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Ordinanza ingiunzione nei confronti di ANSORGE LOGISTICA ITALIA S.r.l. - 28 giugno 2018 [9039227]

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[doc. web n. 9039227]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di ANSORGE LOGISTICA ITALIA S.r.l. - 28 giugno 2018

Registro dei provvedimenti
n. 397 del 28 giugno 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

RILEVATO che il Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni del Garante  n. 31540/114083 del 3 ottobre 2017, formulata ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha svolto gli accertamenti, ai sensi dell’art. 13 della legge 689/1981, presso “ANSORGE LOGISTICA ITALIA S.r.l." (d’ora innanzi la “Società), con sede legale in Bressanone (BZ), Via Elvas 8, c.a.p. 39042 e sede operativa secondaria in Dubino (SO), Via Spluga 130, c.a.p. 23015, C.F. e P.I. 02298740214, esercente l'attività di trasporto di merci su strada, formalizzati nel verbale di operazioni compiute nel giorno 25 ottobre 2017 e diretti a verificare la liceità dei trattamenti di dati personali effettuati dalla Società;

VISTI gli atti dell’accertamento ispettivo; 

CONSIDERATO che, sulla base delle dichiarazioni rese nel corso degli accertamenti e della documentazione inviata dalla Società al Nucleo speciale Privacy della Guardia di Finanza a scioglimento delle riserve formulate nel corso dell’ispezione, è risultato che:

- la Società, il cui capitale sociale è interamente di proprietà della ANSORGE VERWALTUNGS Gmbh sita in Biessenhofen (Germania), è stata costituita nel 2002 e si è occupata “ (…) di trasporto intermodale di merci fino al mese di giugno 2016, senza automezzi su strada e successivamente ha iniziato l'attività di trasporto merci su strada per conto terzi (…)”; (cfr. verbale di operazioni compiute del 25 ottobre 2017, punto 1, pag. 2);

- la Società, per lo svolgimento di tale attività, “ (…) fino al mese di dicembre 2016 ha utilizzato dieci automezzi della SPEDITION ANSORGE Gmbh & Co.KG (e) successivamente gli stessi sono stati nazionalizzati con targa italiana dopo aver stipulato un contratto di leasing con la SCANIA FINANCE ITAL Y S.p.A. di Trento (…)” (cfr. verbale di operazioni compiute del 25 ottobre 2017, punto 1, pag. 2);

- “ (…) Su tutti gli automezzi in uso sono stati installati dei dispositivi di geolocalizzazione della TIS LOG di Bocholt (Germania) denominato TISLOG Mobile Smart (…)” (cfr. verbale di operazioni compiute del 25 ottobre 2017, punto 1, pag. 2);

- il personale addetto alla guida di tali automezzi (n. 13 autisti) è costituito da dipendenti della Società; 

- “ (…) il trattamento dei dati inerenti alla localizzazione degli automezzi in uso alla Società ha avuto inizio nel mese di luglio 2016, successivamente all'installazione dei dispositivi GPS fomiti dalla TIS LOG (…)”  (cfr. verbale di operazioni compiute del 25 ottobre 2017, punto 2, pag. 3);

- il sistema di geolocalizzazione permette il rilevamento “ (…) in modalità non continua, della posizione del veicolo su una mappa geografica. I dati relativi ai viaggi, per impostazione del sistema, restano in memoria fino ai sette giorni precedenti. Nel software di gestione del sistema GPS confluiscono i dati della scheda tachigrafica dell'autista, importati direttamente tramite il dispositivo di localizzazione presente sull'automezzo (…)”. Pertanto, “ (…) All'interno dell'applicativo TIS LOG mobile  smart è possibile visualizzare i dati relativi a  tutti gli automezzi della flotta aziendale, tra i quali targa, nominativo dell'autista, il codice interno del tablet, ora dell'ultima rilevazione GPS, tracciato geografico del mezzo ed i dati relativi alla scheda tachigrafica dell'autista(…)”  (cfr. verbale di operazioni compiute del 25 ottobre 2017, punto 2, pag. 3); 

- “ (…) le finalità, per cui si è resa necessaria l'installazione del sistema di localizzazione, sono individuate per esigenze di sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela del patrimonio aziendale ed esigenze organizzative e/o produttive (…)” (cfr. verbale di operazioni compiute del 25 ottobre 2017, punto 2, pag. 3); 

- la Società ha richiesto alla Direzione Territoriale del Lavoro di Sondrio e da quest’ultima ottenuto, in data 27 giugno 2016, l’autorizzazione a utilizzare il sistema di geolocalizzazione sopra indicato;

- la Società, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, è titolare del trattamento dei dati personali effettuato nell’esecuzione della sopra citata attività di geolocalizzazione; 

- la Società, a fronte del trattamento di dati personali posto in essere mediante il sistema di geolocalizzazione installato a bordo dei veicoli aziendali guidati da propri dipendenti ha omesso, in qualità di titolare del trattamento, di effettuare la previa notificazione al Garante, ai sensi degli artt. 37, comma 1, lett. a) e 38, commi 1 e 2, del Codice;

VISTO  il Verbale del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza n. 2 del 9 gennaio 2018 con cui è stata contestata a “ANSORGE LOGISTICA ITALIA S.r.l.", con sede legale in Bressanone (BZ), Via Elvas 8, c.a.p. 39042 e sede operativa e secondaria in Dubino (SO), Via Spluga 130, c.a.p. 23015, C.F. e P.I. 02298740214, la violazione amministrativa prevista dall’art.163 del Codice (“Omessa o incompleta notificazione” ) per il mancato assolvimento dell’obbligo di notificazione al Garante di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 1, lettera a) e 38 del Codice in relazione al trattamento dei dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; 

VISTO lo scritto difensivo datato 9 febbraio 2018, formulato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981 in riferimento alle contestazioni di cui al sopra citato verbale n. 2 del 9 gennaio 2018, con cui la Società  ha inteso rappresentare la propria  posizione ritenendo: 

a) “ (…) che  nessuna contestazione  poteva e/o può essere  mossa  nei confronti della Ansorge Logistica Italia S.r.l., avendo la stessa provveduto ad installare il sistema di geolocalizzazione (…)  vari  mesi dopo l’entrata  in vigore  del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679”.  Ciò in quanto, secondo il legale di parte è da considerarsi “ (…) non corretto (…) che nella fase transitoria dei due anni dall'entrata in vigore del RGPD possano essere ancora applicate le vecchie discipline nazionali che sono in contrasto con il (…) (sopra citato) regolamento (…); il verbale di contestazione è stato notifìcato il 11.01.2018, ossia, oltre un anno e mezzo dopo l'entrata in vigore del Regolamento UE n. 2016/679, periodo entro il quale lo Stato italiano avrebbe potuto facilmente adeguare la propria disciplina normativa, eliminando tutte le disposizioni abrogate per effetto del suddetto regolamento comunitario come, per esempio, la notifica preventiva al Garante nel caso di geolocalizzazione. Di conseguenza, alla ditta Ansorge Logistica Italia S.r.l. non poteva e/o non doveva essere contestata la violazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 196/2003”; 

b) che l’ipotesi in questione rientrerebbe nei casi previsti dal Garante nel “Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione” del 31 marzo 2004 (doc. web n. 85256 rintracciabile sul sito www.gpdp.it), per cui sono sottratti all’obbligo di notificazione ex artt. 37 e 38 del Codice i trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di mezzi di trasporto aereo, navale e terrestre, effettuati esclusivamente a fini di “sicurezza" del trasporto; 

c) l’inapplicabilità dell'art. 37 del Codice nella prospettata assenza del requisito della “continuità” della rilevazione dei dati - richiesta dal Provvedimento del Garante del 23 aprile 2004 (doc. web 993385 rintracciabile in www.gpdp.it) per cui la “localizzazione va notificata quando permette di individuare in maniera continuativa - anche con eventuali intervalli - l'ubicazione sul territorio o in determinate aree geografiche (…)” – poiché esiste “la possibilità per il dipendente-autista di disattivare in qualsiasi momento il sistema e, quindi, la registrazione dei dati che indicano la sua posizione geografica”; 

d) la sussistenza, in capo alla Società, dell’errore scusabile; ciò “(…) in considerazione  del fatto che la società aveva legittimamente creduto di aver adempiuto a tutti gli obblighi legislativamente prescritti (…)” sia perché “ (…) nel modulo unificato dell'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare a bordo di mezzi aziendali, messo a disposizione  dal  Ministero  del  Lavoro, (a fronte dell’indicazione di tutti gli altri obblighi)  non vi è traccia alcuna della necessità - anche solo  eventuale -  di  effettuare  la  preventiva  notifica  al  sensi  dell'art.  37  d.lgs.  n. 196/2003(…)” sia perché la Società aveva richiesto alla DTL di Sondrio se avesse o meno posto in essere tutti gli adempimenti previsti per l'installazione del sistema di geolocalizzazione, “ (…) ottenendo come risposta di aver integralmente adempiuto a quanto normativamente prescritto (…), nonché ritenendo di rientrare tra le ipotesi di esonero contemplate dal sopra citato provvedimento del Garante del 31 marzo 2004 ed anche per le  caratteristiche del prodotto che, sulla base di quanto ritenuto dalla Società, non consentono una localizzazione continuativa.

In ultimo, la Società ha ritenuto che la violazione contestata, in considerazione dell’adempimento di tutti gli altri obblighi - eccettuato quello relativo alla notificazione ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice - relativi all’istallazione del sistema di geolocalizzazione previsti dalla normativa posta a protezione dei dati personali, nonché del periodo breve di conservazione dei dati da parte del sistema in ragione delle sue caratteristiche e dell’aver proceduto prontamente (prima della notificazione del verbale di contestazione) alla notificazione del trattamento ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice, non può che essere considerata di minore gravità. 

Pertanto, il legale della Società ha richiesto, in via principale, l’archiviazione del procedimento sanzionatorio; in via subordinata, l’applicazione dei limiti minimi stabiliti dall'art. 163 del d.lgs. n. 196/2003 - ai sensi dell'art. 164-bis, comma 1, della medesima normativa - in misura pari a due quinti; in via ulteriormente subordinata, di attenersi nell'applicazione della sanzione - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981 - al minimo edittale pari ad € 20.000,00.

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla Società negli scritti difensivi sopra citati e rivolte a dimostrare l’infondatezza dei rilievi mossi con il verbale n. 2 del 9 gennaio 2018 non sono idonee a determinare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio.

In riferimento alla prospettata inapplicabilità degli artt. 37 e 38 del Codice a motivo del fatto che l’installazione e l’utilizzo del sistema di geolocalizzazione è avvenuto nella fase transitoria dei due anni successivi all’entrata in vigore del RGPD nei quali lo Stato italiano “ (…) avrebbe potuto facilmente adeguare la propria disciplina normativa, eliminando tutte le disposizioni abrogate per effetto del suddetto regolamento comunitario come, per esempio, la notifica preventiva al Garante nel caso di geolocalizzazione (…)”, si evidenzia che la previsione dell’art. 99, comma 2, del RGPD per cui il Regolamento si applica a decorrere dal 25 maggio 2018, esclude che prima di quella data  potesse ritenersi abrogata la normativa contenuta nel Codice.

Né può ritenersi che ricorra l’esimente prevista dal richiamato “Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione” n. 1 del 31 marzo 2004 del Garante, in quanto, in tal caso, la finalità per cui la Società utilizza il sistema di geolocalizzazione non risulta essere “esclusivamente” quella di sicurezza, come prevede espressamente tale provvedimento al punto A), n. 1, lett. c) per cui sono esonerati dall’obbligo di notificazione “(…) i trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di mezzi di trasporto aereo, navale e terrestre, effettuati esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto”. Infatti come sopra evidenziato, la Società stessa, nel corso dell’ispezione, ha dichiarato che “ (…) le finalità, per cui si è resa necessaria l'installazione del sistema di localizzazione, sono individuate per esigenze di sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela del patrimonio aziendale ed esigenze organizzative e/o produttive (…)” (cfr. verbale di operazioni compiute del 25 ottobre 2017, punto 2, pag. 3)

Con riferimento, poi,  alla inapplicabilità degli artt. 37 e 38 del Codice prospettata dal legale di parte in relazione a quanto chiarito dal Garante nel Provvedimento del 23 aprile 2004 sopra citato, per l’insussistenza, nel sistema di geolocalizzazione utilizzato, dei requisiti della continuità della localizzazione e della idoneità a identificare l'interessato, si fa presente quanto segue. 

Quanto alla asserita assenza del requisito della continuità, si specifica, che, sulla base del provvedimento sopra citato per cui la “localizzazione va notificata quando permette di individuare in maniera continuativa - anche con eventuali intervalli - l'ubicazione sul territorio o in determinate aree geografiche (…)” si ritiene sussistente il requisito della “continuità” qualora il titolare del trattamento sia in grado di tracciare il percorso effettuato dal veicolo geolocalizzato prescindendo dalla possibilità o meno di una tracciatura costante in via automatica e anche quando la ricostruzione di tale tracciato risulti particolarmente laboriosa, considerati anche eventuali “intervalli” interruttivi. In tal senso non può ritenersi rilevante ai fini dell’applicabilità degli artt. 37 e 38 del Codice “la possibilità per il dipendente-autista di disattivare in qualsiasi momento il sistema e, quindi, la registrazione dei dati che indicano la sua posizione geografica”. Il fatto che il dispositivo sia acceso durante il periodo di lavoro con la possibilità di essere,  solo a momenti, spento dal lavoratore, non esclude il possibile monitoraggio, anche con intervalli, degli spostamenti del veicolo, potendo in tal caso risalire agevolmente anche all’identità del dipendente alla guida dello stesso. Pertanto, il fatto che  il dispositivo possa essere spento dal dipendente non esclude la sussistenza dell’attività di geolocalizzazione rientrante nell’ambito applicativo delle norme poc’anzi citate.

Infine, con riferimento all’invocata buona fede,  si fa presente che, in relazione all’art. 3 della legge 689/1981, è necessario che l’errore - secondo consolidata giurisprudenza - affinché sia scusabile, si fondi su un elemento positivo, estraneo all’agente e idoneo a determinare in lui la convinzione della liceità del suo comportamento. Tale elemento positivo deve risultare non ovviabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza. La Società, rivestendo a tutti gli effetti la qualifica di titolare del trattamento, era tenuta, diligentemente, a conoscere e a provvedere agli adempimenti richiesti dalla normativa applicabile nella materia di cui si tratta, anche in ragione del fatto che, in relazione alla sue qualità professionali era tenuta a conoscere le norme applicabili e la relativa interpretazione, tra cui l’obbligo di procedere alla notificazione al Garante ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), secondo le modalità indicate dall’art. 38 del Codice. Pertanto, non può essere accolta l’argomentazione relativa alla sussistenza della buona fede, a fronte dell’obbligo di osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte del titolare del trattamento.

VERIFICATO che la Società, a seguito dell’ispezione del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza e prima della notificazione del verbale di contestazione n. 2/2018,  ha adempiuto all’obbligo di notificazione ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice in data 7 novembre 2017, come risulta dal Registro dei Trattamenti; 

RILEVATO che la Società in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso la violazione di cui all’art. 163 del Codice per il mancato assolvimento dell’obbligo di notificazione preventiva di cui al combinato disposto degli artt. 37, comma 1, lettera a) e 38 del Codice in relazione al trattamento dei dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; 

VISTO l’art. 163 del Codice che punisce la violazione degli artt.  37, comma 1, lettera a) e 38, commi 1 e 2, del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l'art. 164-bis, comma 1, del Codice secondo cui “se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti”;  

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all’aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico la violazioni contestata, di cui all’art. 163 del Codice, si ritiene presentare i caratteri della minore gravità;  

b) ai fini della valutazione dell’opera svolta dall’agente, si rileva il fatto che la Società ha effettuato la notificazione al Garante ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice in data 7 novembre 2017; 

c) circa la personalità dell’autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori;

d) in merito alle condizioni economiche dell’agente, sono stati presi in considerazione gli elementi del bilancio ordinario d’esercizio per l’anno  2016;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria in relazione all’art. 163, per la violazione degli artt. 37, comma 1, lettera a) e 38, commi 1 e 2, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso,  nella misura di euro 20.000,00 (ventimila) ridotta dei due quinti, secondo quanto previsto dall’art. 164-bis, comma 1, del Codice per la ricorrenza del requisito della minore gravità, per un importo pari a euro 8.000,00 (ottomila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge sopra citata, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a “ANSORGE LOGISTICA ITALIA S.r.l.", con sede legale in Bressanone (BZ), Via Elvas 8, c.a.p. 39042 e sede operativa e secondaria in Dubino (SO), Via Spluga 130, c.a.p. 23015, C.F. e P.I. 02298740214, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione; 

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 28 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

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Doc-Web
9039227
Data
28/06/18

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Ordinanza ingiunzione o revoca