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Verifica preliminare. Installazione di sistemi di videosorveglianza c.d. intelligenti - 9 maggio 2018 [8998331]

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[doc. web n. 8998331]

Verifica preliminare. Installazione di sistemi di videosorveglianza c.d. intelligenti - 9 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 276 del 9 maggio 2018 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della dott.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”);

VISTO il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e in www.gpdp.it, doc. web n. 1712680);

VISTA la nota del 5 giugno 2017 con la quale Axa Real Estate Investment Managers S.G.R. s.p.a., di seguito “AXA” o “la Società”, ha presentato a questa Autorità un’istanza di verifica preliminare, ai sensi dell’art. 17 del Codice, relativa alla installazione di sistemi di videosorveglianza c.d. intelligenti;

CONSIDERATO che la Società è specializzata nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni di investimento immobiliare;

CONSIDERATO che la Società, con delibera del Consiglio di amministrazione del 6 maggio 2014, ha istituito un fondo immobiliare denominato inizialmente Fondo Titus (e in seguito Columbus Real Estate Euro), proprietario di un portafoglio di immobili, alcuni dei quali sono concessi in locazione; e che tali immobili e i relativi contratti di locazione sono gestiti, per conto del Fondo,  da AXA nella sua qualità di società di gestione del risparmio;

CONSIDERATO che tra gli immobili di proprietà del Fondo Titus vi è anche l’Edificio U10 (di seguito l’Edificio), ubicato all’interno del Centro Direzionale Milanofiori Nord, in Assago, via del Mulino 1, presso il quale hanno sede alcune aziende locatarie;

CONSIDERATO che a seguito di diversi episodi di furto e di rapina verificatisi nell’autorimessa dell’Edificio, la Società, su richiesta di alcuni conduttori, ha deciso di installare un sistema di videosorveglianza per motivi di sicurezza; 

CONSIDERATO che tale sistema è costituito da telecamere interne dotate di software di videoanalisi, ubicate nell’area adibita a parcheggio situata al primo livello dell’Edificio, e telecamere esterne, posizionate in corrispondenza degli accessi al secondo livello dell’edificio;

CONSIDERATO che le immagini sono visualizzate in modalità live dalla portineria dello stabile e sono conservate per un periodo massimo di 48 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, ovvero ad una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria;

CONSIDERATO che, limitatamente alle telecamere interne, la Società intende attivare le funzioni di video motion detection e motion tracking;

CONSIDERATO che tali funzioni verrebbero avviate soltanto con l’inserimento dell’impianto di allarme, dalle ore 21 alle ore 5.00, e che, in caso di segnalazione, la Centrale Operativa dell’istituto di vigilanza “Sicuritalia s.p.a.”, a cui attualmente è collegato l’impianto, avrebbe la possibilità di visualizzare le immagini ed eventualmente eseguire “video-ronde” al fine di verificare la causa dell’allarme; 

CONSIDERATO, inoltre, che l’Edificio si trova in una zona lontana dal centro abitato, nel Territorio di Assago e, in particolare, nel complesso commerciale e industriale di Milanofiori, ubicato all’intersezione tra la tangenziale Ovest di Milano e l’Autostrada Milano-Genova;

CONSIDERATO che, nell’area dell’Edificio adibita a parcheggio si è verificato un episodio di rapina (che ha causato notevole allarme) a danno di una dipendente di una società (conduttrice) mentre si accingeva ad uscire dal parcheggio con l’auto aziendale e che in precedenza si sono verificati diversi episodi di furto;

RITENUTO che la richiesta della Società di poter installare sistemi di videosorveglianza intelligenti si basa su oggettive esigenze di sicurezza determinate non solo dalla ubicazione logistica del Centro Direzionale ma anche dalla particolare natura dell’area adibita a parcheggio, che si presta ad essere un facile obiettivo per i malintenzionati, soprattutto nelle ore serali;

CONSIDERATO che tali esigenze di sicurezza si sono fatte più pressanti a seguito dei sopra citati episodi delittuosi; 

RITENUTO che il sistema di videosorveglianza intelligente permetterebbe una attività di verifica da parte dell’istituto di vigilanza che, in caso di allarme, potrebbe intervenire tempestivamente e contestualmente alla commissione delle azioni criminose;

CONSIDERATO, infine, che il Garante con i provvedimenti del 10 novembre 2016 (doc. web n. 5856462) e del 5 ottobre 2017 (doc. web n. 7297931) ha autorizzato l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza intelligenti analoghi a quello presentato dalla Società;

RITENUTO, pertanto, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese (di cui l’autore risponde anche ai sensi dell’art. 168 del Codice, "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di dover considerare l’attivazione e l’utilizzo del sistema proposto conforme ai principi di cui agli artt. 3 e 11 del Codice, in relazione alla finalità perseguita;

CONSIDERATO che a decorrere dal 25 maggio 2018, data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento, in ossequio al principio di responsabilizzazione di cui all’art. 24, dovrà valutare autonomamente la conformità del trattamento che intende effettuare alla disciplina vigente, verificando il rispetto di tutti i principi in materia ed effettuando, ove necessario, una valutazione di impatto ex art. 25 del citato Regolamento ovvero attivando la consultazione preventiva ai sensi dell’art. 36 del Regolamento medesimo;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 17 del Codice, accoglie la richiesta di verifica preliminare presentata da Axa Real Estate Investment Managers S.G.R. s.p.a., nei termini di cui in motivazione.

Ai sensi degli articoli 152 del Codice e 10 del decreto legislativo n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 9 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia