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Provvedimento del 26 aprile 2018 [8998693]

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[doc. web n. 8998693]

Provvedimento del 26 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 257 del 26 aprile 2018 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 9 gennaio 2018 da XX, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto:

di ottenere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati personali che la riguardano contenuti all’interno di un verbale di accordo sindacale pubblicato sul sito della resistente e reperibile digitando il suo nominativo tramite i motori di ricerca esterni al sito;

l’attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, lamentato l’avvenuta diffusione sul “portale” di Filcams CGIL, in assenza di suo esplicito consenso, di “scansioni” di verbali “inclusivi del [suo] nome e cognome e della (firma) chiara e leggibile in calce”, riguardanti una procedura di licenziamento collettivo attivata dalla società della quale era dipendente ed alla quale ha preso parte in qualità di rappresentante sindacale aziendale,

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 6 febbraio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 16 marzo 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 28 febbraio 2018 con la quale Filcams CGIL, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo De Marchis, ha rilevato:

-  di non ritenere fondata la richiesta avanzata con il ricorso per difetto di legittimazione attiva dell’interessata, tenuto conto del fatto che “i verbali sono stati sottoscritti dalla medesima [non a titolo personale, ma] nella sua qualità di rappresentante sindacale aziendale nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, intervenuta, peraltro, in sede pubblica”;

- che la Filcams CGIL è un’organizzazione sindacale operante a tutela degli interessi collettivi di lavoratori che prestano la propria attività alle dipendenze delle aziende del settore del commercio, del turismo e dei servizi e la pubblicazione sul proprio sito del verbale dell’incontro intervenuto tra le parti coinvolte è avvenuta al fine di informare i dipendenti interessati “circa la regolarità, l’andamento e la tempistica” della procedura;

- che, nel caso in esame, non sarebbe dunque richiesto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, il consenso dell’interessata in virtù del fatto che il verbale sindacale citato costituisce “un documento (…) a rilevanza pubblica conoscibile da chiunque nel quale il soggetto rappresentativo degli interessi dei lavoratori che lo sottoscrive è parte integrante [dello stesso] in quanto ne condiziona la validità e l’efficacia”;

VISTA la nota del 13 marzo 2018 con la quale la ricorrente ha rilevato che:

- nel caso di specie non sussisterebbe alcun interesse pubblico alla conoscibilità del verbale in questione, in quanto “l’atto pubblicato non è un accordo sindacale (…), bensì (…) un verbale di mero rinvio dell’incontro ad altra data nell’ambito di un procedimento di licenziamento collettivo” e sarebbe pertanto sprovvisto di rilevanza esterna;

- il fine informativo dei lavoratori interessati dalla procedura di licenziamento collettivo avrebbe potuto essere perseguito attraverso “un generico avviso di rinvio” o, comunque, oscurando preventivamente dal documento i dati personali dei partecipanti;

- la facile reperibilità del documento attraverso la digitazione del suo nominativo tramite i comuni motori di ricerca pone il medesimo nella sfera di conoscibilità di qualunque fruitore della rete e non solo “degli iscritti all’organizzazione sindacale o (…) dei lavoratori interessati, come sarebbe auspicabile attraverso l’istituzione di un account che controlli l’identità degli utenti”;

VISTA la nota del 13 aprile 2018 con la quale la resistente ha ribadito quanto già dedotto nella precedente memoria, precisando che la distinzione proposta dalla ricorrente fondata, ai fini della legittimità “della divulgazione della propria posizione”, sulla tipologia di atto sottoscritto, non può avere fondamento in quanto “tutti gli atti della procedura di licenziamento rilevano ai fini della validità dei licenziamenti ex artt. 4 e 5 della legge 223/91 ed è per tale motivo che è prevista la partecipazione del rappresentante la cui omessa convocazione o presenza” produrrebbe conseguenze sugli effetti dei singoli licenziamenti;

RILEVATO che:

dall’esame complessivo delle richieste avanzate dalla ricorrente, sia attraverso l’atto introduttivo che nel corso del procedimento, l’interesse della medesima risulta sostanzialmente coincidente con quello diretto ad escludere la reperibilità in rete del verbale sindacale sopra citato in associazione al proprio nominativo;

tale istanza non può, tuttavia, costituire oggetto di esame nell’ambito del presente procedimento, tenuto conto del fatto che non risulta formulata, nemmeno in sede di interpello preventivo, una specifica domanda diretta ad ottenere tale effetto, in particolare mediante l’eventuale esercizio del diritto di opposizione per motivi legittimi; 

il ricorso ha invece ad oggetto le diverse richieste di cancellazione, blocco o trasformazione in forma anonima dei dati personali dell’interessata contenuti nel verbale pubblicato sul sito della resistente, l’accoglimento delle quali presuppone l’accertamento di un trattamento effettuato in violazione di legge, circostanza che, nel caso di specie, non appare ravvisabile;

la medesima ha infatti partecipato - unitamente ai delegati delle sigle sindacali coinvolte, tra cui Filcams CGIL - all’incontro, svoltosi peraltro in sede pubblica, nel ruolo di rappresentante sindacale aziendale, chiamato in quanto tale a svolgere una specifica funzione di garanzia delle categorie rappresentate, anche con riguardo al regolare svolgimento della procedura svolta;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso infondato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso infondato.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 26 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia