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Archiviazione del procedimento sanzionatorio - 19 marzo 2019 [9161638]

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[doc. web n. 9161638 ]

Archiviazione del procedimento sanzionatorio - 19 marzo 2019

Registro dei provvedimenti
n. 85 del 19 marzo2019

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO che l’Ufficio del Garante, con atto n. XX del 20 aprile 2018 (notificato in pari data mediante posta elettronica certificata), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato alla XX (di seguito “la XX” o “l'XX”), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in XX, XX, via XX, XX, la violazione prevista dagli artt. 19, comma 3, 162, comma 2-bis, e 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”) nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d. lg. n. 101/2018;

RILEVATO che dall’esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa è emerso, in sintesi, quanto segue:

- in data 29 marzo 2016 è pervenuta all’Autorità una segnalazione con la quale si lamentava un illecito trattamento di dati personali da parte della XX in relazione alla pubblicazione sul sito web dell’XX, nella sezione denominata “Autorità trasparente”, sottosezione “Anticorruzione”, di una lettera di suggerimenti e proposte, inviata da un cittadino il 15 gennaio 2016, in occasione dell’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) della XX;

- la lettera di cui sopra era stata pubblicata integralmente, riportando quindi il nome e cognome del cittadino che l’aveva redatta, oltre ad altre informazioni personali del medesimo;

- con riferimento a tale pubblicazione la XX, con nota del 22 febbraio 2017, ha rappresentato che “nella nota contenente le osservazioni non sono contenute informazioni univocamente identificabili del segnalante, eccedenti il nome e cognome, che come tali possono essere riferibili ad altre persone. Il dato personale è una informazione specifica su un soggetto che porta ad escludere dalla definizione la sola combinazione di nome e cognome di una persona. La presentazione di osservazioni rappresenta, peraltro, un’attività di controllo civico che può essere definita come virtuosa e non idonea in astratto ad arrecare danno. Non sono state emanate direttive precise, a livello nazionale, in riferimento al rapporto, non scontato, fra la disciplina della tutela dei dati personali e la disciplina della partecipazione democratica nell’ambito del procedimento di consultazione sull’aggiornamento annuale del PTPC, né sono previste indicazioni su come gestire i casi di istanze partecipative e le relative implicazioni. Se da un lato, infatti, il controllo civico dei cittadini sull’operato delle Pubbliche Amministrazioni rappresenta lo strumento principale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, dall’altro lato la mancata pubblicazione delle osservazioni dei cittadini può comportare, di fatto, una limitazione delle opportunità di partecipazione civica e di conoscibilità dei fatti.”;

- a conclusione dell’istruttoria sul caso, comunicata alle parti a seguito di un supplemento istruttorio, in data 1° febbraio 2018, il Dipartimento libertà pubbliche e sanità dell’Ufficio del Garante rappresentava che “nel caso sottoposto all’attenzione di questa Autorità si ricorda che il PNA 2016 […] non prevede la pubblicazione della nota integrale del segnalante con le relative osservazioni, ma solo la pubblicazione sintetica e comprensibile degli atti, anche istruttori al fine di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate” e che “allo stato della documentazione esaminata, della normativa vigente e tenuto conto delle dichiarazioni fornite, risulta accertato che codesta XX ha effettuato una diffusione dei dati personali in assenza di un idoneo presupposto normativo, in quanto non prevista da una norma di legge o di regolamento, in violazione dell’art. 19, comma 3, del Codice”;

- sulla scorta degli atti del procedimento, l’Ufficio ha contestato alla XX, quale titolare del trattamento, la violazione di cui agli artt. 19, comma 3, 162, comma 2-bis, e 167 del Codice, per aver effettuato una diffusione di dati personali in assenza delle idonee basi giuridiche;

RILEVATO che con il citato atto del 20 aprile 2018 è stata contestata alla XX la sopra richiamata violazione;

PRESO ATTO che la XX non ha provveduto al pagamento in misura ridotta, come evidenziato dal rapporto redatto ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981;

LETTI gli scritti difensivi del 15 maggio 2018 e del 13 febbraio 2019, questi ultimi inviati in base a quanto disposto dall’art. 18, comma 4, del d. lg. n. 101/2018, nei quali si rappresenta che:

- “Nella contestazione si asserisce che l’accertamento trae origine da una segnalazione pervenuta in data 29 marzo 2016. Si rileva che, ai sensi del “Regolamento n. 1/2007 del Garante concernente le procedure interne all'Autorità aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti demandati al Garante per la protezione dei dati personali - 14 dicembre 2007”, l’istruttoria preliminare deve essere avviata entro tre mesi e conclusa entro sei mesi, estesi a nove nei casi complessi che richiedono approfondimenti (artt. 10 ed 11 - se trattato come reclamo- o artt. 13 e 14 - se trattato come segnalazione). Si eccepisce sia la mancata formale comunicazione di avvio del procedimento, necessaria ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento (nonché della Legge n. 241/1990), che la tardività sia della prima richiesta di informazioni, effettuata con nota del Dipartimento Libertà pubbliche e sanità del 27 gennaio 2017, sia della chiusura di istruttoria preliminare, avvenuta in data 2 febbraio 2018.”;

- “Si osserva preliminarmente che la consultazione pubblica è un atto dovuto e che, con riferimento ad essa, le disposizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013, adottato con delibera Civit n. 72/2013 prescrivono quanto segue “L’esito delle consultazioni deve essere pubblicato sul sito internet dell’amministrazione e in apposita sezione del P.T.P.C., con indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione.”. La formulazione testuale sopra riportata, contenuta nel punto B.1.1.7 dell’Allegato 1 non lascia margini interpretativi utilizzando l’espressione “soggetti coinvolti”.  L’Amministrazione XX ha agito nella convinzione della liceità del trattamento ritenendo che fosse dovuta la pubblicazione del nome e cognome dei cittadini che hanno partecipato alla definizione del PTPCT. Fornire il proprio contributo rappresenta infatti un comportamento virtuoso e la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) raccomanda più volte, negli aggiornamenti al PNA, di stimolare la partecipazione democratica da parte dei cittadini”.

- “Si rappresenta, poi, che nel 2016 è intervenuta una modifica delle indicazioni in merito alle procedure di consultazione per cui attualmente il PNA prevede che l’ente curi la “pubblicazione sintetica e comprensibile degli atti, anche istruttori al fine di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate”. A seguito di tale modifica l’Amministrazione XX ha assunto un nuovo orientamento e non ritiene più doveroso pubblicare nome e cognome dei soggetti che presentano osservazioni, limitandosi a riportarne il contenuto nel documento istruttorio della deliberazione di approvazione del PTPCT. La pubblicazione oggetto della contestazione era stata però effettuata in vigenza del PNA 2013”;

PRESO ATTO che alcune delle argomentazioni addotte dalla XX sono fondate e, pertanto,  idonee a determinare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di cui in premessa.

CONSIDERATA la previsione, nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) vigente all’epoca, della obbligatoria pubblicazione degli esiti delle consultazioni pubbliche effettuate dalle Amministrazioni chiamate a redigere il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC);

RITENUTA, pertanto, l’infondatezza della contestazione di cui in premessa e ravvisata la necessità di disporre, conseguentemente, l’archiviazione del relativo procedimento  sanzionatorio;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

DISPONE

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato, nei confronti della XX, relativo alla contestazione della violazione amministrativa di cui all’art. 19, comma 3, del Codice, nei termini di cui in motivazione.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 19 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia