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Ordinanza ingiunzione nei confronti di General Market di E. Barcio & Fratelli s.n.c.  - 11 luglio 2018 [9039431]

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[doc. web n. 9039431]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di General Market di E. Barcio & Fratelli s.n.c.  - 11 luglio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 420 dell'11 luglio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

VISTI i tre verbali di accertamento di infrazione tutti datati 23 dicembre 2017, con cui la Compagnia di Siracusa della Guardia di finanza ha contestato a General Market di E. Barcio & Fratelli s.n.c. P.Iva: 00572560894, con sede il Siracusa, viale Teracati n. 158/C, in persona del legale rappresentanza pro-tempore, tre distinte violazioni amministrative, tutte previste dall’art. 161 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), in relazione all’art. 13, con riferimento, per ciascuno dei tre punti vendita della predetta società siti rispettivamente in Siracusa, Via Elorina nn.rr. 35/37; via Italia n. 134 e via Servi di Maria n. 98, all’omessa idonea informativa agli interessati che accedevano presso i tre punti vendita della società per il trattamento di dati effettuato per mezzo di tre impianti di videosorveglianza, sia pure nella forma semplificata individuata nel provvedimento generale del Garante dell’8 aprile 2010 (pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, doc. web n. 1712680); 

LETTI i tre rapporti di cui all’art. 17 della legge n. 689/1981 redatti a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte, per nessuna delle tre contestazioni, risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall’art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all’Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO, pertanto, che risulta in atti che la predetta società ha effettuato tre distinti trattamenti di dati personali ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, mediante altrettanti sistemi di videosorveglianza, omettendo, di rendere, in tutti e tre i casi, un’idonea informativa agli interessati prevista dall’art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l’art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascuna delle tre contestazioni;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 164-bis, comma 1, l’ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) per ciascuna delle tre contestazioni, per un importo complessivo pari a euro 7.200,00 (settemiladuecento); 

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al General Market di E. Barcio & Fratelli s.n.c. P.Iva: 00572560894, con sede il Siracusa, viale Teracati n. 158/C, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 7.200,00 (settemiladuecento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le tre violazioni previste dall’art. 161 del Codice indicate in motivazione; 

INGIUNGE

al medesimo soggetto  di pagare la somma di euro 7.200,00 (settemiladuecento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 11 luglio 2018 

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia