g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 4 ottobre 2018 [9047672]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

VEDI ANCHE comunicato stampa del 5 ottobre 2018

 

[doc. web n. 9047672]

Provvedimento del 4 ottobre 2018

Registro dei provvedimenti
n. 459 del 4 ottobre 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

Visti il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice), così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 e il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale (di seguito codice di deontologia), Allegato A3 al Codice;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante le “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (legge di bilancio), con particolare riferimento all’art. 1, commi dal 227 al 237, che attribuisce all’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT- il compito di realizzare diversi censimenti, tra cui il “censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane” -di seguito censimento permanente- (art. 1, comma 227, lett. a));

Visto, nello specifico, l’art. 1, comma 232, della richiamata legge di bilancio in base al quale l'“ISTAT effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di censimento”(…) che devono definire, in particolare:

- le modalità e i tempi di fornitura e utilizzo dei dati da archivi amministrativi e da altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie; 

- i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la protezione dei dati personali e la tutela del segreto statistico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le modalità di diffusione dei dati anche in forma disaggregata e con frequenza inferiore alle tre unità, in conformità all'articolo 13 del medesimo decreto; le modalità della comunicazione dei dati elementari, privi di identificativi, agli enti e organismi pubblici di cui alla lettera a), anche se non facenti parte del Sistema statistico nazionale, necessari per trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. (art. 1, comma 232);

Visto il provvedimento del 9 maggio 2018 (doc. web n. 9001732), con il quale il Garante ha espresso parere non favorevole, in particolare, sui punti 3 e 4 dello schema di Programma statistico nazionale 2017-2019, Aggiornamento 2018-2019, relativi al Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici, al Sistema integrato dei registri e all’attuazione del censimento permanente. L’Autorità, infatti, “pur riconoscendo la rilevante finalità di interesse pubblico perseguita dall'Istituto nazionale di statistica”, ha rilevato che tali trattamenti, contraddistinti da un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, che “non risultano caratterizzati da sufficienti garanzie idonee ad assicurare la conformità alle disposizioni del Codice e del Regolamento, potranno, pertanto, essere avviati solo all'esito dell'esame (...) del Piano generale del censimento, corredato anche dalla valutazione di impatto che dovrà essere effettuata dall'Istituto ,ai sensi dell'art. 35 del Regolamento”;

Visto l’art. 2-quinquesdecies del Codice che dà attuazione all’art. 36, par. 5, del Regolamento in relazione ai trattamenti che presentano rischi elevati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, come quelli in esame; 

Viste le note con le quali l’ISTAT, a seguito del richiamato provvedimento del Garante, ha trasmesso il Piano generale di censimento (di seguito PGC), corredato delle valutazioni di impatto relative ai corrispondenti lavori statistici (note del 15 giugno e del 3 luglio 2018);

Visto che il PCG prevede che il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni si realizzi attraverso l’integrazione di dati provenienti da archivi amministrativi e di dati rilevati attraverso le seguenti due indagini statistiche campionarie:

- rilevazione Areale (A), che coinvolge tutte le unità presenti all’interno delle aree di rilevazione campionate (circa 450.000 famiglie) e che prevede l’utilizzo della sola tecnica Computer Assisted Personal Interviewing-CAPI (le famiglie saranno intervistate da un rilevatore munito di dispositivo mobile fornito e appositamente configurato dall’ISTAT);

- rilevazione da Lista (L), che coinvolge un campione di famiglie estratte casualmente dal Registro Base Individui dell’ISTAT (circa 950.000 famiglie) e che prevede l’acquisizione dei dati attraverso una pluralità di canali per la compilazione del questionario elettronico (Computer Assisted Web Interviewing-CAWI, intervista telefonica chiamando il Numero verde appositamente attivato dall’ISTAT o effettuata dagli operatori comunali, nonché intervista faccia a faccia CAPI effettuata da un rilevatore munito di tablet);

Rilevate le criticità, rappresentate all’Istituto anche nel corso di numerosi incontri svolti con gli Uffici del Garante, relative, in particolare, a:

• misure necessarie a rendere il trattamento trasparente e legittimo, anche ai fini delle informazioni da rendere agli interessati ai sensi degli artt. 13 e del 14, anche attraverso il PGC;

• specificazione delle basi dati ed esatta individuazione nel PGC delle tipologie di dati oggetto di trattamento e delle relative garanzie, nel rispetto del principio di minimizzazione;

• sospensione della raccolta dei dati dal Sistema informativo dell’Acquirente unico S.p.A., in ragione dei rischi già evidenziati nel citato provvedimento;

• logica applicata al trattamento automatizzato, sia per la costruzione del campione, che per il riporto all’universo delle risultanze delle indagini;

• ruolo degli uffici provinciali e comunali di censimento e cautele individuate per il trattamento dei dati, con particolare riferimento ai rischi di ricadute individuali e alla verifica delle incongruenze dei dati;

• chiarimenti in ordine all’obbligo di risposta da parte degli interessati e alle relative conseguenze sanzionatorie;

• contenuto dei questionari;

• modalità di compilazione dei questionari da parte degli intervistati nella rilevazione Areale (A), prevedendo ulteriori canali di risposta facoltativi, analogamente a quanto previsto per la rilevazione da Lista (L); 

• misure per garantire l’esattezza, la minimizzazione dei dati e la pseudonimizzazione;

• tempi di conservazione dei dati da individuare nel rispetto del principio di proporzionalità;

• garanzie per la diffusione dei dati e tecniche di anonimizzazione;

• divieto di ricadute amministrative nei confronti degli interessati;

• integrazione delle misure di sicurezza, da assicurare anche presso i responsabili del trattamento;

• corretta identificazione dei rischi connessi al trattamento;

• analisi complessiva della sicurezza funzionale nel processo;

• motivazione e documentazione delle scelte effettuate;

Vista la nota del 2 ottobre 2018 con la quale l’ISTAT ha trasmesso una nuova versione del PGC, i questionari di rilevazione e una valutazione di impatto sull’insieme dei trattamenti effettuati a fini censuari che tengono conto di talune delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante, manifestando, inoltre, la piena disponibilità a proseguire la collaborazione in merito agli aspetti tecnici del trattamento dei dati ancora oggetto di approfondimento; 

Rilevato che in tale nota è stata, altresì, sottolineata l’imminenza dell’avvio delle operazioni censuarie di raccolta dei dati sul campo, previsto per il prossimo 8 ottobre;

Ritenuto necessario, attesi rischi elevati per le libertà e i diritti degli interessati, proseguire gli approfondimenti effettuati, anche in collaborazione con l’Istituto, volti a conformare, alla normativa in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti in esame, superando le criticità sopra evidenziate, che in parte ancora sussistono;

Vista l’urgenza rappresentata dall’ISTAT di avviare le operazioni di raccolta dei dati sul campo attraverso le predette indagini campionarie;

Rilevato che le modifiche e le integrazioni apportate al PGC e alla valutazione di impatto contengono garanzie idonee a ridurre i rischi a livello accettabile in riferimento a:

• le modalità casuali di estrazione del campione di soggetti selezionato per lo svolgimento delle indagini Areale (A) e da Lista (L);

• il rispetto del divieto di ricadute amministrative individuali;

• le istruzioni fornite ai soggetti coinvolti nelle operazioni censuarie e la formazione dei rilevatori;

• le misure di sicurezza assicurate nella fase di raccolta;

• le informazioni fornite agli interessati sul trattamento di dati personali effettuato, ivi compreso l’obbligo di risposta al questionario e le relative conseguenze sanzionatorie in caso di mancata risposta o di fornitura scientemente errata o incompleta;

Rilevato, tuttavia, che la modalità di raccolta dati prevista per l’indagine Areale (A), porta a porta, obbliga, allo stato, l’interessato, non solo a rispondere al questionario, ma anche a fornire le informazioni de visu al rilevatore (tecnica CATI), senza possibilità di ricorrere, come nell’indagine da Lista (L), a modalità alternative (ad esempio, intervista telefonica o con tecnica CAWI);

Ritenuto che, oltre ai disagi che l’obbligatoria presenza fisica per la compilazione del questionario potrebbe comportare in capo agli interessati, tale modalità di raccolta dati porta a porta determina un’ingerenza nella sfera privata degli interessati, soprattutto in caso di soggetti vulnerabili, i quali si trovano a dover fornire a un soggetto estraneo (o anche non estraneo nelle piccole comunità) numerose e dettagliate informazioni relative alla propria famiglia e abitazione, a pena di sanzione amministrativa;

Considerato che le motivazioni metodologiche e giuridiche addotte dall’Istituto nella valutazione di impatto a favore di tale scelta (genericamente riferite alla qualità del dato e all’impossibilità di verificare in altro modo l’identità del soggetto, che comporterebbe così la non riferibilità del soggetto rispondente a quello effettivamente dimorante) non sono idonee a comprovarne l’indispensabilità e ad assicurare il rispetto dei principi di privacy by design e by default, in base ai quali, in particolare, il titolare è tenuto a tutelare i diritti degli interessati in base ai rischi derivanti dal trattamento e ad assicurare che siano trattati solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, anche in relazione al numero di persone fisiche che vi hanno accesso;

Ritenuto, pertanto, necessario che l’Istituto individui per tale indagine almeno  una modalità alternativa di compilazione dei questionari da parte degli interessati, attraverso misure tecniche e organizzative idonee a rispettare la protezione dei dati personali;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), e dell’art. 2-quinquiesdecies del Codice, autorizza l’ISTAT ad avviare le operazioni censuarie di raccolta dei dati sul campo, prescrivendo che, nell’ambito dell’indagine Areale (A) venga assicurata agli interessati la possibilità di utilizzare almeno una modalità alternativa di raccolta dati, oltre alla rilevazione porta a porta da parte del rilevatore.

Roma, 4 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia