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Provvedimento del 4 aprile 2019 [9113909]

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[doc. web n. 9113909]

Provvedimento del 4 aprile 2019

Registro dei provvedimenti
n. 90 del 4 aprile 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 6 novembre 2018 dai signori XX e XX, genitori della minore XX deceduta a 5 anni il 22 maggio 2018 nell’Ospedale Maggiore di Parma, nei confronti della Gazzetta di Parma S.r.l., con il quale i reclamanti chiedono la rimozione di un articolo pubblicato sul quotidiano “Gazzetta di Parma”, dal titolo: “XX”, lamentando una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione di dati sanitari relativi alla propria figlia deceduta;

CONSIDERATO che i reclamanti hanno rappresentato, in particolare, che:

- nell’articolo in questione comparirebbe una notizia non veritiera laddove si afferma che la minore avrebbe manifestato diversi sintomi già da “un periodo di svariati giorni”;

- nell’articolo sarebbero diffuse informazioni sanitarie coperte da segreto istruttorio e mai riferite nei colloqui telefonici intercorsi con il giornalista, riferendo che il decesso sarebbe avvenuto a causa di un “diabete di tipo 1” e precisando altresì le modalità di trasferimento in ambulanza dal pronto soccorso dell’ospedale di Vaio al reparto Rianimazione dell’Ospedale di Parma;

VISTA la nota del 6 novembre 2018 con la quale questa Autorità ha chiesto alla Gazzetta di Parma S.r.l di fornire riscontro alle richieste dei reclamanti e di far conoscere se vi fosse l’intenzione di adeguarsi ad esse;

VISTA la nota del 12 dicembre 2018 con la quale la predetta Società, ha risposto sostenendo che:

- l’articolo sarebbe stato redatto nel rispetto dell’art. 85 del Regolamento e del Codice deontologico dei giornalisti (ora rinominato Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, come recentemente riviste con deliberazione del Garante n. 491 del 29 novembre 2018 – pubblicate in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”), dal cui combinato disposto si ricava che la divulgazione, pur in assenza di espresso consenso dell’interessato, anche di dati sensibili è consentita nel contesto del legittimo esercizio del diritto di cronaca e nel rispetto dei principi di liceità e di essenzialità;

- le notizie in questione sarebbero state lecitamente ottenute da una fonte riservata, che il giornalista è legittimato a non rivelare e per le quali comunque sono stati usati toni dubitativi; 

- le notizie medesime sarebbero di “interesse pubblico ed esposte nel rispetto dell’essenzialità e del decoro”, senza usare “espressioni sensazionalistiche e senza prendere posizione circa la causa del decesso”;

- il consenso dei genitori della minore alla divulgazione della notizia vi è stato, nel momento in cui essi hanno parlato con il giornalista, e comunque non è in alcun modo necessario.

VISTA la normativa applicabile al caso di specie e, in particolare:

- l’art. 2-terdecies del Codice, ai sensi del quale i diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione;

- gli artt. 136-139 del Codice, in base ai quali il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché ciò avvenga nei limiti posti al diritto di cronaca e, in particolare, nel rispetto del requisito «dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (cfr. art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 delle Regole deontologiche);

- oltre all’art. 7 delle Regole deontologiche - il quale garantisce una specifica tutela della figura del minore coinvolto in fatti di cronaca, prevedendo che “al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nome dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione” -, l’l’art. 10 delle Regole deontologiche che, proprio in relazione a malattie gravi riferibili ad una persona identificata e identificabile, prescrive al giornalista di rispettarne la dignità, la riservatezza e il decoro personale e di astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico;

RILEVATO che l’articolo in questione contrasta con tali previsioni laddove – fornendo, anche nell’occhiello, informazioni sulla presunta causa specifica del decesso – riporta le generalità della minore deceduta e pubblica la sua fotografia, rendendo pertanto identificabile l’interessata e possibile l’indicizzazione del suo nome e della fotografia ad opera dei motori di ricerca (ancorché il testo integrale dell’articolo risulti allo stato disponibile solo agli abbonati);

CONSIDERATO che la tutela della dignità della persona malata e poi deceduta è da ritenersi ulteriormente rafforzata ove si tratti di un minore – nella circostanza una bambina di cinque anni – anche a protezione del suo nucleo familiare e della sua memoria, e che quindi il parametro dell’interesse pubblico vada interpretato in modo particolarmente rigoroso, per cui la diffusione delle generalità e della fotografia della minore deceduta non possono ritenersi essenziali (in questo senso cfr. provv. 19 dicembre 2002, doc web 1067167 e Corte di Cassazione, Sez. III, pen. n. 7504/2014);

RITENUTO, peraltro, che lo sviluppo della malattia menzionata nell’articolo in questione può derivare anche da una predisposizione genetica e che tale circostanza potrebbe rivelare informazioni sanitarie riguardanti i familiari della minore;

RILEVATA dunque, in riferimento al caso di specie, l’illiceità dell’avvenuta diffusione delle generalità e della fotografia della minore deceduta;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato e di dover di conseguenza imporre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f),  del Regolamento,  alla Gazzetta di Parma S.r.l. la misura del divieto del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione, anche on-line ed anche nell’ambito dell’archivio storico della testata giornalistica, delle generalità e della fotografia della minore, presenti nell’articolo sopra citato, nonché in altri articoli eventualmente presenti in siti web riconducibili al medesimo titolare;

RITENUTO necessario disporre il predetto divieto con effetto immediato, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura disposta dal Garante, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento nei confronti di Gazzetta di Parma S.r.l. in qualità di titolare del trattamento, impone il divieto di diffondere ulteriormente -anche on line e all’interno del proprio archivio storico- le generalità e la fotografia della minore contenute nell’articolo citato in premessa, nonché in altri articoli eventualmente presenti in siti web riconducibili al medesimo titolare;

b) il predetto divieto ha effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, con riserva di ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso.

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, invita la Gazzetta di Parma S.r.l. altresì, entro 15 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell’art. 58 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 4 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia