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Provvedimento del 20 giugno 2019 [9123578]

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[doc. web n. 9123578]

Provvedimento del 20 giugno 2019

Registro dei provvedimenti
n. 141 del 20 giugno 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”).

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”).

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 16 maggio 2018 dal sig. XX il quale ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione ad alcuni servizi giornalistici, cartacei e on-line – questi ultimi individuati mediante specifico URL ─ nei quali, sulla scia di un video diffuso nel corso del programma televisivo de Le Iene (puntata del 18 marzo 2018), egli veniva «espressamente accusato di aver volutamente omesso …nel corso delle sue funzioni di autista, di fermare l’autobus e far salire alla fermata un gruppo di profughi, causando …un’interruzione di pubblico servizio aggravata da motivazioni razziali».

CONSIDERATO che il reclamante ha lamentato, in particolare:

- la diffusione senza il proprio consenso «del nome e del cognome, nonché dell’età anagrafica e del luogo di lavoro (oltre all’aggiunta della pubblicazione della fotografia segnaletica del volto della sua persona»), nonché la circostanza di non essere «mai stato informato circa l’esistenza né di un procedimento giudiziario a suo carico né di uno specifico capo di imputazione»;

- di essere stato oggetto di numerosi commenti denigratori ed insulti da parte di utenti di Facebook in ragione dell’ampia circolazione della notizia;

VISTA la nota del 6 novembre 2018 con la quale questa Autorità ha chiesto ai relativi editori di fornire proprie osservazioni in merito ai seguenti servizi specificamente indicati nel reclamo:

a) puntata de “Le Iene” del 18 marzo 2018, anche nella versione on line;

b) http://www....;

c) https://www....;

d) https://www....;

e) https://www....;

f) https://www....;

g) https://www.....;

VISTA la nota del 4 febbraio 2019 con la quale R.T.I. s.p.a. (“Le Iene”), ha risposto sostenendo che, diversamente da quanto affermato dal reclamante, «il servizio de Le Iene è stato diffuso quando la notizia ─ comprensiva di tutti i suoi contenuti informativi (ivi compresa l’immagine dell’interessato ─ era già stata pubblicata, sia sulla carta  stampata, sia su internet» e che il programma ha semplicemente aggiunto un‘intervista all’interessato stesso «effettuata senza artifici e pressioni di sorta, nel pieno rispetto …del diritto di cronaca e dei principi compendiati all’interno del codice deontologico dei giornalisti».

VISTA la nota del 5 febbraio 2019 con la quale GEDI Gruppo Editoriale s.p.a. (“La Repubblica”) ha ugualmente affermato di aver pubblicato una notizia già ampiamente diffusa e pubblicata da altri quotidiani, nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e, tuttavia di aver «provveduto a disabilitare l’accesso all’articolo oggetto di doglianza pubblicato sul sito repubblica.it mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca, lasciandolo disponibile all’interno dell’archivio storico del Quotidiano».

VISTA la nota del 5 febbraio 2019 con la quale Società Editoriale Il Fatto s.p.a. (“Il Fatto Quotidiano”) ha fatto presente:

- di aver dedicato un breve articolo rispetto ad una vicenda, già nota, riguardante l’asserito inadempimento del reclamante ai propri doveri di incaricato di un servizio pubblico, vicenda avente una «chiara connotazione politica, posto che il reclamante si era candidato con una lista civica, a sostegno del centro destra ed era stato eletto consigliere comunale di Avio»;

- di aver trattato i dati del reclamante nel legittimo esercizio della professione giornalistica e nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico;

- di essere comunque disponibile ad aggiornare la pagina web con gli sviluppi del caso.

VISTA la nota del 5 febbraio con cui Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a., nel ritenere che il filmato di “Agorà” (Rai Tre) del 14 marzo 2018 sia stato diffuso nel legittimo esercizio del diritto di cronaca su temi di «notevole rilevanza pubblica e sociale inserendosi nell’ambito del travagliato, aspro, quanto mai attuale tema dell’integrazione degli immigrati», ha comunque precisato di non aver diffuso dati personali del reclamante («non …le generalità, né l’indirizzo…né, tantomeno foto segnaletiche…») e di aver ricostruito in modo corretto la vicenda dando spazio anche a posizioni di sostegno al medesimo.

VISTA la nota del 7 febbraio 2019 con cui Leggo s.r.l. (“Leggo”), pur ritenendo lecito il trattamento ad esso imputato, in quanto effettuato nell’esercizio del diritto di cronaca su un fatto di rilevanza pubblica, già ampiamente diffuso da altri organi di informazione, «ha dichiarato di aver provveduto alla cancellazione della notizia dal sito leggo.it, ed alla relativa deindicizzazione, ritenendo non più attuale la finalità informativa».

VISTA la nota del 7 febbraio 2019 con cui RCS Mediagroup s.p.a. (“Il Corriere della Sera”) ha rappresentato:

- di aver riportato fatti di interesse pubblico, di possibile rilievo anche penale, già resi noti da numerosi quotidiani e confermati dallo stesso reclamante in occasione dell’intervista rilasciata a “Le Iene” in data 18 marzo 2018 e di averne legittimamente diffuso i dati personali, compresa la sua fotografia (non qualificabile come foto segnaletica, come invece sostenuto nel reclamo) attesa la qualifica del soggetto («autista della società pubblica di trasporti della Provincia di Trento, ex assessore e all’epoca dei fatti, consigliere comunale di Avio»);

- di essere disponibile ad effettuare un aggiornamento della notizia, ricorrendone i presupposti e in base ad adeguata documentazione.

VISTO il riscontro di Dolomiti s.r.l. (“Il Dolomiti”) del 9 maggio 2019 nel quale l’editore ha comunicato di aver rimosso l’articolo;

RICHIAMATA la normativa applicabile al caso di specie e, in particolare, l’art. 137, comma 3, del Codice, in base ai quali il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché ciò avvenga nei limiti posti al diritto di cronaca e, in particolare, nel rispetto del requisito «dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (cfr. art. 137, comma 3, del Codice);

CONSIDERATO che tale disciplina ha trovato conferma anche nel Regolamento (art.85), divenuto direttamente applicabile nel nostro ordinamento in data 25 maggio 2019 e le conseguenti modifiche al Codice introdotte con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, entrambi atti successivi alla presentazione del reclamo.

RILEVATO che i servizi oggetto di reclamo non contrastano con le disposizioni citate in quanto si riferiscono:

- ad un fatto di cronaca connesso ad un tema di particolare interesse pubblico e attualità e, nello specifico, all’ipotesi di mancata fruizione di un servizio cittadino ai danni di alcuni immigrati;

- ad una condotta riferibile ad una persona la cui identità acquista rilievo in ragione della qualificazione assunta nel contesto della vicenda: non solo in quanto soggetto incaricato del regolare servizio pubblico di trasporto, ma altresì in quanto personaggio di rilievo a livello locale per gli incarichi politico-amministrativi assunti anche all’epoca dei fatti (art. 6 del codice di deontologia dei giornalisti ora rinominato “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, come recentemente riviste con deliberazione del Garante n. 491 del 29 novembre 2018 – pubblicate in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3).

RILEVATO peraltro che la diffusione dei dati personali del reclamante, compresa la sua immagine (erroneamente qualificata nel reclamo come foto segnaletica, circostanza che rende del tutto inconferenti i richiami ai pronunciamenti del Garante in materia) va ricondotta anche alle dichiarazioni rese pubblicamente dallo stesso e documentate dallo stesso servizio de “Le Iene” cui l’interessato fa riferimento (art. 137, comma 3 in base al quale «Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico»).

PRESO ATTO, con riferimento alle richieste relative agli URL di cui alla lett. b) e) f)  indicate in premessa, dell’adesione spontanea comunicata nel corso del procedimento dai rispettivi titolari del trattamento (GEDI Gruppo Editoriale s.p.a., Leggo S.r.l. e Dolomiti s.r.l.) e ritenuto pertanto che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti del Garante in merito.

RITENUTO, per i motivi e alla luce delle disposizioni sopra enunciati, di dover considerare il reclamo infondato con riferimento agli altri URL indicati nell’atto [a), c),d) e g)] riconducibili rispettivamente a R.T.I. s.p.a. Società Editoriale Il Fatto s.p.a. RCS Mediagroup s.p.a., Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a.,.

VISTA la documentazione in atti.

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000.

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto, con riferimento alle richieste relative agli URL di cui alla lett. b) e) f) indicate in premessa, dell’adesione spontanea dei titolari del trattamento (GEDI Gruppo Editoriale s.p.a., Leggo S.r.l. e Dolomiti s.r.l.) comunicata nel corso del procedimento e pertanto ritiene che, nel caso di specie, non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara infondato il reclamo con riferimento agli altri URL indicati nell’atto [a), c),d)  e g)] riconducibili rispettivamente a R.T.I. s.p.a., Società Editoriale Il Fatto s.p.a., RCS Mediagroup s.p.a., Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a., per i motivi esposti in premessa.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 20 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia