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Parere su uno schema di decreto recante il regolamento sulla disciplina dei criteri per l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato - 20 settembre 2018 [9054369]

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[doc. web n. 9054369]

Parere su uno schema di decreto recante il regolamento sulla disciplina dei criteri per l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato - 20 settembre 2018

Registro dei provvedimenti
n. 454 del 20 settembre 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia;

Visto l’articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. Il Ministero della giustizia ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto recante il regolamento sulla disciplina dei criteri per l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato.

Il regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone espressamente che allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti “il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto (…) i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato".

L'obiettivo della norma primaria è quello di assicurare un flusso di informazioni  sui beni (immobili e mobili) che cadono in proprietà dello Stato.

Ciò può verificarsi in caso di eredità non accettate (e, quindi, ai sensi dell'art. 586 c.c.) o, per i beni immobili, nel caso di beni vacanti, nell'ipotesi prevista dall'articolo  827 c.c., e cioè per i beni che "non sono di proprietà di alcuno".

Nella prima fattispecie sono ricomprese sia le ipotesi in cui è stata aperta la procedura di eredità giacente (disciplinata dagli artt. 528 e ss.), sia quelle in cui l'effetto devolutivo allo Stato della proprietà dei beni ereditari si verifica senza che si sia previamente promosso un siffatto procedimento di volontaria giurisdizione.

Al fine di assicurare la massima efficienza nella gestione delle informazioni e, conseguentemente, dei beni che ad essi si riferiscono, si è ritenuto imprescindibile -si legge nella relazione illustrativa- il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

In particolare, replicando quanto già previsto nel decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, che disciplina il c.d. "processo telematico" è prevista l'adozione di "specifiche tecniche" con le quali si individueranno in dettaglio i dati e le informazioni da trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito MEF) e all'Agenzia del demanio, prevedendo che essi siano contenuti in documenti informatici corredati di metadati (o informazioni strutturate). In questo modo, i destinatari dei dati e delle informazioni potranno automaticamente incrociarli con i dati già in loro possesso e potranno compiere tutte le verifiche e le attività di gestione che si renderanno opportune.

RILEVATO

2. Lo schema di regolamento, corredato dalla relazione illustrativa, si compone di undici articoli suddivisi in cinque capi. 

Il primo capo detta i principi generali e in particolare all’articolo 2 le  definizioni. Oltre a quelle relative ai beni derivanti da eredità giacenti,  dei beni vacanti e dei beni devoluti allo Stato in assenza di procedura di eredità giacente, l’articolo fornisce la definizione -mutuata dall'articolo 43 del dPCM 22 febbraio 2013- anche di “documento informatico privo di elementi attivi” (il documento informatico che, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 6, non contiene macroistruzioni, codici eseguibili o altri elementi, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati) e di “informazioni strutturate” (inserite in un formato di file conforme alle specifiche tecniche di cui all'articolo 6, strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuarle, riconoscerle ed estrarle facilmente).

Il capo II dello schema di regolamento contiene 4 articoli e riguarda i beni ereditari per i quali è stata aperta la procedura di eredità giacente. In questo caso, essendovi un ausiliario del giudice (il curatore dell'eredità giacente), si è ritenuto opportuno porre a suo carico l'obbligo di comunicare i dati e le informazioni necessari per consentire allo Stato una efficiente gestione dei beni ad esso devoluti iure successionis.

L'articolo 3 dispone che il curatore dell'eredità giacente deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio la notizia della nomina e  l'elenco dei beni ereditari. 

Il comma  2 dell’ articolo prevede che al MEF e all'Agenzia del demanio verranno comunicati, da parte dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, il provvedimento di nomina del  curatore e le informazioni strutturate  in esso contenute, al fine di consentire alle predette amministrazioni di verificare se il curatore ha ottemperato all'obbligo di fare la comunicazione di cui al comma 1. Pertanto, il MEF e l'Agenzia del demanio potranno attivare un sistema informatico che controlli automaticamente se, nel termine di sei mesi dalla nomina,  il curatore ha trasmesso loro l'elenco provvisorio dei beni ereditari; qualora verifichino che questo adempimento non è stato eseguito, potranno comunicarlo al tribunale che - nell'esercizio del potere di vigilanza - potrà pronunciare i provvedimenti ritenuti opportuni, tra cui la revoca del curatore per negligenza e la sostituzione con altro soggetto più idoneo.

La comunicazione della nomina del curatore e del codice fiscale del defunto andrà effettuata anche all'Agenzia delle entrate, che in questo modo potrà accertare se il curatore abbia presentato  la denuncia di successione, a norma dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs. 346/90 e potrà correttamente effettuare l'invio degli elenchi come previsto dall'articolo 9.

L'articolo 4 dispone che, chiusa la procedura di eredità giacente, il curatore trasmetta al MEF e all’Agenzia del demanio un elenco dei beni ereditari. La norma indica per macrocategorie gli elementi di cui deve essere composto il predetto elenco, al fine di fornire ai destinatari le informazioni necessarie (e cioè: dati relativi al curatore, al defunto, al tribunale in cui è stata aperta la procedura di eredità giacente, ai chiamati all'eredità e, infine, quelli concernenti i beni caduti in successione). Sarà compito delle specifiche tecniche, così come previsto al successivo articolo 6, dello schema, dettagliare in maniera analitica i dati, che dovranno essere trasmessi in forma di informazioni strutturate.

L'articolo 5 dispone che il curatore alleghi all'elenco dei beni ereditari copia di una serie di atti della procedura di eredità giacente, in modo da consentire agli enti destinatari della comunicazione di svolgere le attività di loro competenza. Si tratta dell'inventario, del rendiconto, del provvedimento di chiusura della procedura, del provvedimento di devoluzione allo Stato dei beni ereditari, dell'eventuale nota di trascrizione nei pubblici registri e della voltura.

L'articolo 6 prevede che il MEF, previa intesa con gli altri enti interessati (Agenzia del demanio, Agenzia delle entrate e Direzione generale per i sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della giustizia) e “sentito il Garante per la protezione dei dati personali”, adotti, con proprio decreto, le specifiche tecniche che stabiliscono i requisiti che devono avere i documenti informatici previsti dagli articoli 3 e 4 dello schema di regolamento. In particolare, i dati e le informazioni da trasmettere saranno informazioni strutturate, utilizzando appositi programmi informatici, in modo da consentire l'analisi e l'incrocio degli stessi. Le specifiche tecniche individueranno anche i formati dei documenti. 

Il Capo III riguarda i beni immobili vacanti e in particolare all’articolo 7,  l'unico che riguardi il capo in esame, prevede che le cancellerie e le segreterie degli uffici giudiziari, i notai, i Comuni e l'Agenzia delle entrate trasmettono all'Agenzia del Demanio i dati e le informazioni relativi ai beni vacanti.

Il Capo IV si occupa,  all’articolo 8, dei beni che sono devoluti allo Stato in assenza di procedura di eredità giacente. 

Infine il capo V contiene norme di coordinamento, finanziarie e transitorie. In particolare, l’articolo 9 dispone che l'Agenzia  delle  entrate comunichi al MEF e all'Agenzia del demanio alcuni dati relativi ai defunti per i quali non è stata presentata la dichiarazione di successione ed essa non ha ricevuto la comunicazione di apertura della procedura di eredità giacente. 

RITENUTO

3. Lo schema in esame tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante ai competenti uffici del Ministero della giustizia nel corso di un incontro di lavoro e di contatti anche informali, volti a rendere conforme il decreto ai principi in materia di protezione dei dati personali e ai presupposti di liceità previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento al predetto Regolamento (entrato in vigore il 19 settembre 2018), al fine di garantire un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.

In particolare, facendo seguito alle osservazioni rese dell’Autorità, il Ministero ha modificato l’originaria versione del testo sottoposto a parere, eliminando dall’articolo 4 il comma 3 che prevedeva che con successivi provvedimenti sarebbero stati stabiliti ulteriori dati e informazioni necessari per consentire l’individuazione del curatore, del defunto e dei chiamati all’eredità. 

All’articolo 6 si sono definite con chiarezza le competenze dei ministeri coinvolti nell’adozione delle previste specifiche tecniche, attribuendo alla Direzione generale per i sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della giustizia il compito di adottare, con proprio decreto, le suddette specifiche tecniche attraverso cui individuare le informazioni strutturate di cui all’articolo 3, comma 2 dello schema di regolamento.

Il testo è inoltre stato modificato in termini di maggiori garanzie tecniche e di sicurezza nella trasmissione dei dati tra i soggetti legittimati a trattarli.

A seguito delle modifiche apportate allo schema, l’Autorità non rileva profili di criticità nello schema esaminato e si limita a suggerire il solo seguente perfezionamento del testo.

4. L’articolo 9 dello schema dispone che l'Agenzia delle entrate comunichi al MEF e all'Agenzia del demanio alcuni dati relativi ai defunti per i quali non è stata presentata la dichiarazione di successione ed essa non ha ricevuto la comunicazione di apertura della procedura di eredità giacente. 

Considerato che la titolarità dell’informazione concernente la data del decesso non è in capo all’Agenzia delle entrate (che gestisce invece direttamente il dato relativo alla dichiarazione di successione), al fine di garantire l’esattezza del dato (art. 5, par. 1, lett. d), Reg.), sarebbe opportuno che l’Agenzia, prima della comunicazione prevista al comma 1, facesse un’opportuna verifica presso l’ANPR o, nelle more della sua attuazione, presso le banche dati comunali.

L’osservazione potrebbe essere recepita aggiungendo all’articolo il comma seguente o altro di analogo tenore: “Il dato di cui al comma 1, lettera b), è comunicato solo previa verifica, da parte dell’Agenzia delle entrate,  dell’esattezza dello stesso presso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente o, nelle more della relativa attuazione, presso le banche dati comunali.”.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della giustizia recante il regolamento sulla disciplina dei criteri per l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello stato, con l’osservazione di cui al punto 4.

Roma,  20 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia