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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Società agricola Medici Claudio s.r.l. - 21 marzo 2018 [9004743]

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[doc. web n. 9004743]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Società agricola Medici Claudio s.r.l. - 21 marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 170 del 21 marzo 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

RILEVATO che l’Ufficio del Garante, con atto n. 2457/107881 del 24 gennaio 2017 (notificato il 31 gennaio 2017), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato alla Società agricola Medici Claudio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Colonna (RM), via di Valle Dodici n. 27, C.F. 13181081004, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 157 e 164 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato “Codice”); 

RILEVATO che dall’esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa è emerso, in sintesi, quanto segue:

- il 27 ottobre 2016 l’Ufficio del Garante ha notificato mediante posta elettronica certificata alla Società agricola Medici Claudio un provvedimento dell’Autorità, n. 403 del 6 ottobre 2016, con il quale si decideva in ordine ad un ricorso presentato da una dipendente della predetta e di altra società;

- con il provvedimento si ordinava alle società di comunicare alla ricorrente, entro trenta giorni dalla notifica dell’atto, i dati personali connessi alla gestione del rapporto di lavoro con la medesima, ulteriori rispetto a quelli comunicati nel corso del procedimento, e altre informazioni quali il nominativo del responsabile del trattamento e dei soggetti abilitati ad accedere ai dati;

- nel provvedimento si ordinava altresì alla società di fornire informazioni al Garante, ai sensi dell’art. 157 del Codice, in ordine alle iniziative intraprese al fine di dare attuazione al provvedimento medesimo, entro 45 giorni dalla data di notifica;

- il provvedimento conteneva un esplicito riferimento alle sanzioni alle quali si sarebbe potuto incorrere in caso di mancato riscontro alle richieste del Garante formulate ai sensi dell’art. 157 del Codice;

- poiché nei successivi 45 giorni dalla data di notifica del provvedimento non perveniva alcuna comunicazione da parte della società, l’Ufficio del Garante provvedeva a contestare alla stessa la violazione indicata in epigrafe;

RILEVATO che con il citato atto del 24 gennaio 2017 è stata contesta alla Società agricola Medici Claudio s.r.l. la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 157 e 164 del Codice, per aver omesso di fornire riscontro ad una richiesta di informazioni formulata dal Garante;

VISTO il rapporto redatto dall’Ufficio ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981, dal quale risulta che la società non ha provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione;

LETTE le memorie difensive presentate dalla società, che qui si intendono integralmente richiamate e che, in sintesi, osservano che:

- “Al riguardo, in primis, preme precisare che il provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, […], non è stato mai notificato allo scrivente procuratore quale difensore delle summenzionate Società, ragione per cui vi sarebbe, a mente dello scrivente, un difetto di notifica, o meglio omessa notifica al procuratore costituito, che inficerebbe l'intero iter procedimentale. Ad avviso dello scrivente, infatti, non si è perfezionato il procedimento amm.vo previsto dal Codice applicabile al caso de quo, indi per cui non si può procedere ad alcuna contestazione di violazione e conseguente applicazione di sanzione, pena la lesione del diritto di difesa delle medesime Società. Se il Provvedimento del 27.10.16 fosse stato notificato anche allo scrivente procuratore, […], sicuramente le Società avrebbero potuto, avvalendosi della consulenza del proprio difensore, valutare più attentamente la vicenda ed evitare la contestazione della violazione amm.va notificata in data 31.01.17.  ”;

- “Codesta difesa fa presente, comunque, che a seguito del Ricorso presentato presso il Vostro Spettabile Organismo, la [ricorrente] ha presentato, ai danni delle Società mie Assistite, due distinti Ricorsi uno ex art. 1 comma 48 L. 92/12 (Legge Fornero) e l'altro ex art. 414 c.p.c, entrambi pendenti preso il Tribunale Civile di Velletri Sezione Lavoro, […]. Il procedimento ex Legge Fornero, […], ha visto già due udienza trattate e tutta la documentazione […] relativa alla sua posizione lavorativa, in possesso della Società Agricola Claudio Medici S.r.l., è stata depositata in copia, quindi, la lavoratrice è venuta in possesso di tutta la documentazione concernente alla sua posizione lavorativa. La mia Assistita ha pensato, quindi, in perfetta buona fede, di aver adempiuto al proprio dovere fornendo la documentazione in suo possesso che si ricorda, comunque, essere stata già messa a disposizione della lavoratrice nel Giugno del 2016, mai presentatasi, però, all'incontro fissato”; 

RITENUTO che, le osservazioni difensive sopra richiamate non consentono di escludere la responsabilità della Società agricola Medici Claudio in ordine alla violazione contestata, per le seguenti ragioni:

- il provvedimento del Garante n. 403 del 6 ottobre 2016 è stato correttamente notificato alla società, mediante posta elettronica certificata che ha restituito una relata di consegna in data 27 ottobre 2016;

- non risulta che la società abbia presentato, differentemente dalla ricorrente, atti di elezione di domicilio o di designazione di procuratori, né il Codice prescrive, nell’ambito del procedimento relativo al ricorso, la necessaria partecipazione di difensori tecnici ai quali sia assicurata la notificazione degli atti del procedimento medesimo;

- peraltro, il provvedimento in argomento conteneva un esplicito richiamo alle sanzioni connesse al mancato riscontro alle richieste del Garante, richiamo inserito proprio al fine di consentire al destinatario di attivarsi nei termini per aderire alle richieste dell’Autorità ed evitare possibili conseguenze sanzionatorie;

- quanto all’osservazione in ordine alla circostanza che la società, in occasione dei ricorsi innanzi al Tribunale di Velletri, avesse fornito alla ricorrente tutti i dati dalla stessa richiesti, deve evidenziarsi che l’odierna contestazione non riguarda un’ipotesi di mancato adempimento alle disposizioni del Garante ma esclusivamente quella relativa all’omesso riscontro, nei termini indicati nel provvedimento, alla richiesta di informazioni dell’Autorità, omesso riscontro in ordine al quale alcuna giustificazione è stata, nel merito, fornita;

- deve pertanto confermarsi la responsabilità della società in ordine alla violazione contestata;

RILEVATO, quindi, che la Società agricola Medici Claudio, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di destinataria di una richiesta di informazioni formulata dal Garante ai sensi dell’art. 157 del Codice, la violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo e all’art. 164 del Codice, per aver omesso di fornire al Garante le informazioni richieste con il provvedimento n. 403 del 6 ottobre 2016, notificato il 27 ottobre 2016;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all’aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico, la violazione non risulta connotata da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell’opera svolta dall’agente, deve essere sfavorevolmente valutata la circostanza che, successivamente alla notifica della contestazione, la società non si sia adoperata per attenuare le conseguenze della violazione, fornendo un riscontro anche tardivo;

c) circa la personalità dell’autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell’agente, è stato preso in considerazione il bilancio abbreviato d’esercizio per l’anno 2016;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 10.000 (diecimila), per la violazione di cui agli artt. 157 e 164 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

alla Società agricola Medici Claudio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Colonna (RM), via di Valle Dodici n. 27, C.F. 13181081004, di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 21 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia