondo per le persone con disabilità grave prive di sostegno familiare;

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante "Disposizioni per l´introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l´art. 24 che:

• istituisce il "Sistema informativo unitario dei servizi sociali" (di seguito SIUSS), per le finalità di ricognizione dei bisogni sociali, delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi, dei servizi sociali e di tutte le altre informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali. Il medesimo comma dispone la necessità di monitoraggio e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e delle prestazioni indebitamente percepite; esso inoltre stabilisce che una delle finalità del SIUSS è quella di «disporre di una base unitaria di dati funzionale» all´elaborazione statistica, alla ricerca e studio nonché alla programmazione degli interventi mediante l´integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro, nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni (art. 24, comma 1);

• dispone che il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo dei servizi sociali e il Casellario dell´assistenza, che sono conseguentemente soppressi (art. 24, comma 2);

• individua l´articolazione del SIUSS in varie componenti, tra le quali il Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali e il Sistema informativo dell´offerta dei servizi sociali (art. 24, comma 3);

• nelle more dell´adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che disciplinerà le modalità attuative del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, resta ferma la disciplina di cui al d.i. n. 206/2014 (art. 24, comma 6);

• con riferimento ai beneficiari del reddito di inclusione ReI, sono identificate specifiche sezioni del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali e del Sistema informativo dell´offerta dei servizi sociali che costituiscono la Banca dati ReI. Le modalità attuative della Banca dati ReI sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (art. 24, comma 9);

RILEVATO che, nelle more dell´attuazione del nuovo SIUSS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto comunque necessario dare avvio alla sperimentazione dei flussi SINA e SINBA sulla base della summenzionata disciplina attuativa del Casellario dell´assistenza, in considerazione dell´importanza della raccolta dei dati, con particolare riguardo a quelli relativi al Fondo per le non autosufficienze e al Fondo per l´assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (Fondo c.d. Dopo di noi), finalizzati alla definizione di specifici livelli essenziali delle prestazioni e alla messa a punto del Piano per la non autosufficienza di cui all´art. 21, comma 6, lett. c) del citato d.lgs. n. 147 del 2017;

RILEVATO, in particolare, che l´art. 2 dello schema di accordo prevede che:

• con riferimento al SINA, i flussi informativi di cui alla tabella 3, sezione 3.2, del citato d.i. n. 206/2014, sono attivati su tutto il territorio nazionale, almeno con riferimento ai beneficiari delle misure connesse alle quote del Fondo per le non autosufficienze riservate alle persone in condizione di disabilità gravissima, nonché ai beneficiari delle misure connesse al Fondo per l´assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, in conformità all´allegato 1 del d.P.C.M. del 27 novembre 2017 citato;

• con riferimento al SINBA, i flussi informativi di cui alla tabella 3, sezione 3.1, del d.i. n. 206/2014, sono attivati su tutto il territorio nazionale, almeno con riferimento ai minori allontanati dalle loro famiglie;

• le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall´approvazione dello schema di accordo in esame, gli "ambiti territoriali" in cui i flussi informativi di cui ai precedenti punti sono attivati, con riferimento a tutti gli interventi previsti nei moduli SINA e SINBA, che gli enti attuano in favore dei residenti. A tal fine, è individuato un numero di ambiti idonei a ricoprire almeno il 15 per cento della popolazione regionale nei territori di competenza;

RILEVATO che l´art. 3 dello schema di accordo prevede che l´attività di sperimentazione, di cui all´art. 5, comma 7 del d.i. n. 206/2014, si intende riferita all´anno 2018 e che, in particolare, le informazioni descritte nell´art. 2 dello schema di accordo sono messe a disposizione del SIUSS entro tre mesi dall´erogazione della prestazione o dall´avvio dell´erogazione per le prestazioni periodiche;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 4 dello schema di accordo, ai fini del monitoraggio in itinere, e della valutazione degli esiti finali della sperimentazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce una "Cabina di Regia", presieduta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dell´Inps, dell´Anci e delle Regioni e Province autonome, deputata ad esprimere pareri in merito alla sperimentazione, anche sulla base di valutazioni riferite alla qualità dei dati raccolti;

RILEVATO che la versione del medesimo schema di accordo, oggetto della richiesta di parere al Garante, tiene conto e delle indicazioni fornite dall´Ufficio del Garante relative, in particolare, al mutato quadro normativo e ai presupposti per la raccolta delle informazioni relative ai beneficiari di prestazioni di contrasto alla povertà (modulo SIP), e che, a seguito degli approfondimenti effettuati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha deciso di espungere dai flussi oggetto del suddetto schema di accordo, rimandando la trasmissione di tali informazioni a seguito dell´attuazione della Banca dati ReI;

RITENUTO che i tipi di dati personali, anche sensibili e giudiziari, le misure di sicurezza, le modalità di trasmissione, nonché il periodo di conservazione delle informazioni trasmesse al Casellario dell´Assistenza con i moduli SINA e SINBA sono quelli individuati dal d.i. n. 206/2014 e dai rispettivi attuativi decreti direttoriali dell´Inps del n. 8 del 2015 e n. 103 del 2016, sui quali il Garante ha espresso parere favorevole (provv. n. 14 del 17 gennaio 2013, doc. web n. 2300596, n. 195 del 2 aprile 2015, doc. web n. 3843693, e n. 337 del 28 luglio 2016, doc. web n. 5385436);

RITENUTO necessario che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunichi al Garante gli eventuali aspetti rilevanti in materia di protezione dei dati personali che dovessero emergere dall´esito finale della sperimentazione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 5, comma 7, del decreto interministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 e dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di "Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali per l´avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate, di cui all´articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147" a condizione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunichi al Garante gli eventuali aspetti rilevanti in materia di protezione dei dati personali che dovessero emergere dall´esito finale della sperimentazione.

Roma, 22 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia


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