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Provvedimento del 28 giugno 2018 [9039259]

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[doc. web n. 9039259]

Provvedimento del 28 giugno 2018

Registro dei provvedimenti
n. 408 del 28 giugno 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 21 marzo 2018 ai sensi degli artt. 145 ss. del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”) da XX nei confronti di Tim S.p.A. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha chiesto di ottenere:

la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, nonché la comunicazione degli stessi in forma intelligibile;

la comunicazione dell’origine degli stessi, delle finalità, delle modalità e della logica applicata al trattamento, nonché degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio dello Stato;

l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabile o incaricato;

la registrazione della propria opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini promozionali; 

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, lamentato di aver ricevuto sul telefono fisso della sua residenza, utenza che risulta tuttora intestata al padre, telefonate agire per conto di Telecom Italia S.p.A.;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 16 aprile 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 18 maggio 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 24 aprile 2018 con la quale Tim S.p.A. ha dichiarato che:

all’interno dei sistemi aziendali della società “non risulta registrato alcun dato personale riferito al ricorrente, ad eccezione di quelli comunicati con il (…) ricorso” e che l’utenza indicata dal ricorrente, intestata ad altro soggetto, “risulta cessata da Tim in data 19 novembre 2007 per passaggio” ad altro operatore; 

i contatti lamentati dall’interessato “non sono attribuibili ad agenti facenti parte della rete di vendita della scrivente” e l’utenza indicata “non risulta inserita in alcuna lista di contattabilità prodotta negli ultimi dodici mesi dalle funzioni a ciò dedicate”;

VISTA la nota del 30 aprile 2018 con la quale il ricorrente ha:

confermato che “l’utenza (…) era precedentemente intestata [al padre] e [che] il relativo contratto cessò in seguito a passaggio ad altro operatore”, rappresentando, a tale riguardo, che alcuni degli operatori telefonici chiamanti a fini promozionali disponevano del nominativo del precedente intestatario ed allegando i file audio relativi alle stesse;

rappresentato di essere passato ad altro operatore nel 2007 mediante diretta sottoscrizione del contratto, pur mantenendo nell’elenco telefonico il nome del padre; 

dichiarato di ritenere, alla luce di ciò, che il dato relativo all’utenza sia da considerarsi un suo dato personale e che, pertanto, il riscontro fornito da Tim debba reputarsi incompleto essendo carente delle informazioni generali sul trattamento, nonché di una specifica risposta in ordine alla manifestata opposizione;

VISTE le note dell’11 maggio e del 14 giugno 2018 con la quale la resistente ha rappresentato che:

l’utenza telefonica citata “è stata pubblicata nel Data Base Unico (DBU) da maggio 2005 a novembre 2007 (data di cessazione dell’utenza da Tim per disdetta e passaggio ad altro gestore) a nome” del padre dell’interessato e che pertanto gli unici dati trattati da Tim sono quelli riferiti a quest’ultimo;

il dato costituito dal numero di utenza telefonica deve dunque considerarsi quale dato personale del soggetto al quale lo stesso risulta collegato; 

i file audio relativi alla registrazione delle chiamate promozionali sono stati resi disponibili dal ricorrente, “unitamente ai numeri in chiaro dei call center chiamanti”, solo nel corso del procedimento e sulla base del loro esame è emerso che solo una delle tre chiamate indicate dall’interessato risulta effettivamente riconducibile ad un partner di Tim che ha peraltro dichiarato che la chiamata è stata effettuata su iniziativa autonoma di un operatore; 

le competenti funzioni aziendali “hanno dichiarato che l’utenza telefonica [indicata] era stata già inserita in black list relativamente a contatti commerciali”;

VISTA la nota del 30 maggio 2018 con la quale il ricorrente, ribadendo che il dato relativo all’utenza sia da ritenersi un proprio dato personale, ha chiesto alla resistente di completare il proprio riscontro comunicando, in particolare, “l’elenco di tutti i soggetti terzi (…) ai quali, dal 19 novembre 2007, ha comunicato” il numero di utenza indicato nell’atto introduttivo del procedimento; 

CONSIDERATO che:

a partire dal 25 maggio 2018 è divenuto applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, “Regolamento”),  che rende necessario l’adeguamento del quadro normativo nazionale esistente in materia;

a tale fine, il Consiglio dei Ministri, nell’esercizio della delega contenuta nell’art. 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, ha adottato in via preliminare uno schema di decreto legislativo che tuttavia non è stato ancora fatto oggetto di approvazione definitiva;

la diretta applicabilità del Regolamento comporta, pure in assenza di una puntuale indicazione da parte del citato decreto legislativo, un possibile contrasto con alcune disposizioni del Codice e che pertanto l’Autorità, con delibera n. 374 del 31 maggio 2018, ha disposto la disapplicazione, a partire dal 25 maggio 2018, delle norme sulla procedura dei ricorsi in quanto ritenute incompatibili con le disposizioni relative ai reclami di cui agli artt. 77 ss. del Regolamento;

RITENUTO, dunque, in ossequio al principio generale di conservazione degli atti del procedimento sinora svolto, di dover decidere l’odierna istanza secondo le disposizioni di cui agli artt. 142 ss. del Codice applicabili ai reclami, in quanto compatibili con il predetto Regolamento e artt. 77 e ss. del Regolamento medesimo, in quanto strumento idoneo a tutelare l’interessato in caso di violazione della disciplina; 

RILEVATO che la resistente ha:

dichiarato di non detenere nei propri sistemi dati riferiti all’interessato in collegamento all’utenza dal medesimo indicata, tenuto conto del fatto che quest’ultima risulta ancora associata al soggetto che ne era intestatario al momento della cessazione del rapporto contrattuale con la società avvenuta nel 2007, come del resto confermato dall’interessato nel corso del procedimento;

ribadito di aver comunque già inserito detta utenza nell’elenco dei numeri non contattabili relativamente a comunicazioni di tipo commerciale; 

RITENUTO di dover pertanto dare atto dell’adesione spontanea del titolare del trattamento avvenuta nel corso del procedimento attraverso la dichiarazione di non detenere, in associazione al numero di utenza indicato dall’interessato, dati relativi a quest’ultimo; 

RITENUTO, in ragione del nuovo quadro normativo applicabile alla presente procedura, di non dover disporre in relazione alle spese;

VISTA la documentazione in atti; 

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

prende atto della spontanea adesione del titolare del trattamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 28 giugno 2018 

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia