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Provvedimento del 20 giugno 2019 [9123594]

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[doc. web n. 9123594]

Provvedimento del 20 giugno 2019

Registro dei provvedimenti
n. 137 del 20 giugno 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 21 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX, rappresentata e difesa dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al suo nominativo, di un URL collegato ad un articolo - pubblicato nel 2015 e fatto oggetto di ripetuta ripubblicazione, da ultimo in data 2 gennaio 2019 - ritenuto lesivo dei suoi diritti;

CONSIDERATO che l’interessata ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla diffusione di informazioni risalenti nel tempo, e pertanto non più attuali, oltreché inesatte e fuorvianti, tenuto conto del fatto che il procedimento penale del quale si fa menzione nell’ambito dell’articolo si è concluso, nei suoi confronti, “con un’ampia assoluzione sia nel primo che nel secondo grado di giudizio”;

VISTA la nota del 5 febbraio 2019 con la quale l’Autorità ha chiesto a Google di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo;

VISTA la nota del 20 febbraio 2019 con la quale Google LLC, rappresentata e difesa dagli avv.ti XX, XX ed XX, ha comunicato:

di non poter aderire alla richiesta di rimozione avanzata dalla reclamante tenuto conto del fatto che il reclamo proposto sarebbe fondato “sulla pretesa natura diffamatoria dell’articolo” e che, comunque, la medesima non avrebbe fornito elementi di prova in ordine all’affermata assoluzione che sarebbe stata pronunciata in primo grado e confermata in grado di appello;

che, nel caso in esame, deve ritenersi sussistente, anche in virtù del ruolo ricoperto dalla reclamante, l’interesse del pubblico alla conoscibilità di informazioni “riguardanti il coinvolgimento della [medesima] in pretese operazioni sospette relative a fondi pubblici asseritamente rubati tramite società delle quali faceva parte”;

VISTA la nota del 26 febbraio 2019 con la quale la reclamante ha ribadito le proprie richieste, eccependo:

di aver fondato il proprio reclamo non solo sulla natura diffamatoria dell’articolo – circostanza in ordine alla quale la medesima ha comunque provveduto a sporgere apposita denuncia querela avverso il gestore del sito che ha pubblicato l’articolo – ma piuttosto sull’idoneità di quest’ultimo, sistematicamente riproposto dall’editore, ad indurre il pubblico in errore circa l’attualità di una vicenda ormai risalente nel tempo e peraltro superata da sviluppi processuali favorevoli all’interessata, come rilevabile dalla lettura delle sentenze depositate in allegato;

che, in data 25 febbraio 2019. “il sito www.... è stato sottoposto a sequestro preventivo nell’ambito del procedimento penale n. (…) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno a seguito di denuncia sporta dal Procuratore Capo della Repubblica di (…) per medesime fattispecie di quelle indirizzate nei confronti dell’on. XX”;

VISTA la nota del 1° marzo 2019 con la quale il titolare del trattamento, nel fornire osservazioni in ordine a quanto replicato dall’interessata, ha rilevato che:

stando alla sentenza di primo grado, la parte del procedimento attivato a carico della reclamante “in relazione al reato di false comunicazioni sociali pare essere ancora in corso”, mentre l’assoluzione evidenziata da controparte sarebbe stata pronunciata solo con riguardo ai capi di associazione per delinquere, estorsione e truffa aggravata;

il sequestro del sito nel quale è stato pubblicato l’articolo indicato nell’atto di reclamo sarebbe avvenuto con riguardo a vicende diverse da quelle che hanno coinvolto la reclamante;

tale circostanza ha comunque incidenza sulla definizione del procedimento in atto presso l’Autorità in quanto determina il venir meno dell’interesse della reclamante, tenuto conto del fatto che, “nel momento in cui il motore di ricerca aggiornerà la sua memoria cache (…), il relativo software non potrà avere accesso al sito in questione, che quindi non verrà più indicizzato nella lista dei risultati presenti sul servizio di Google”;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

come comunicato da Google alle Autorità di controllo europee, il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del proprio motore di ricerca da parte degli utenti risulta direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC avente sede negli Stati Uniti;

si ritengono sussistenti i presupposti per considerare il presente caso a valenza nazionale e conseguentemente la competenza del Garante a pronunciarsi nei confronti della società;

la competenza del Garante a trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente risulta pertanto fondata sull’applicazione dell’art. 55, par. 1, del Regolamento in quanto la società risulta stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

CONSIDERATO, altresì, che:

come dichiarato da entrambe le parti del procedimento, il sito nel quale risulta pubblicato l’articolo, reperibile al momento della presentazione dell’atto di reclamo tramite l’URL ivi indicato, risulta oscurato a seguito di un successivo provvedimento di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento per diffamazione attivato da persona diversa dalla reclamante;

il trattamento posto in essere dal gestore del sito in questione non sembra rispondere, sulla base degli elementi emersi nel corso del procedimento, ai principi di liceità e correttezza del trattamento di cui all’art. 5 del Regolamento, in quanto le informazioni ivi pubblicate, oltreché non risultare aggiornate alla luce degli sviluppi processuali favorevoli alla reclamante, risultano sistematicamente riattualizzate mediante nuove pubblicazioni del medesimo articolo con l’attribuzione di date attuali – come dimostrato dalla copia di esso, recante data 2 gennaio 2019, depositato unitamente all’atto di reclamo – senza che a ciò risulti corrispondere una variazione di contenuto rispetto alla pubblicazione originaria;

per effetto del disposto sequestro, tuttavia, l’URL oggetto di reclamo non appare, allo stato attuale, reperibile in associazione al nominativo dell’interessata e che, pertanto, la richiesta oggetto di reclamo non può formare oggetto di valutazione;

PRESO ATTO che, alla luce di quanto sopra esposto, l’URL indicato nell’atto di reclamo non risulta, allo stato attuale, restituito dal motore di ricerca in associazione al nominativo della reclamante e ritenuto pertanto che, nel caso di specie, non ci siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, prende atto che l’URL indicato nell’atto di reclamo non risulta, allo stato attuale, restituito dal motore di ricerca in associazione al nominativo della reclamante e ritenuto pertanto che, nel caso di specie, non ci siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 20 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia