g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 12 giugno 2019 [9126985]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9126985]

Provvedimento del 12 giugno 2019

Registro dei provvedimenti
n. 143 del 12 giugno 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 30 luglio 2018 dal sig. XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, nei confronti di Google LLC e Microsoft Inc., con il quale il reclamante ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome di una serie di URL (411 URL a Google e 11 URL a Microsoft), rinvianti ad:

a) articoli relativi a vicende giudiziarie che hanno coinvolto il padre XX (detto “XX”), argomentando che, a causa della facile assimilazione del suo nominativo con quello del padre, egli subirebbe, per effetto di informazioni relative a quest’ultimo, “un grave danno alla reputazione e al decoro professionale”;

b) ovvero ad ulteriori articoli relativi al reclamante riguardanti, alcuni, una vicenda processuale avviata dal reclamante stesso a seguito del rifiuto del governo USA di farlo entrare in tale Paese e, altri, relativi alla sua attività imprenditoriale svolta nelle isole dei Caraibi;

CONSIDERATO che il reclamante, in particolare, ha evidenziato:

di essere uno “stimato imprenditore”, presidente e amministratore di una società immobiliare nell’isola caraibica di Sint Maarten;

di essere figlio di XX, anch’egli imprenditore attivo nel settore immobiliare e del gioco d’azzardo nell’isola caraibica di Sint Maarten, conosciuto con il soprannome di “XX” a suo tempo coinvolto in alcuni procedimenti penali in Italia per reati legati all’associazione mafiosa;

che, alla luce di questo scambio di identità, il governo USA gli ha negato l’accesso nel suo territorio per motivi di sicurezza, nell’erronea convinzione che le vicende giudiziarie associate al nominativo “XX” lo riguardassero direttamente;

che le informazioni reperibili negli URL indicati sono errate, non essendo egli stato mai oggetto di alcun procedimento giudiziario, sottolineando che la permanenza in rete degli URL relativi a queste esperienze costituisce la fonte di un danno “alla propria reputazione e al proprio decoro professionale”;

di aver inviato autonomamente a Google e a Microsoft la medesima richiesta di deindicizzazione, non accolta, avente ad oggetto gli URL in questione;

VISTE le note del 13 agosto 2018 e del 5 marzo 2019, con le quali questa Autorità ha chiesto rispettivamente a Google e a Microsoft, in qualità di titolari del trattamento, di fornire riscontro alle richieste del reclamante e di far conoscere se avessero intenzione di adeguarsi ad esse;

VISTO la nota del 7 novembre 2018 con la quale Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada ed Alberto Bellan, ha dichiarato:

relativamente agli URL indicati nella propria memoria di risposta con i numeri 3, 4, 14, 21, 26, 27, 30, 53, 54, 58, 64, 76, 77, 83, 88, 89, 93, 113, 117, 119, 120, 121, 148, 153, 157, 165, 166, 167, 171, 172, 173, 180, 191, 247, 264, 270, 338, 345, 357, 364, 370, 378, 380, 381, 383, 384, 389, 390, 391, non avendo individuato il nome del reclamante nei contenuti delle pagine, di adoperarsi per impedire che essi siano visualizzati tra i risultati di ricerca restituiti con detto nominativo;

relativamente agli URL di cui ai numeri 1, 2, da 5 a 9, 11, 12, 13, da 15 a 20, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 33,  da 37 a 52, 55, 56 57, da 59 a 63, da 65 a 74, da 78 a 82, 86, 87, 91, 94, 95, 96, 98, 103, 104, 105, da 107 a 112, 116, 118, da 122 a 125, da 127 a 131, 135, 136, 142, 145, 147, 150, 152, 154, 155, 156, da 158 a 161, 163, 164, 168, 169, 170, 174, 175, 177, 178, 179, da 181 a 186, 188, 189, 190, da 192 a 239, 241, 243, 244, 245, 250, 252, 254, 255, 262, 263, 266, 269, 271, 274, 277, 282, 284, 285, 286, 289, 290, 291, 312, 314, 316, da 320 a 323, 325, 327, 328, 330, 331, 334, 335, 336, 342, 346, 347, 355, 356, 359, 362, 363, 366, 369, 373, 374, 376, 377, 379, 382, da 385 a 389, da 392 a 411, che essi non vengono restituiti dal motore di ricerca Google a fronte di ricerche effettuate a partire dal nominativo del reclamante e pertanto andrebbe dichiarato il non luogo a provvedere;

relativamente agli URL di cui ai numeri 10, 23, 24, 28, 34, 35, 36, 75, 84, 85, 92, 97, da 99 a 102, 106, 114, 115, 126, 132, 133, 134, da 137 a 144, 146, 149, 151, 162, 187, 240, 253, 257, 261, 265, 267, 268, 272, 273, 275, 276, da 278 a 281, 283, 287, 288, 294, da 296 a 299, da 301 a 311, 315, 317, 318, 319, 326, 332, 341, 341, 344, 349, 354, 358, 360, 361, 365, 367, 368, 372, 375, che le informazioni ivi contenute riguardano un soggetto diverso dal reclamante, e che pertanto il reclamo dovrebbe ritenersi inammissibile, in quanto l’unico soggetto legittimato a richiedere l’esercizio del diritto all’oblio è colui al quale tale dato si riferisce e non soggetti a questi riferibili per assonanza o omonimia;

relativamente agli URL di cui ai numeri 90, 176, 242, 246, 248, 249, 251, 256, 258, 259, 260, 292, 293, 295, 300, 313, 324, 329, 333, 337, 339, 340, 343, 348, da 350 a 353, che essi, riportando informazioni in merito alla attività imprenditoriale del reclamante e al procedimento da questi instaurato nel 2016 davanti al Tribunale Federale di New York per via del diniego di ingresso nel territorio americano, di dover escludere la sussistenza di un diritto all’oblio per: a) evidente mancanza del requisito del trascorrere del tempo, in quanto le notizie risalgono ad un periodo compreso tra il 2012 e il 2016; b) ruolo pubblico del reclamante, quale imprenditore del settore immobiliare, alberghiero e del gioco d’azzardo; c) natura giornalistica dei contenuti in questione, relativi a notizie riportate in organi di stampa di rilevanza nazionale;

VISTA la nota del 20 marzo 2019 con la quale Microsoft, rappresentata e difesa dagli avv.ti XX, XX e XX ha dichiarato quanto segue:

- relativamente agli URL indicati nella propria memoria di risposta nelle posizioni del relativo elenco da 2 a 6 e 8 riguardanti il signor XX, detto “XX”, la richiesta non risulterebbe ammissibile, in quanto presentata da un soggetto non qualificabile come l’interessato e come tale non legittimato a richiedere il blocco dei dati relativi ad un'altra persona;

- relativamente agli URL indicati nelle posizioni 1, 7, 9, 10 e 11 che riportano notizie riguardanti la vicenda processuale avviata dal reclamante a seguito del rifiuto del governo USA di farlo entrare in tale Paese, la richiesta non sarebbe fondata, in quanto essi conterrebbero informazioni aggiornate su vicende processuale recenti e di interesse pubblico;

RILEVATO, preliminarmente, rispetto a quanto sopra rappresentato che:

- come comunicato da Google alle autorità di controllo europee, il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del proprio motore di ricerca da parte degli utenti risulta direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- la competenza del Garante a trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente risulta pertanto fondata sull’applicazione dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, in quanto la società è stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

- diversamente da Google, Microsoft risulta aver individuato il proprio stabilimento principale in Irlanda ai sensi dell’art. 4 lett. f) del Regolamento anche per il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del suo motore di ricerca Bing;

- ciò nondimeno, il suddetto trattamento nella circostanza incide in modo sostanziale sull'interessato in quanto cittadino italiano, tant’è che Microsoft ha apprezzabilmente ritenuto di collaborare con questa Autorità;

- per tali ragioni, si ritiene che sussistano i presupposti per considerare il presente caso a valenza nazionale e conseguentemente pronunciarsi anche nei confronti di detta società ai sensi dell’art. 56, par. 2, del Regolamento, pur reputando opportuno nell’attuale fase iniziale di funzionamento del meccanismo di cooperazione e coerenza di cui agli artt. 60 ss. del Regolamento, disporre la trasmissione del presente provvedimento all’Autorità di protezione dei dati irlandese in qualità di Autorità capofila, subordinandone l’efficacia, relativamente a Microsoft, al pervenire del relativo nulla-osta;

PRESO ATTO, dunque, con riguardo agli URL indicati nella memoria di risposta di Google con i numeri 3, 4, 14, 21, 26, 27, 30, 53, 54, 58, 64, 76, 77, 83, 88, 89, 93, 113, 117, 119, 120, 121, 148, 153, 157, 165, 166, 167, 171, 172, 173, 180, 191, 247, 264, 270, 338, 345, 357, 364, 370, 378, 380, 381, 383, 384, 389, 390, 391, di quanto affermato dal titolare del trattamento nella nota del 7 novembre 2018, e ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, non ci siano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti;

PRESO ATTO che gli URL indicati nella medesima memoria con i numeri da 1, 2, da 5 a 9, 11, 12, 13, da 15 a 20, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 33,  da 37 a 52, 55, 56 57, da 59 a 63, da 65 a 74, da 78 a 82, 86, 87, 91, 94, 95, 96, 98, 103, 104, 105, da 107 a 112, 116, 118, da 122 a 125, da 127 a 131, 135, 136, 142, 145, 147, 150, 152, 154, 155, 156, da 158 a 161, 163, 164, 168, 169, 170, 174, 175, 177, 178, 179, da 181 a 186, 188, 189, 190, da 192 a 239, 241, 243, 244, 245, 250, 252, 254, 255, 262, 263, 266, 269, 271, 274, 277, 282, 284, 285, 286, 289, 290, 291, 312, 314, 316, da 320 a 323, 325, 327, 328, 330, 331, 334, 335, 336, 342, 346, 347, 355, 356, 359, 362, 363, 366, 369, 373, 374, 376, 377, 379, 382, da 385 a 389, da 392 a 411, come affermato da Google, con dichiarazione della quale l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”), non risultano visibili in associazione al nominativo del reclamante, e ritenuto, pertanto, che, anche in tal caso, non vi siano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti;

RITENUTO che la richiesta di rimozione degli URL indicati nella memoria di Google con i numeri 10, 23, 24, 28, 34, 35, 36, 75, 84, 85, 92, 97, da 99 a 102, 106, 114, 115, 126, 132, 133, 134, da 137 a 144, 146, 149, 151, 162, 187, 240, 253, 257, 261, 265, 267, 268, 272, 273, 275, 276, da 278 a 281, 283, 287, 288, 294, da 296 a 299, da 301 a 311, 315, 317, 318, 319, 326, 332, 341, 341, 344, 349, 354, 358, 360, 361, 365, 367, 368, 372, 375, e nella memoria di Microsoft nelle posizioni da 2 a 6 e 8 non possa essere accolta, in quanto le informazioni cui essi rimandano non sono riconducibili al reclamante, bensì ad altro soggetto, unico eventualmente titolato a formulare simili istanze

RITENUTO che, con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL indicati nella memoria di risposta di Google con i numeri 90, 176, 242, 249, 251, 258, 259, 295, 313, 333, 340, 343, da 350 a 353 il reclamo appaia infondato, in quanto da un esame dei loro contenuti è emerso che le notizie in essi riportate si riferiscono all’attività imprenditoriale svolta nelle isole dei Caraibi dal reclamante e, in taluni casi, dal padre XX e che pertanto, in relazione ad essi sussiste l’interesse pubblico alla conoscenza anche in considerazione dell’attività imprenditoriale svolta dal reclamante stesso

RITENUTO che, con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL indicati nella memoria di Google con i numeri 246, 248, 256, 260, 292, 293, 300, 324, 329, 337, 339, 348, e nella memoria di Microsoft nelle posizioni 1, 7, 9, 10 e 11, il reclamo debba essere ritenuto fondato, in ragione del fatto che gli articoli si riferiscono a una vicenda priva di interesse pubblico e risalente a oltre tre anni or sono, ossia all’azione intrapresa dal ricorrente per contestare il diniego di accesso negli Stati Uniti d’America, dovuto, a suo avviso, alla confusione tra il proprio nominativo e quello del padre

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, per le ragioni di cui in premessa:

a) prende atto, con riguardo agli URL indicati nella memoria di riscontro di Google con i numeri 3, 4, 14, 21, 26, 27, 30, 53, 54, 58, 64, 76, 77, 83, 88, 89, 93, 113, 117, 119, 120, 121, 148, 153, 157, 165, 166, 167, 171, 172, 173, 180, 191, 247, 264, 270, 338, 345, 357, 364, 370, 378, 380, 381, 383, 384, 389, 390, 391, di quanto affermato dal titolare del trattamento, e, pertanto, non ritiene, nel caso di specie, che ci siano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti;

b) prende atto, con riguardo agli URL indicati nella memoria di Google con i numeri 1, 2, da 5 a 9, 11, 12, 13, da 15 a 20, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 33,  da 37 a 52, 55, 56 57, da 59 a 63, da 65 a 74, da 78 a 82, 86, 87, 91, 94, 95, 96, 98, 103, 104, 105, da 107 a 112, 116, 118, da 122 a 125, da 127 a 131, 135, 136, 142, 145, 147, 150, 152, 154, 155, 156, da 158 a 161, 163, 164, 168, 169, 170, 174, 175, 177, 178, 179, da 181 a 186, 188, 189, 190, da 192 a 239, 241, 243, 244, 245, 250, 252, 254, 255, 262, 263, 266, 269, 271, 274, 277, 282, 284, 285, 286, 289, 290, 291, 312, 314, 316, da 320 a 323, 325, 327, 328, 330, 331, 334, 335, 336, 342, 346, 347, 355, 356, 359, 362, 363, 366, 369, 373, 374, 376, 377, 379, 382, da 385 a 389, da 392 a 411 di quanto affermato dal titolare del trattamento, e, pertanto, non ritiene, nel caso di specie, che ci siano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti;

c) dichiara il reclamo infondato con riguardo agli URL indicati nella memoria di Google con i numeri 10, 23, 24, 28, 34, 35, 36, 75, 84, 85, 92, 97, da 99 a 102, 106, 114, 115, 126, 132, 133, 134, da 137 a 144, 146, 149, 151, 162, 187, 240, 253, 257, 261, 265, 267, 268, 272, 273, 275, 276, da 278 a 281, 283, 287, 288, 294, da 296 a 299, da 301 a 311, 315, 317, 318, 319, 326, 332, 341, 341, 344, 349, 354, 358, 360, 361, 365, 367, 368, 372, 375, e nella memoria di Microsoft nelle posizioni da 2 a 6 e 8;

d) dichiara il reclamo infondato con riguardo agli URL, indicati nella memoria di Google con i numeri 90, 176, 242, 249, 251, 258, 259, 295, 313, 333, 340, 343, da 350 a 353;

e) dichiara il reclamo fondato con riguardo agli ulteriori Url indicati nella memoria di Google con i numeri 246, 248, 256, 260, 292, 293, 300, 324, 329, 337, 339, 348, e nella memoria di Microsoft nelle posizioni 1, 7, 9, 10 e 11, e, per l’effetto, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. c) e g) del Regolamento, ingiunge a Google LLC e a Microsoft Corporation di rimuovere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL medesimi quali risultati, anche delle versioni europee, di una ricerca effettuata in associazione al cognome dell’interessato;

f) dispone la trasmissione del presente provvedimento all’Autorità di protezione dei dati irlandese in qualità di Autorità capofila per i trattamenti effettuati da Microsoft per le valutazioni di competenza e subordina l’efficacia del presente provvedimento nei confronti di detto titolare, alla ricezione del necessario nulla-osta da parte della stessa;

Il Garante, ai sensi dell’art. 157 del Codice, chiede a:

- Google LLC, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto;

- Microsoft Inc., entro trenta giorni dalla data di ricezione del nulla-osta da parte dell’Autorità di protezione dati irlandese, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto.

Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e 83, par. 5, lett. e) del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 12 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia