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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Gianolini Servizi e Trasporti s.r.l. - 5 luglio 2018 [9039395]

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[doc. web n. 9039395]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Gianolini Servizi e Trasporti s.r.l. - 5 luglio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 413 del 5 luglio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) nr. 31540/114083 del 3 ottobre 2017 formulata da questa Autorità, ha svolto presso Gianolini Servizi e Trasporti s.r.l. P.Iva: 00767410145, con sede legale in Sondrio, viale dello Stadio n. 22, in persona del legale rappresentante pro-tempore, gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 26 ottobre 2017, dai quali, a scioglimento delle riserve formulate e successivamente sciolte con la ricezione di specifica comunicazione via pec, è risultato che la società, in qualità di titolare del trattamento, mediante un sistema di localizzazione veicolare che utilizza dispositivi GPS installati a bordo degli automezzi aziendali in uso da 1° marzo 2011, ha omesso di effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell’art. 37, comma 1 lett. a) e 38 del Codice;

VISTO il verbale di contestazione n. 3 del 9 gennaio 2018(che qui si intende integralmente richiamato) con cui sono state contestate a Gianolini Servizi e Trasporti s.r.l. la violazione amministrativa prevista dall’art. 163 del Codice, in relazione all’art. 37,  informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO il rapporto relativo all’atto di contestazione di cui sopra, predisposto dall’Ufficio ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

LETTI gli scritti difensivi del 6 febbraio 2018 e il verbale di audizione dell’8 maggio 2018, che qui si intendono integralmente richiamati con i quali la società, dopo aver descritto il funzionamento del sistema di geolocalizzazione oggetto di contestazione denominato Remote Angel e aver illustrato “Gli adempimenti effettuati dalla scrivente (Gianolini Servizi e Trasporti s.r.l.) ai sensi della L. 300/1970 e del D.Lgs. 196/03”, ha osservato come “(…) la scrivente società non ha commesso la violazione contestata in quanto attraverso il sistema non viene effettuato alcun trattamento di dati personali e quindi non sussiste alcun obbligo di notifica. Inoltre nemmeno nel provvedimento autorizzativo della Direzione Territoriale del Lavoro, dove sono contenute specifiche prescrizioni in materia di privacy e informativa ai dipendenti, vi è alcuna menzione circa l’obbligo di notifica al Garante e pertanto, la scrivente società, anche in considerazione del fatto che attraverso il sistema non viene effettuato alcun trattamento di dati personali, non vi ha provveduto alla immediata notifica al Garante”

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee a determinare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione in argomento.

Con riferimento all'obbligo di presentare la notificazione al Garante, previsto, per i trattamenti che comportano la geolocalizzazione di persone o cose, dall'art. 37, comma 1, lett a), del Codice, deve premettersi che l'Autorità, con provvedimento del 23 aprile 2004 (in www.gpdp.it, doc. web n. 993385) ha chiarito che "la norma si riferisce alla localizzazione di persone o oggetti, ed è quindi riferita alla rilevazione della loro presenza in determinati luoghi, mediante reti di comunicazione elettronica gestite o accessibili dal titolare del trattamento. La localizzazione va notificata quando permette di individuare in maniera continuativa -anche con eventuali intervalli- l’ubicazione sul territorio o in determinate aree geografiche, in base ad apparecchiature o dispositivi elettronici detenuti dal titolare o dalla persona oppure collocati sugli oggetti. La localizzazione deve comunque permettere di risalire all'identità degli interessati, anche indirettamente attraverso appositi codici". L'esclusione dall'obbligo di presentare la notificazione al Garante, stabilita dal provvedimento n. 1 del 2004 (in www.gpdp.it, doc. web n. 852561), riguarda i soli "trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di mezzi di trasporta aereo, navale e terrestre, effettuati esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto".

In base a quanto dichiarato e puntualizzato nella memoria difensiva dalla società, i trattamenti svolti mediante il sistema di geolocalizzazione, si configurano come trattamenti di dati personali. Tale attività di geolocalizzazione corrisponde a quella indicata nell’art. 37 del Codice e nel richiamato provvedimento del 23 aprile 2004, giacché il sistema è configurato per rilevare lo spostamento del mezzo di traporto ogni due minuti; inoltre, nel caso in argomento non può invocarsi l’applicabilità del provvedimento n. 1/2004, poiché la principale finalità del sistema di geolocalizzazione, come dichiarato dalla società in sede ispettiva, non è la sicurezza del trasporto ma “(…) il controllo di particolari aree o strumenti per fini di tutela di beni o persone, mappatura, monitoraggio del territorio e controllo del traffico, percorsi, soste e velocità (…)”;

RILEVATO, quindi, che Gianolini Servizi e Trasporti s.r.l., sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, la violazione di cui agli artt. 37, comma 1, lett. a), e 38 del Codice, per aver effettuato trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica senza aver presentato preventivamente la notificazione al Garante.

VISTO l’art. 163 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 38 con la sanzione da ventimila a centoventimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare quanto previsto dall'art. 164-bis, comma 1, del Codice secondo cui “se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti”;  

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all’aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico, la violazione non risulta connotata da elementi specifici, avuto anche riguardo alle concrete modalità di utilizzo da parte della società del sistema di geolocalizzazione, così come desunte dagli atti dell’attività ispettiva;

b) ai fini della valutazione dell’opera svolta dall’agente, deve evidenziarsi che la società, dall’interrogazione del registro generale dei trattamenti, risulta aver presentato la notificazione al Garante, per i trattamenti in argomento, in data 10 maggio 2017;

c) circa la personalità dell’autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell’agente, sono stati presi in considerazione gli elementi del bilancio ordinario d’esercizio per l’anno 2017;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 8.000,00 (ottomila) per la violazione di cui all’art. 163, ritenuta la diminuente di cui all’art. 164-bis, comma 1, del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Gianolini Servizi e Trasporti s.r.l. P.Iva: 00767410145, con sede legale in Sondrio, viale dello Stadio n. 22, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 5 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9039395
Data
05/07/18

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca