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Parere su uno schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo alla disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura - 28 giugno 2018 [9022494]

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[doc. web n. 9022494]

Parere su uno schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo alla disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura - 28 giugno 2018

Registro dei provvedimenti
n. 395 del 28 giugno 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell’interno;

Visto l’articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Il Ministero dell’interno ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto del Presidente della Repubblica che, in attuazione dell’articolo 14, comma 5, della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016), introduce modifiche e integrazioni al d.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60, relativo alla disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste   estorsive  e  dell'usura.

Il suddetto articolo 14 della legge europea, in particolare, demanda ad un regolamento - da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la definizione delle norme di dettaglio volte a garantire l'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti, adeguando le norme del regolamento di cui al D.P.R. n. 60 del 2014.

La legge n. 122 del 2016,  alla Sezione II (articoli 11 - 16), reca  le norme necessarie per dare attuazione alla direttiva 2004/80/CE, relativa all' “Indennizzo delle vittime di reato”, recepita parzialmente con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204. 

Il parziale recepimento della direttiva ha dato luogo alla procedura di infrazione 2011/4147, per superare la quale il legislatore è intervenuto appunto con la legge n. 122.

La legge in argomento, riconoscendo il diritto all'indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti, pone a carico del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura gli oneri derivanti dal riconoscimento del nuovo beneficio economico e, coerentemente,  lo stesso Fondo assume la denominazione di “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime· dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti”. Da ultimo, con la legge n. 4 del 2018, il Fondo ha assunto la denominazione di “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici”.

Il quadro  normativo  è  stato  poi  integrato  dalla  recente  legge  20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017), che ha modificato l'articolo 12 della legge n. 122 del 2016 in tema di condizioni per l'accesso all'indennizzo e ha riconosciuto il diritto all'indennizzo anche alle vittime dei reati intenzionali violenti commessi successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 122 del 2016.

Si impone, pertanto - in aderenza a quanto previsto dall'articolo 14, comma 5,  della legge n. 122  -  di adeguare la fonte regolamentare vigente, il D.P.R. n. 60 del  2014, alle nuove finalità di ristoro delle vittime dei reati intenzionali violenti, attribuite al Fondo medesimo dalla citata legge n. 122 del 2016.

In ordine alle modifiche e integrazioni normative che, nel corso del tempo, sono intervenute con riferimento al predetto Fondo, il Garante si è già espresso con due pareri adottati in data 17 novembre 2010 e 5 luglio 2012 (reperibili in www.gpdp.it, rispettivamente doc. web n. 1779672 e 1913538).

RILEVATO

1. Lo schema di decreto si compone di 4 articoli

L'articolo 1 dello schema prevede, oltre all’intervento sulle definizioni dell’articolo 1 del decreto n. 60 del 2014, la modifica del suo stesso titolo, che viene aggiornato e integrato anche in considerazione del nuovo procedimento relativo ai benefici alle vittime dei reati intenzionali violenti.

Con riferimento alle definizioni, si rileva in particolare l’introduzione delle nuove denominazioni del Comitato di solidarietà antimafia e del Commissario antimafia, quella di "indennizzo''  e, infine, quella di "spese mediche e assistenziali", alla cui rifusione provvede appunto l'indennizzo.

Con    riferimento    specifico    all'ultima    definizione    richiamata,    su suggerimento del Ministero della salute, e da ultimo del Ministero dell'economia e delle finanze, si è operato, nello schema di regolamento, un richiamo agli articoli 10, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917 del 1986, che definiscono le spese sanitarie. 

Con l’articolo 2 lo schema inserisce nel decreto n. 60/2014 un nuovo Titolo (III-bis), che reca norme procedimentali per l'accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime dei reati intenzionali violenti. Come si legge nella relazione illustrativa “tale scelta è dettata dall'esigenza di rispettare l'attuale sistematica del D.P.R. n. 60 del 2014, che dedica un capitolo autonomo al procedimento per l'accesso ai benefici antimafia e un altro al procedimento relativo al riconoscimento dei benefici antiracket e antiusura; cosicché si è inteso dedicare il Titolo III-bis al procedimento per il conseguimento dell'Indennizzo da parte delle vittime del reati intenzionali violenti”.

In particolare, il nuovo Titolo III-bis contiene l'articolo 27-bis, recante le disposizioni per la presentazione della domanda di accesso al Fondo e l'articolo 27-ter, dedicato all'istruttoria gravante sulle Prefetture per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni per l'accesso al Fondo.

Le deliberazioni in materia sono demandate al Commissario per il coordinamento delle iniziative in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e al relativo Comitato (art. 27-quater), mentre gli adempimenti istruttori, ivi compreso il parere circa la sussistenza dei requisiti di accesso al Fondo per il conseguimento dell'indennizzo, sono rimessi alle Prefetture-UTG. In sede di istruttoria, è stato previsto, nei casi di particolare complessità, una proroga di 30 giorni del termine per l'invio dell'istanza da parte del Prefetto all'organo deliberante. La disposizione è analoga a quella vigente per il procedimento in materia di benefici spettanti alle vittime di richieste estorsive e di usura (art. 21, comma 3, D.P.R. n. 60/2014).

La competenza territoriale delle Prefetture è individuata in relazione alla sede dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza di condanna ovvero in relazione al luogo di residenza dell'interessato o degli aventi diritto in caso di morte della vittima ovvero, infine, in relazione al luogo di residenza del procuratore speciale nel caso in cui gli istanti non risiedano in Italia.

La deliberazione di accoglimento  dell'istanza è adottata  dal Comitato  di solidarietà antimafia entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della documentazione richiesta, da parte della Prefettura-UTG competente

Vengono inoltre disciplinati i casi di revoca della deliberazione di accoglimento dell'istanza, in analogia a quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del D.P.R. n. 60 del 2014 per la deliberazione di accoglimento del risarcimento antimafia (art. 27-sexies). Oltre ai casi di revisione della sentenza di condanna dell'autore del reato intenzionale violento, è stata prevista, sempre al fine di evitare distorsioni applicative delle disposizioni del regolamento, la revoca per falsità delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente e qualora risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti per il conseguimento dell'indennizzo.

L'articolo 3 dello schema di regolamento prevede che, con decreto ministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, siano apportate le necessarie modifiche alla convenzione in essere con Consap. Ciò al fine di rendere aderente lo strumento pattizio - stipulato ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 60 del 2014 tra il Ministero dell'interno e la stessa Consap per la gestione del Fondo - alle nuove finalità di ristoro delle vittime dei reati intenzionali violenti riconosciute dalla suddetta direttiva comunitaria e, nell'ordinamento italiano, dalla legge n. 122 del 2016.

Infine, l'articolo 4 del regolamento introduce, a carico del Commissario antimafia, un onere di relazione annuale al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia, contenente i dati relativi alle domande presentate, alle delibere adottate, e all'importo erogato alle vittime dei reati intenzionali violenti.

RITENUTO

2. Esaminato lo schema di decreto, il Garante - fatte salve le  indicazioni fornite al punto 3 per gli aspetti riguardanti la sicurezza dei dati e dei sistemi - non rileva particolari profili di criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali, risultando lo schema, nel suo complesso, conforme ai principi di cui all’articolo 5 e ai presupposti di liceità stabiliti dagli articoli 6, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, applicabile dal 25 maggio scorso. 

Occorre infatti considerare che fra i requisiti di liceità del trattamento, il Regolamento comprende la necessità per il titolare di adempiere ad un “obbligo legale” o di eseguire “un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, di cui è investito” oppure, in caso di categorie particolari di dati personali, di effettuare il trattamento “per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto….degli Stati membri” o ancora, qualora i dati oggetto di trattamento siano relativi a condanne penali e reati, la circostanza che il trattamento avvenga “sotto il controllo dell’autorità pubblica o……[sia] autorizzato dal diritto….degli Stati membri”, nel rispetto della specifica disciplina di settore per la quale, peraltro, il Regolamento prevede, in questi casi, una apposita “riserva” normativa a favore degli Stati nazionali (cfr. artt. 6, paragrafi 1, lett. c) ed e), 2 e 3; 9, par. 2, lett. g) e 10, Reg.).

Da questo punto di vista, tenuto anche conto della natura regolamentare dello schema di decreto oggetto di parere, il trattamento dei dati contenuti nella domanda di cui al comma 4 dell’articolo 27-bis dello schema, che si assume possano essere anche di natura “particolare” (dati relativi allo stato di salute o a condanne penali o reati) appare supportato da adeguata base giuridica (art. 13 legge n. 122/2016 e art. 27-bis dello schema).

In relazione alla particolare natura dei dati in questione, peraltro, si richiama l’attenzione dell’Amministrazione sulla necessità per il titolare del trattamento di effettuare una valutazione di impatto del trattamento stesso, poiché questo presenta un “rischio elevato” in base alla specifica previsione normativa: il Regolamento infatti inserisce fra i casi da sottoporre a valutazione d’impatto - in quanto appunto presuntivamente “a rischio elevato” - i trattamenti di categorie particolari di dati (come quelli relativi alla salute e “giudiziari” del caso di specie) se effettuati su larga scala (art. 35, par. 3, lett. b), e considerando 75, Reg.). E ciò, anche alla stregua delle indicazioni rese al riguardo dal Gruppo articolo 29 nelle linee guida concernenti la valutazione d’impatto rispetto a soggetti “vulnerabili” o a informazioni particolarmente delicate (cfr. Linee guida concernenti la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai sensi del Regolamento 2016/679 – 17/EN WP 29, adottate il 4 aprile 2017 ed emendate il 4 ottobre 2017).

3. Per quanto riguarda il profilo della sicurezza, il nuovo articolo 27-bis, al comma 1 prevede che la domanda di accesso al Fondo, corredata dei documenti necessari, possa essere inviata anche “tramite posta elettronica certificata”.

In considerazione del fatto che la documentazione allegata, inviata via PEC, potrebbe contenere dati particolari degli interessati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (sensibili” o “giudiziari”, secondo la terminologia già adoperata dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003), appare necessario prevedere un rafforzamento delle misure volte a tutelare la riservatezza della trasmissione di tali atti e documenti.

A tal fine, si suggerisce di integrare l’articolato prevedendo che l’oggetto del messaggio PEC (la sua body part) sia il più possibile generico. 

Cautele analoghe, oltre ad essere applicate per i successivi adempimenti previsti dal successivo articolo 27-ter (come, ad esempio, l’invio delle domande al Comitato di Solidarietà), devono essere estese anche alle domande di ristoro presentate –sempre via PEC- dagli altri soggetti aventi diritto ai sensi degli articoli 8 e 18 del medesimo D.P.R. n 60.

Inoltre, sarebbe utile prevedere che l’Amministrazione adotti, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento, misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, anche al fine di garantire uno standard di riservatezza particolarmente rafforzato ed elevato in relazione alla specifica natura dei dati (es. mettendo a disposizione degli interessati una casella di posta elettronica dedicata), fornendo specifiche istruzioni a coloro che trattino i dati in questione (art. 29 del Regolamento).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60, relativo alla disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo  mafioso,  delle richieste estorsive e dell'usura, con le osservazioni di cui al punto 3. 

Roma, 28 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia