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Provvedimento dell'11 gennaio 2018 [8166762]

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[doc. web n. 8166762]

Provvedimento dell´11 gennaio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 9 dell´11 gennaio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 3 ottobre 2017 da XX rappresentato e difeso dagli avv.ti Aurelio Arnese e Piero Marra, nei confronti di:

• GEDI Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., in qualità di editore del quotidiano on-line "La Repubblica";

• TRM Network srl;

• Edisud S.p.A., in qualità di editore del quotidiano on-line "La Gazzetta del Mezzogiorno";

• Editoriale del Mezzogiorno srl in qualità di editore della versione on-line del quotidiano "Il Corriere del Mezzogiorno";

• Il "Quotidiano Italiano";

• Caltagirone Editore S.p.A. in qualità di editore del quotidiano on-line "Il Quotidiano di Puglia"

• Google Italy srl, in qualità di gestore del relativo motore di ricerca;

• Yahoo Italia srl in qualità di gestore del relativo motore di ricerca;

PRESO ATTO che il ricorrente, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la rimozione di alcuni URL, specificamente individuati nell´interpello e richiamati nell´atto introduttivo del procedimento, in quanto reperibili in associazione al proprio nome e cognome, nonché "la cancellazione delle tracce digitali" dal motore di ricerca Google e da ogni altro motore di ricerca;

la rimozione degli articoli dagli archivi on-line delle testate giornalistiche e, in ogni caso, l´adozione di tutte le misure necessarie per interdire l´indicizzazione di tali articoli tramite i motori di ricerca esterni ai siti degli editori resistenti;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, lamentato il pregiudizio alla sua immagine personale e professionale derivante dalla perdurante disponibilità in rete di articoli riferiti ad una vicenda risalente al dicembre 2014, quando, in qualità di componente di una Commissione di esame per l´abilitazione alla professione forense, è stato coinvolto in un procedimento giudiziario per presunte irregolarità nello svolgimento del concorso, conclusosi nel 2016 con un provvedimento di archiviazione nei suoi confronti, circostanza quest´ultima non riportata in alcuni articoli che risultano in tal modo non aggiornati;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 ottobre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 1° dicembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 20 e 24 ottobre 2017 con le quali la Edisud S.p.A. e la Gazzetta del Mezzogiorno, pur precisando che l´articolo risultava correttamente aggiornato riportando la notizia dell´archiviazione del procedimento nei confronti del ricorrente, hanno comunicato di averne già disposto la cancellazione anche dai propri archivi;

VISTA la nota del 25 ottobre 2017 con la quale Google ha comunicato, "a seguito di un riesame del caso e alla luce delle informazioni aggiuntive disponibili, di aver accolto l´ulteriore istanza di rimozione" in ordine agli URL oggetto di richiesta;

VISTA la nota del 27 ottobre 2017 con la quale la TRM Network ha rappresentato di aver rimosso già in data 8 febbraio 2017 (ossia precedentemente alla presentazione del ricorso) l´articolo in questione, dandone contestualmente comunicazione all´interessato;

VISTE le comunicazioni del 30 ottobre e 27 dicembre 2017 con le quali la GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. ha rappresentato "di avere provveduto ad effettuare la c.d. interdizione dell´indicizzazione, nonché a disabilitare l´accesso agli articoli mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol"associando all´utilizzo del file "robots txt" l´uso dei "Robots Meta Tag" prevedendo una operatività combinata dei due strumenti";

VISTE le note datate 8 novembre e 21 dicembre 2017 con le quali la società Editoriale del Mezzogiorno srl, nell´"aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente", ha dichiarato di aver già provveduto all´aggiornamento dell´articolo e predisposto quanto necessario per la sua deindicizzazione;

VISTA la nota del 27 dicembre 2017 con la quale il "Quotidiano Italiano" ha comunicato di aver rimosso dalla propria piattaforma l´articolo riferito al ricorrente;

VISTA la nota del 30 ottobre 2017 con la quale Yahoo Italia srl ha comunicato:

- che il motore di ricerca è offerto e fornito in Italia da Oath (EMEA) Limited - Oath EMEA (già, Yahoo!EMEA Limited), società con sede in Irlanda che opera ai sensi e conformemente alla normativa irlandese anche con riferimento alle questioni concernenti il trattamento dei dati personali;

- di non potere pertanto fornire alcuna assistenza in merito alla vicenda, in quanto "non può essere considerata responsabile né da un punto di vista legislativo, né regolamentare";

VISTA la nota del 6 novembre 2017 con la quale la Caltagirone Editore S.p.A. ha rappresentato:

- la propria estraneità al procedimento in quanto "non è, né è mai stata la società editrice" de "Il Quotidiano di Puglia";

- che, pertanto, il ricorso non sarebbe stato preceduto da un valido interpello da parte del ricorrente che avrebbe inviato l´istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice non al titolare del trattamento, ovvero a Il Nuovo Quotidiano di Puglia S.p.A., ma alla Caltagirone Editore S.p.A. che "non è il titolare dei dati contenuti negli articoli giornalistici ";

- di ritenere, in ogni caso, infondata la richiesta di cancellazione avanzata dal ricorrente in quanto l´articolo apparso sul "Quotidiano di Puglia" risulta aggiornato con la notizia dell´avvenuta archiviazione della posizione del ricorrente e "rispondente alla finalità di ricerca e di documentazione storica";

VISTE le note del 23 ottobre e 6 novembre 2017 con le quali il ricorrente nel prendere atto dell´avvenuta rimozione dell´articolo da parte della Gazzetta del Mezzogiorno e della rimozione degli URL comunicata da Google, ha contestato i riscontri forniti, in particolare da:

- TRM Network, avendo questa, nella nota inviata in data 8 febbraio 2017, comunicato la rimozione dell´articolo dal sito, senza tuttavia fare alcun cenno alla cancellazione della notizia dagli archivi on-line, profilo del quale è stata data conferma solo successivamente al ricorso;

- Caltagirone S.p.A., precisando di avergli inviato l´interpello in qualità di soggetto capogruppo di società tra cui "Il Nuovo Quotidiano di Puglia" e che, in tale ruolo, avrebbe potuto trasmetterlo al titolare del trattamento oppure dichiarare in quella occasione la propria estraneità alla vicenda rappresentata;

VISTA la nota del 7 novembre 2017 con la quale la TRM Network ha confermato che "la rimozione dell´articolo presente nel sito www.trmtv.it, effettuata sin dall´8 febbraio 2017, comprendeva evidentemente anche la cancellazione della notizia dagli archivi on-line";

RILEVATO, tutto ciò premesso e in via preliminare, che in relazione alla richiesta avanzata nei confronti di:

- TRM Network, il ricorrente, alla data di presentazione del ricorso aveva già ricevuto integrale riscontro alle proprie richieste, dovendosi effettivamente ritenere che la comunicazione dell´avvenuta rimozione dell´articolo dal sito web riguardasse anche quanto contenuto nell´archivio (v. note allegate agli atti del fascicolo);

- Caltagirone Editore S.p.A., l´istanza ai sensi dell´art. 7 e il ricorso risultano essere stati presentati nei confronti di un soggetto che non è titolare del trattamento;

RITENUTO, per tali motivi, di dover dichiarare inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice il ricorso presentato nei confronti delle società TRM Network e Caltagirone Editore S.p.A.;

RITENUTO, poi, con riguardo alle posizioni espresse da Editoriale del Mezzogiorno, GEDI, Edisud S.p.A., "Il Quotidiano Italiano" e Google di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo i titolari del trattamento provveduto ad adottare, sia pure nel corso del procedimento, le misure richieste;

CONSIDERATO con riguardo a quanto rappresentato da Yahoo!Italia S.r.l. che nel caso di specie:

- tale soggetto può essere ritenuto, ai fini dell´applicazione delle disposizioni della direttiva europea in materia di protezione dei dati, quale organizzazione stabile di Yahoo!Emea Limited sul territorio nazionale in virtù del fatto che l´attività svolta da Yahoo Italia è diretta quanto meno a rendere economicamente redditizio il servizio reso da Yahoo!Emea Limited (cfr. art. 5, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 4 paragrafo 1, lett. a) della Direttiva 95/46/CE; sentenza della Corte di Giustizia Europea "Google Spain" del 13 maggio 2014; sentenza della Corte di Giustizia Europea "Weltimmo" del 1° ottobre 2015, nonché il documento del Gruppo europeo sulla protezione dei dati personali WP 179 Update del 16 dicembre 2015);

-  risulta applicabile il diritto nazionale e competente il Garante italiano, secondo un principio già affermato nei provvedimenti n. 83 del 25 febbraio 2016 (doc. web n. 4881581) e n. 30 del 26 gennaio 2017 (doc. web n. 6026501) ed altresì riconosciuto dal Tribunale di Milano con sentenza n. 12623 del 5 gennaio 2017 e viste altresì le disposizioni di cui agli artt. 3 e 77 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, in G.U.U.E. 2016 L 119, p. 1), entrato in vigore il 24 maggio 2016 e che diverrà integralmente applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

RILEVATO quindi che, nel caso di specie, risulta applicabile il diritto nazionale e che pertanto l´odierno ricorso può essere validamente preso in esame con riguardo alla posizione di Oath (EMEA) Limited (già, Yahoo!EMEA Limited), stabilita in Italia tramite Yahoo Italia srl;

RILEVATO che:

in base ai criteri fissati dalla direttiva europea in materia di protezione dei dati personali  (cfr. art. 6, comma 1, lett. d) direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio), nonché dall´art. 11 del Codice, i dati personali devono "essere esatti e, se necessario, aggiornati" e che pertanto un trattamento inizialmente lecito possa diventare con il tempo incompatibile con tali principi;

come affermato anche dalle citate "Linee Guida" (cfr. punto 4 della Parte II), le Autorità di Protezione dei Dati (APD) "tenderanno a ritenere idonea la deindicizzazione di un risultato di ricerca se si rilevano inesattezze in termini di circostanze oggettive e se ciò genera un´impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata";

RILEVATO che:

nel caso in esame, pur trattandosi di vicenda piuttosto recente in quanto risalente al 2014, la stessa si è conclusa nel 2016 con un decreto di archiviazione che ha riconosciuto l´estraneità del ricorrente rispetto ai fatti contestati;

la perdurante circolazione in rete di dette informazioni risulta, pertanto, idonea a causare al ricorrente un pregiudizio che non appare, allo stato, bilanciato dalla sussistenza di uno specifico interesse pubblico alla relativa conoscibilità (cfr. punto 8 delle "Linee Guida");

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare a Oath (EMEA) Limited (già, Yahoo!EMEA Limited), ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione degli URL specificamente individuati nell´atto introduttivo;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 100,00 a carico di Oath EMEA, per euro 250,00 a carico di Editoriale del Mezzogiorno, GEDI, Edisud S.p.A., Il Quotidiano Italiano e Google nella misura di euro 50,00 ciascuno, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della parziale inammissibilità del ricorso stesso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a. dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di TRM Network e Caltagirone Editore S.p.A;

b. dichiara non luogo a provvedere nei confronti di Editoriale del Mezzogiorno, GEDI, Edisud S.p.A., "Il Quotidiano Italiano" e Google;

c. accoglie il ricorso nei confronti di Oath (EMEA) Limited (già, Yahoo!EMEA Limited) e, per l´effetto, ordina alla medesima, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di effettuare, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, la rimozione degli URL indicati nell´atto introduttivo in quanto reperibile, in associazione al nominativo dell´interessato, tramite il corrispondente motore di ricerca;

d. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 100,00 a carico di Oath (EMEA) Limited (già, Yahoo!EMEA Limited),  per euro 250,00 a carico di "La Gazzetta del Mezzogiorno", GEDI, Edisud S.p.A., "Il Quotidiano Italiano" e Google nella misura di euro 50,00 ciascuna, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, che dovranno liquidarle direttamente a favore del ricorrente; compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della parziale inammissibilità del ricorso; 

Il Garante, nel chiedere a Oath (EMEA) Limited (già, Yahoo!EMEA Limited), ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia