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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - 7 marzo 2019 [9123989]

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[doc. web n. 9123989]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - 7 marzo 2019

Registro dei provvedimenti
n. 56 del 7 marzo 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO che è pervenuta a questa Autorità, in data 26 giugno 2014, un reclamo con cui veniva lamentato l’illecito trattamento di dati personali da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Napoli (di seguito l’”Agenzia”). Il reclamante, che svolgeva la funzione di doganalista, lamentava infatti che l’Agenzia aveva comunicato, a 14 società importatrici, un processo verbale di revisione delle dichiarazioni doganali, in cui erano riportate informazioni circa la sua posizione di indagato in un procedimento incardinato presso la procura della Repubblica del Tribunale di Napoli e altre informazioni circa attività di indagini ancora in corso (quali atti di perquisizione e sequestro);

VISTA la nota n. 12193/94231 del 24 aprile 2015, con cui l’Ufficio concludeva l’istruttoria preliminare, accertando l’illiceità del trattamento dei dati personali posto in essere dall’Agenzia,  perché non conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il verbale n. 16415/94231 del 3 giugno 2015 con cui è stata contestata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Mario Carucci n. 71, C.F. 97210890584, la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito “Codice”), in relazione agli artt. 21 e 22 del medesimo Codice, per aver effettuato un illecito trattamento di dati giudiziari, comunicando informazioni circa un procedimento penale ancora in corso, in assenza di una norma di legge o di regolamento che espressamente lo prevedesse, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto predisposto dall’Ufficio del Garante ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 30 giugno 2015, inviato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui l’Agenzia ha osservato che “il comportamento censurato deve ritenersi consentito ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento di attuazione degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato da questa Agenzia il 1° aprile 2009  (…). Tale articolo, sulla base del parere favorevole di codesto Organo dell’8/02/2007 prevede che “i dati sensibili  e giudiziari individuati nel presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi”.  Nel caso in esame, dunque, i dati utilizzati nei verbali di revisione dell’accertamento sarebbero stati indispensabili rispetto alla finalità del recupero tempestivo nei confronti del doganiere (quale obbligato in solido della società importatrice) e, in ogni caso, erano stati adoperati in maniera il più possibile limitata e sintetica. Quanto, poi, all’aspetto relativo alla comunicazione di tali dati a terzi, la parte ha evidenziato come gli importatori coinvolti fossero già a conoscenza degli atti e dei fatti oggetto dell’informativa di reato e che, comunque, la menzione del procedimento penale nei processi di revisione era finalizzata ad assicurare loro il pieno e completo esercizio del diritto al contraddittorio, oltre alla facoltà di rivalersi nei confronti dello spedizioniere. Deve, infine, essere considerata, secondo la parte, la circostanza che l’autorizzazione da parte del P.M. all’utilizzo a fini amministrativi dei dati giudiziari costituisce il presupposto per assicurare la piena conformità dell’utilizzo degli stessi non solo alla normativa in materia di segreto delle indagini ma anche a quella in materia di privacy;

PRESO ATTO della reiterazione delle memorie difensive effettuata in data 11 febbraio 2019, in conformità a quanto disposto dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. 101/2018;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della parte in ordine alla violazione amministrativa contestata. L’esame della normativa di riferimento ha permesso di appurare che il trattamento dei dati giudiziari dello spedizioniere, con particolare riferimento alla loro comunicazione a terzi, non è supportata da alcuna norma di legge o di regolamento, diversamente da quanto ritenuto. Infatti, sia la normativa comunitaria (Reg. CEE 2913/1992) che la legislazione italiana in materia (Legge 25 luglio 2000 n. 213), si limitano a prevedere la responsabilità solidale dello spedizioniere nel caso di dichiarazioni doganali irregolari, di cui è o avrebbe dovuto essere a conoscenza, ma in nessun caso è prevista la possibilità di portare a conoscenza di terze parti i dati giudiziari dello spedizioniere. Tra l’altro, nel caso in esame, si evidenzia come, nel momento in cui i processi di revisione doganale furono compilati e inviati agli importatori, il procedimento penale (in cui lo spedizioniere figurava come indagato) era ancora in corso. Quanto al “Regolamento di attuazione degli artt. 20 e 21 del Codice”, adottato dall’Agenzia in data 1° aprile 2009, si osserva che questo, contrariamene a quanto ritenuto, individua, quali destinatari della comunicazione di dati giudiziari, unicamente le amministrazioni e le autorità doganali italiane ed estere ai fini delle mutua assistenza amministrativa, mentre non rientra tra le operazioni eseguibili quella dell’avvenuta comunicazione di dati giudiziari a soggetti terzi. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, deve confermarsi l’illiceità della condotta posta in essere dall’Agenzia. Infine, si osserva che l’autorizzazione da parte del P.M. all’utilizzo a fini amministrativi dei dati provenienti dal procedimento penale non costituisce un valido presupposto per la comunicazione a soggetti terzi;

RILEVATO, pertanto, che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), del Codice, ha effettuato un trattamento di dati giudiziari in assenza di una norma di legge o di regolamento che espressamente lo prevede, in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui agli artt. 21 e 22 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 10.000,00 (diecimila) per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis, del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Mario Carucci n. 71, C.F. 97210890584, di pagare la somma complessiva di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 7 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia