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Provvedimento del 28 giugno 2018 [9037315]

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[doc. web n. 9037315]

Provvedimento del 28 giugno 2018

Registro dei provvedimenti
n. 401 del 28 giugno 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 12 aprile 2018 ai sensi degli artt. 145 ss. del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”) da XX, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Bianculli, nei confronti di:

• RCS Mediagroup S.p.A., in qualità di editore del quotidiano “Il Corriere della Sera”; 

• Poligrafici Editoriale S.p.A., in qualità di editore del sito www.ilquotidiano.net;

• GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., in qualità di editore de “La Repubblica” e de “Il Secolo XIX”; 

• Edizioni Web S.r.l.s., in qualità di editore del sito www.ogginotizie.it;

• Google LLC (già Google Inc) e Google Italy; 

con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha chiesto:

nei confronti di Google, di ottenere la rimozione di alcuni URL, specificamente indicati nell’atto introduttivo del procedimento, reperibili in associazione al proprio nominativo;

nei confronti degli altri titolari del trattamento, la trasformazione in forma anonima dei propri dati personali, ivi comprese le immagini, pubblicati all’interno di alcuni articoli reperibili in rete e chiedendo altresì, nei riguardi di RCS MediaGroup S.p.A. e di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., l’adozione di misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione, tramite i motori di ricerca esterni ai rispettivi siti, di alcuni di detti articoli; 

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento,

CONSIDERATO che l’interessata ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante diffusione di notizie di cronaca relative a vicende giudiziarie nelle quali la medesima è stata coinvolta, tenuto conto del fatto che negli articoli indicati sarebbero riportate informazioni in parte inesatte ed in parte rese obsolete dall’evoluzione successiva delle stesse; 

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 2 maggio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessata, nonché la nota del 23 maggio 2018 con le quali è stata disposta la proroga del termine per la conclusione del procedimento; 

VISTA la nota del 10 maggio 2018 con la quale Google ha comunicato di aver provveduto a rimuovere gli URL indicati nell’atto di ricorso, adottando, con riguardo ad una parte di essi riportati dettagliatamente nella predetta nota, misure manuali volte ad impedire il posizionamento delle rispettive pagine “per le query” eseguite con il nominativo dell’interessata;

VISTE le note del 3 e del 10 maggio 2018 con le quali Edizioni web S.r.l.s. e Poligrafici Editoriale S.p.A. hanno rispettivamente comunicato di aver aderito alle richieste avanzate dall’interessata, disponendo la rimozione dei contenuti reperibili tramite gli URL indicati nell’atto di ricorso;

VISTA la nota del 10 maggio 2018 con la quale GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. ha comunicato:

di aver provveduto ad effettuare la trasformazione in forma anonima degli articoli indicati dalla ricorrente conservati all’interno dell’archivio on-line del quotidiano “La Repubblica”, nonché ad inibire l’indicizzazione, tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, dell’URL http://... mediante la compilazione del file “Robots.txt” ed associando ad esso l’uso dei “Robots Meta Tag”; 

la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle richieste aventi ad oggetto articoli pubblicati dal quotidiano “Il Secolo XIX” tenuto conto del fatto che editore della relativa testata risulta essere GEDI News Network S.p.A.;

VISTA la nota del 10 maggio 2018 con la quale RCS MediaGroup S.p.A. ha dichiarato di non poter aderire alle richieste dell’interessata tenuto conto del fatto che “entrambi gli articoli hanno oggetto vicende di cronaca anche giudiziaria e sicuramente di interesse pubblico” in ordine alle quali non risultano essere stati forniti dalla parte elementi atti a consentire una diversa valutazione delle istanze proposte;

CONSIDERATO che:

a partire dal 25 maggio 2018 è divenuto applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, “Regolamento”),  che rende necessario l’adeguamento del quadro normativo nazionale esistente in materia;

a tale fine, il Consiglio dei Ministri, nell’esercizio della delega contenuta nell’art. 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, ha adottato in via preliminare uno schema di decreto legislativo che tuttavia non è stato ancora fatto oggetto di approvazione definitiva;

la diretta applicabilità del Regolamento comporta, pure in assenza di una puntuale indicazione da parte del citato decreto legislativo, un possibile contrasto con alcune disposizioni del Codice e che pertanto l’Autorità, con delibera n. 374 del 31 maggio 2018, ha disposto la disapplicazione, a partire dal 25 maggio 2018, delle norme sulla procedura dei ricorsi in quanto ritenute incompatibili con le disposizioni relative ai reclami di cui agli artt. 77 ss. del Regolamento;

RITENUTO dunque, in ossequio al principio generale di conservazione degli atti del procedimento sinora svolto, di dover decidere l’odierna istanza secondo le disposizioni di cui agli artt. 142 ss. del Codice applicabili ai reclami, in quanto compatibili con il predetto Regolamento e artt. 77 e ss. del Regolamento medesimo, in quanto strumento idoneo a tutelare l’interessato in caso di violazione della disciplina; 

RILEVATO, in via preliminare, che:

GEDI Editoriale S.p.A., con riguardo alle richieste avanzate nei suoi confronti relativamente agli articoli pubblicati sul sito del quotidiano “Il Secolo XIX”, ha dichiarato nel corso del procedimento di non essere titolare del trattamento effettuato con riguardo ad essi, indicando quale società editrice GEDI News Network S.p.A. alla quale devono essere pertanto indirizzate le relative richieste;

con il presente provvedimento, inoltre, si debba corrispondere all'istanza avanzata dal titolare nei limiti di cui la stessa poteva considerarsi ammissibile al momento della sua presentazione; 

nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A. potranno essere valutate le sole istanze avanzate in sede di interpello preventivo e ribadite nell’atto introduttivo del procedimento, dovendosi tenere conto dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente al momento della presentazione di quest’ultimo;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare il ricorso improcedibile nei confronti di GEDI Editoriale S.p.A. con riguardo alle richieste formulate con riferimento al quotidiano “Il Secolo XIX”, nonché nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A. con riferimento alle richieste di deindicizzazione dei due URL indicati nell’atto introduttivo del procedimento, di quella avente ad oggetto la rimozione delle immagini, nonché di quella relativa alla trasformazione in forma anonima del nominativo dell’interessata con riguardo agli URL nn. 3 e 5  indicati a pag. 6 del medesimo atto, in quanto tutte non contenute nell’interpello preventivo; 

RITENUTO, relativamente alle istanze avanzate nei confronti di Google, di Edizioni Web S.r.l.s., di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di GEDI Editoriale S.p.A. riguardo agli articoli pubblicati nell’archivio del quotidiano “La Repubblica”, di dover dare atto dell’adesione spontanea dei titolari del trattamento avvenuta nel corso del procedimento;

RILEVATO, con riguardo alla richiesta di trasformazione in forma anonima del nominativo della ricorrente proposta nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A. relativamente all’articolo reperibile tramite l’URL http://..., che lo stesso non risulta più presente all’interno del relativo sito web e che pertanto deve ritenersi cessata sul punto la materia del contendere; 

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n.  1556386);

RILEVATO, con riguardo alla richiesta avanzata nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A. diretta ad ottenere la trasformazione in forma anonima del nominativo dell’interessata contenuto all’interno dell’articolo reperibile tramite l’URL http://..., che, nel caso in esame, non appaiono sussistenti le ragioni poste a fondamento della domanda, tenuto conto del fatto che:

il trattamento effettuato dal quotidiano mediante la riproposizione sul proprio sito Internet del citato articolo quale parte integrante dell’archivio storico del giornale, non appare illecito essendo riferito a notizie recenti relative a fatti veri e di interesse pubblico e ciò sia al tempo della sua pubblicazione che attualmente attraverso la conservazione dello stesso a fini documentaristici;

i dati ivi contenuti appaiono corretti dal momento che la ricorrente risulta essere stata condannata con sentenza pronunciata nel 2017 per i fatti narrati all’interno dell’articolo;

RILEVATO, con riguardo alla medesima richiesta riferita alla pagina reperibile tramite l’URL http://..., che:

l’articolo risulta scritto e pubblicato tenendo conto delle evidenze emerse all’epoca dei fatti ed in virtù delle quali l’interessata fu infatti condannata in primo grado, pur se la vicenda ivi narrata risulta essere stata poi superata dall’evoluzione della stessa in senso favorevole per la medesima assolta in appello per insussistenza del fatto; 

il trattamento posto in essere all’epoca non può dunque ritenersi illecito, così come non può considerarsi tale la sua attuale conservazione nell’archivio storico del giornale nella sua integralità e non possono pertanto reputarsi integrati gli elementi per la trasformazione in forma anonima del dato;

la ricorrente avrebbe dovuto, più correttamente, avanzare richiesta di aggiornamento dell’articolo ed eventualmente di contestuale deindicizzazione del medesimo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano al fine di ottenere un giusto contemperamento tra i suoi diritti e le esigenze connesse alla conservazione degli articoli a fini documentaristici;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare infondato il ricorso proposto nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A. con riguardo alle richieste inerenti i due URL sopra indicati;

RITENUTO, in ragione del nuovo quadro normativo applicabile alla presente procedura, di non dover disporre in relazione alle spese;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di GEDI Editoriale S.p.A. con riguardo agli articoli pubblicati sul quotidiano “Il Secolo XIX”;

b) prende atto della spontanea adesione manifestata da Edizioni Web S.r.l.s., da Poligrafici editoriale S.p.A., da GEDI Editoriale S.p.A., con riguardo agli articoli pubblicati dal quotidiano “La Repubblica”, e da Google;

c) nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A.:

• dichiara il ricorso inammissibile nei termini di cui in motivazione; 

• prende atto della cessazione della materia del contendere con riguardo alla richiesta riferita all’articolo reperibile tramite l’URL http://...;

• dichiara il ricorso infondato quanto alla richiesta di trasformazione in forma anonima dei dati personali contenuti all’interno degli articoli reperibili tramite i due sopra URL indicati. 

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 28 giugno 2018 

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia