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Provvedimento del 28 giugno 2018 [9037323]

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[doc. web n. 9037323]

Provvedimento del 28 giugno 2018

Registro dei provvedimenti
n. 402 del 28 giugno 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 17 aprile 2018 ai sensi degli artt. 145 ss. del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”) da XX, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Bianculli, nei confronti di RCS Mediagroup S.p.A, in qualità di editore de “Il Corriere della Sera”, e di La Notizia S.r.l., in qualità di editore de “La Notizia Giornale”, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha chiesto di ottenere la trasformazione in forma anonima dei suoi dati personali contenuti all’interno di articoli reperibili attraverso i tre seguenti URL:

1) http://...;

2) http://...;

3) http://...;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, lamentato il pregiudizio causato alla sua reputazione personale e professionale dalla perdurante diffusione di informazioni relative ad una vicenda giudiziaria nella quale è stato coinvolto e la cui permanenza in rete non sarebbe più giustificabile alla luce dell’esistenza di ragioni di interesse pubblico, tenuto conto anche del fatto che gli articoli cui rinviano i predetti URL “non risultano (…) aggiornati, né attuali in quanto non danno atto dell’ordinanza (…) della Suprema Corte di Cassazione – Sezione lavoro nella quale viene individuata la qualificazione professionale dell’interessato (con l’esclusione della rilevanza pubblica del suo incarico), così violando i criteri fissati dalla direttiva 95/46/CE (…), in particolare l’art. 6, comma 1, lett. d) e art. 11 del Codice”;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 2 maggio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente; 

VISTA la nota del 10 maggio 2018 con la quale RCS MediaGroup S.p.A. ha rappresentato:

di non poter aderire alla richiesta avanzata con l’atto di ricorso, in quanto entrambi gli articoli menzionati hanno ad oggetto fatti veri che ripercorrono la vicenda giudiziaria nella quale è stato coinvolto l’interessato e che si è conclusa con una “doppia condanna in sede erariale” per il danno cagionato dal medesimo nell’esecuzione di un incarico affidatogli dall’ente regionale di appartenenza;

che in virtù dell’esito del giudizio, nonché del breve lasso di tempo trascorso dalla conclusione del medesimo, deve ritenersi tuttora sussistente l’interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie ad esso relative;

che tale interesse non risulta attenuato dalla qualificazione professionale attribuita al ricorrente a seguito di specifico procedimento svoltosi dinnanzi al giudice del lavoro, circostanza che non assume alcun rilievo “ai fini del diritto all’oblio ed anche dell’eventuale aggiornamento, visto che i due articoli non ne parlano”;

VISTA la nota del 14 maggio 2018 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, eccependo il mancato aggiornamento delle informazioni contenute negli articoli indicati;

VISTA la nota del 30 maggio 2018 con la quale La Notizia S.r.l. ha comunicato di aver provveduto a rimuovere dal proprio sito l’articolo a suo tempo pubblicato identificato in premessa con il n. 3;   

CONSIDERATO che:

a partire dal 25 maggio 2018 è divenuto applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, “Regolamento”),  che rende necessario l’adeguamento del quadro normativo nazionale esistente in materia;

a tale fine, il Consiglio dei Ministri, nell’esercizio della delega contenuta nell’art. 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, ha adottato in via preliminare uno schema di decreto legislativo che tuttavia non è stato ancora fatto oggetto di approvazione definitiva;

la diretta applicabilità del Regolamento comporta, pure in assenza di una puntuale indicazione da parte del citato decreto legislativo, un possibile contrasto di alcune sue disposizioni con le norme del Codice e che pertanto l’Autorità, con delibera n. 374 del 31 maggio 2018, ha disposto la disapplicazione, a partire dal 25 maggio 2018, delle norme sulla procedura dei ricorsi in quanto ritenute incompatibili con le disposizioni relative ai reclami di cui agli artt. 77 ss. del Regolamento;

RITENUTO, dunque, in ossequio al principio generale di conservazione degli atti del procedimento sinora svolto, di dover decidere l’odierna istanza secondo le disposizioni di cui agli artt. 142 ss. del Codice applicabili ai reclami, in quanto compatibili con il predetto Regolamento, e artt. 77 e ss. del Regolamento medesimo, in quanto strumento idoneo a tutelare l’interessato in caso di violazione della disciplina; 

RILEVATO che:

con il presente provvedimento si debba corrispondere all'istanza avanzata dal titolare nei limiti di cui la stessa poteva considerarsi ammissibile al momento della sua presentazione;

potranno essere esaminate le sole istanze avanzate in sede di interpello preventivo e ribadite nell’atto introduttivo del procedimento, dovendosi tenere conto dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente al momento della presentazione di quest’ultimo;

per tale ragione, non potrà essere valutata la richiesta formulata nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A. con riguardo all’articolo reperibile attraverso l’URL indicato in premessa con il n. 2;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il ricorso improcedibile in ordine a tale istanza risultando la stessa carente dei presupposti richiesti dalla normativa applicabile al momento della sua presentazione;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n. 1556386);

RILEVATO, con riguardo alla richiesta avanzata nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A. diretta ad ottenere la trasformazione in forma anonima del nominativo dell’interessato contenuto all’interno dell’articolo reperibile attraverso l’URL indicato in premessa con il n. 1,  che, nel caso in esame, non appaiono sussistenti le ragioni poste a fondamento della domanda, tenuto conto del fatto che:
il trattamento effettuato dal quotidiano mediante la riproposizione sul proprio sito Internet del citato articolo quale parte integrante dell’archivio storico del giornale, non appare illecito essendo riferito a notizie recenti relative a fatti veri e di interesse pubblico e ciò sia al tempo della sua pubblicazione che attualmente attraverso la conservazione dello stesso a fini documentaristici;
i dati ivi contenuti risultano corretti dal momento che nella vicenda narrata non risulta avere avuto rilievo la questione, sollevata dall’interessato sia nell’atto introduttivo che nel corso del procedimento, inerente l’esatta qualificazione dell’incarico da esso svolto all’interno dell’ente regionale di appartenenza, circostanza quest’ultima che, alla luce della documentazione in atti, non appare avere avuto incidenza nella decisione che ha portato alla sua condanna per danno erariale; 

RITENUTO che tale richiesta debba essere pertanto dichiarata infondata; 

RITENUTO, relativamente all’istanza avanzata nei confronti de “La Notizia S.r.l.” e diretta ad ottenere la trasformazione in forma anonima del nominativo dell’interessato contenuto nell’articolo reperibile attraverso l’URL indicato in premessa con il n. 3, di dover dare atto dell’adesione spontanea del titolare del trattamento avvenuta nel corso del procedimento attraverso la rimozione integrale dell’articolo;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta avanzata nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A. con riguardo all’istanza di trasformazione in forma anonima dei dati dell’interessato contenuti nell’articolo reperibile attraverso l’URL indicato in premessa con il n. 1;

b) dichiara improcedibile il ricorso proposto nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A. con riguardo alla medesima richiesta avanzata in riferimento all’URL indicato in premessa con il n. 2;

c) prende atto della spontanea adesione de “La Notizia S.r.l.” alle richieste formulate dal ricorrente con riguardo all’articolo reperibile in rete tramite l’URL indicato in premessa con il n. 3.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonchè degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 28 giugno 2018 

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia