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Parere su uno schema di convenzione quadro da stipularsi tra MEF e SOSE - 26 luglio 2018 [9027442]

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[doc. web n. 9027442]

Parere su uno schema di convenzione quadro da stipularsi tra MEF e SOSE - 26 luglio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 439 del 26 luglio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, Regolamento);

Vista la richiesta di parere del Ministero dell’economia e delle finanze di parere sul nuovo schema di Convenzione quadro tra il medesimo Ministero e la Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE S.p.A.;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano; 

PREMESSO

Il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito Mef), con le note n. 10917 del 20 dicembre 2017 e n. 9770 del 28 giugno 2018, ha chiesto il parere del Garante sullo schema di convenzione quadro da stipularsi tra il medesimo Ministero e la Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. (di seguito SOSE), società costituita dal Mef, ai sensi della legge 8 maggio 1998, n. 146, che ne detiene una quota di capitale pari all’88,89%, e dalla Banca d’Italia, che ne detiene il restante 11,11%.

Con il provvedimento del 14 marzo 2001 (doc. web n. 1075581), il Garante ha fornito il proprio parere sulla precedente convenzione quadro, volta a disciplinare, in via generale, l’attività svolta dalla SOSE in favore dell’Amministrazione finanziaria, relativa all’elaborazione degli studi di settore e all’effettuazione di studi e ricerche in materia tributaria (cfr., in particolare, l’art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 e la legge n. 146 citata). 

Il quadro normativo vigente, oggetto di successivi interventi normativi che hanno progressivamente ampliato l’ambito delle attività da affidare a SOSE, prevede che la società provveda a:

• elaborare gli studi di settore, oggi indici sintetici di affidabilità (ISA), nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria (art. 10, comma 12, della legge n. 146 del 1998 e art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);

• sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, volte a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all’imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento (art. 9-bis cit.);

• svolgere le attività necessarie per l’attuazione del federalismo fiscale (art. 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; art. 1, comma 23, lett. a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220; artt. 13, comma 6, e 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68);

• effettuare la rilevazione necessaria per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana (art. 1, comma 513, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);

• definire le metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario (art. 24 del citato decreto legge n. 50 del 2017).

I sopra descritti maggiori incarichi affidati alla SOSE, nonché l’intercorso cambiamento del quadro normativo in materia di protezione dei dati personali, hanno indotto il Mef a sottoporre all’attenzione del Garante il nuovo schema di convenzione quadro.

Come la precedente convenzione, anche lo schema in esame fa riferimento, in generale, agli incarichi affidati a SOSE dalla legge, rimettendo a successivi atti esecutivi, da stipularsi tra la SOSE e le competenti strutture organizzative (centri di responsabilità amministrativa cui sono assegnati i programmi in cui è ripartito lo stato di previsione della spesa del Mef, nonché le agenzie fiscali), la regolamentazione, nel dettaglio, degli obiettivi da raggiungere, nonché la tempistica e le modalità relative al loro conseguimento (art. 1 dello schema).

Lo schema di convenzione stabilisce, in particolare, che, per lo svolgimento delle attività sopradescritte la SOSE potrà avvalersi, oltre che dei dati detenuti e raccolti nel sistema informativo della fiscalità (SIF, istituito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), anche di dati, notizie e informazioni fornite dalle associazioni di categoria, da enti, istituzioni e organismi privati e pubblici, raccolti direttamente dalla società, su indicazione delle competenti strutture organizzative e sulla base degli atti esecutivi, in base alle istruzioni documentate, con particolare riferimento all’esatta individuazione delle categorie di interessati e dei dati personali trattati, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del Regolamento (art. 3, commi 2 e 3 dello schema).

Viene, inoltre, previsto che la SOSE assuma la funzione di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, relativamente a tutti i dati, notizie e informazioni trattati per il raggiungimento degli obiettivi assegnatile (art. 3, comma 1, dello schema). Al riguardo, viene previsto, altresì che, a ciascun atto esecutivo debba essere allegato il contratto, o altro atto giuridico di designazione di SOSE, quale responsabile del trattamento, unitamente alle istruzioni impartite dalle strutture organizzative con riferimento al trattamento dei dati personali e alle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 4 dello schema).

La SOSE, inoltre, è tenuta a utilizzare i dati forniti per l’espletamento degli incarichi nell’esclusivo interesse delle strutture organizzative, compresa - analogamente a quanto previsto al riguardo nella precedente convenzione, in conformità alle pertinenti indicazioni fornite dal Garante nel parere del 2001 - l’eventuale commercializzazione, in forma anonima e comunque nel rispetto del Regolamento, dei servizi e dei prodotti realizzati in attuazione degli atti esecutivi, previa apposita autorizzazione delle strutture organizzative competenti (artt. 3, comma 5, e 14 dello schema).

Con riferimento ai principi in materia di protezione dei dati personali e alle misure di sicurezza, viene richiamato il necessario rispetto del Regolamento sia in relazione alle misure tecniche e organizzative che SOSE è tenuta ad adottare  per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio che ai dati e alle informazioni necessarie, rese disponibili da parte delle strutture organizzative, per l’esecuzione delle attività affidati a tale società, assicurando, in particolare, la minimizzazione dei dati (artt. 3, comma 8, e 5 dello schema).

RILEVATO

La versione dello schema di convenzione in esame tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante nel corso dell’istruttoria, volti ad assicurare la conformità alle indicazioni a suo tempo fornite dal Garante nel parere del 2001 sulla precedente convenzione quadro e anche al Regolamento.

In particolare, le osservazioni fornite hanno riguardato:

• la necessità di individuare, negli atti esecutivi da stipularsi in esecuzione della convenzione quadro, attraverso istruzioni documentate del titolare del trattamento, le specifiche categorie di interessati e di dati messi a disposizione da SOSE, per l’espletamento degli incarichi affidati, nonché le relative modalità di minimizzazione degli stessi, nel rispetto dei principi di esattezza, di limitazione della finalità e della conservazione, di integrità e riservatezza;

• le corrette modalità di individuazione  del ruolo di assunto da SOSE in relazione al trattamento dei dati personali, prevedendo la designazione quale responsabile del trattamento nell’ambito di un contratto o altro atto giuridico da allegare a ciascun atto esecutivo, in conformità all’art. 28 del Regolamento;

• la possibilità di utilizzare, esclusivamente, dati e informazioni che le strutture organizzative raccolgono e detengono in base a specifiche disposizioni normative e di acquisire direttamente ulteriori informazioni solo su indicazione delle stesse, previa esatta individuazione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali trattati.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

esprime, ai sensi dell’art. 58, par. 3, lettera b) del Regolamento (UE) 2016/679, parere favorevole sullo schema di “Convenzione Quadro tra Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE S.p.A.”.

Roma, 26 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9027442
Data
26/07/18

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante


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