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Provvedimento del 1° febbraio 2018 [8365332]

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[doc. web n. 8365332]

Provvedimento del 1° febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 60 del 1° febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 7 dicembre 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Bauro, nei confronti di Google LLC (già Google Inc.) e Google Italy s.r.l., con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la rimozione di un URL, specificamente individuato nell´atto introduttivo del procedimento, in quanto reperibile in associazione al proprio nome e cognome e riconducibile ad un articolo pubblicato nel 2014 sul sito www.lintraprendente.it;

-  la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato che, nell´ambito di uno dei commenti in calce all´articolo oggetto di ricorso, riportando lo stralcio di un altro articolo apparso poco tempo prima sul quotidiano "Il Giornale", gli sarebbero stati attribuiti "fatti e circostanze assolutamente false e prive di fondamento", sostenendo in particolare:

- di non essere mai stato personalmente proprietario dell´immobile locato ad un noto politico, vicenda in relazione alla quale era stata avviata un´indagine dalla Procura della Repubblica di Roma in seguito archiviata;

- di non essere mai stato imputato (né semplicemente indagato) per i rapporti con un noto capomafia, come invece riportato nell´articolo de "Il Giornale" riprodotto;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare la nota datata 3 gennaio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la nota del 10 gennaio 2018 con la quale Google ha comunicato, "a seguito di un riesame del caso e alla luce delle informazioni aggiuntive disponibili," di aver accolto l´istanza di rimozione in ordine all´URL oggetto di richiesta;

VISTA la nota del 16 gennaio 2018 con la quale il ricorrente, preso atto del riscontro di controparte, ha ribadito la richiesta di liquidazione delle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver effettuato la rimozione dell´URL oggetto di richiesta reperibile, in associazione al nominativo del medesimo;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia