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Estinzione del procedimento sanzionatorio - 19 marzo 2019 [9161726]

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[doc. web n. 9161726]

Estinzione del procedimento sanzionatorio - 19 marzo 2019

Registro dei provvedimenti
n. 67 del 19 marzo 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,  recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d’ora innanzi “Codice”);

VISTO il D.lgs. 101 del 10 agosto 2018 recante le “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il “Regolamento”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga le direttive 95/46/CE)” e, in particolare, l’art. 18, riguardante la “Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali” alla quale hanno diritto di accedere i trasgressori nei confronti dei quali penda un procedimento sanzionatorio non ancora definito alla data del 25 maggio 2018;

RILEVATO che il Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità di questa Autorità ha esaminato un reclamo, presentato in data 18 agosto 2015, con il quale veniva lamentata la diffusione di dati personali, anche giudiziari, del reclamante, contenuti, in particolare, in alcuni atti (provvedimento sindacale del 24 ottobre 2014 n.77 e deliberazioni della Giunta Municipale, rispettivamente, del 19 settembre 2013 n.179, del 2 ottobre 2013 n.188 e del 22 aprile 2015 n.80) pubblicati dal Comune di Pozzallo, con sede legale in Pozzallo (RG), Piazza Municipio n.1 – C.F. 00170330880 (d’ora innanzi il “Comune”), sul proprio sito web;  

VISTA la nota prot. n.15872/121508 del 24 maggio 2018 con la quale il Dipartimento sopra citato, accertato che la pubblicazione integrale dei provvedimenti sopra indicati sul sito web del Comune ha determinato una diffusione di dati personali, anche di natura giudiziaria, in violazione dell’art. 19, comma 3, del Codice, nonché delle specifiche garanzie per il trattamento dei dati giudiziari da parte dei soggetti pubblici previste dagli artt. 20 e 21 del medesimo Codice, non ha, tuttavia, ravvisato - pur a fronte della condotta illecita posta in essere - gli estremi per promuovere l'adozione di un provvedimento prescrittivo o inibitorio del Collegio, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera d e 13, comma 4, del regolamento interno n. 1/2007 del 14 dicembre 2007 (doc. web n. 1477480 rintracciabile in www.garanteprivacy.it); ciò, in considerazione del fatto che tale condotta aveva esaurito i suoi effetti, in quanto alla data del 24 maggio 2018, risultava che “ (…) i documenti oggetto di reclamo (…) (erano) stati rimossi dall’albo pretorio online e dalle aree del sito web istituzionale dedicate alle “Deliberazioni di Giunta” e ai “Provvedimenti Sindacali” oppure sono stati resi ivi disponibili oscurando però il nominativo del reclamante e degli altri soggetti imputati (…)”. L’Ufficio, inoltre, con tale nota ha comunicato al Comune che, sulla base degli atti dell'istruttoria, in relazione alla suddetta accertata condotta illecita, si riservava di “(…) verificare in ogni caso i presupposti per contestare la relativa violazione amministrativa con un eventuale autonomo procedimento sanzionatorio";

VISTO l’atto prot. n. 19284/101118 del 26 giugno 2018 con cui è stata contestata al Comune di Pozzallo la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 e, in tal caso, la violazione degli artt. 19, 20 e 21 del medesimo Codice, “ (…) per aver diffuso, tramite il proprio sito web istituzionale, in assenza di idonei presupposti di legge, per il periodo superiore a quindici giorni di pubblicazione previsti dalla normativa di settore, dati personali, anche di natura giudiziaria, del reclamante e di soggetti terzi (…)”, informando, altresì, la parte della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO che dal rapporto amministrativo prot. n. 34274/101118 del 22 novembre 2018, predisposto dall’Ufficio ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 26 luglio 2018, formulati ai sensi dell’art. 18 della legge n.689/1981 con riferimento alla contestazione di cui al sopra citato atto n. 19284/101118 del 26 giugno 2018, con i quali il Comune ha chiesto l’audizione presso il Garante e l’archiviazione del procedimento sanzionatorio,  ritenendo  “ (…) sussistente la carenza e l’erroneità dei presupposti e la conseguente insussistenza di qualsivoglia elemento che integri il contestato addebito di violazione degli artt. 19, comma 3, 20 e 21 del D.Lgs. n.196/2003 (…)”. Ciò, prospettando come inconferenti i citati artt. 19, comma 3, e 20 del Codice (il primo perché attinente a dati personali diversi da quelli giudiziari e il secondo perché riguardante principi applicabili ai dati sensibili),   nonché evidenziando che la divulgazione via web dei dati personali oggetto di contestazione è avvenuta, come già rappresentato dalla parte in sede di accertamento ispettivo, “(…) in esecuzione di adempimento di pubblicazione reso obbligatorio dalla legge (…)”.

LETTO il verbale di audizione del 5 marzo 2019, svolta ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, nel corso della quale la parte, ribadendo quanto già dichiarato nelle memorie difensive, ha richiesto in subordine, rispetto alla domanda in via principale avanzata negli scritti difensivi, l’applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale ridotto ai sensi dell’art. 164-bis, comma 1, del Codice in considerazione della mancanza di dolo o colpa da parte del legale rappresentante del Comune, nonché della pendenza del piano di riequilibrio finanziario in cui si trova l’ente comunale;

RITENUTO che le argomentazioni addotte, rivolte a dimostrare l’infondatezza di quanto contestato non risultano idonee a determinare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio. Infatti, la contestata violazione degli artt. 19, comma 3, 20 e 21 del Codice, costituente un trattamento illecito di dati ai sensi dell’art. 167 del medesimo Codice, risulta corretta per i motivi seguenti. Quanto alla accertata inosservanza dell’art. 19, comma 3, del Codice, ritenuto dalla parte inconferente in quanto non applicabile ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari, si fa presente che in tale vicenda è stata accertata anche una diffusione di dati diversi da quelli giudiziari, posta in essere attraverso la pubblicazione online di dati e informazioni personali del reclamante e di altri soggetti per un periodo superiore ai 15 giorni previsti dalla normativa di settore (art. 124, comma 1, del d.lgs. 267/2000). Quanto alla non conferente applicazione al caso in esame, secondo la parte, dell’art. 20 del Codice - poiché riguardante principi applicabili ai dati sensibili - si evidenzia la correttezza della contestata violazione di tale norma sulla base del richiamo previsto dal comma 2, dell’art. 21, il quale stabilisce che “le disposizioni di cui all’art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari”.

In relazione, poi, alla prospettata convinzione di aver tenuto la condotta oggetto di contestazione “(…) in esecuzione di adempimento di pubblicazione reso obbligatorio dalla legge (…)”, si rinvia alla citata nota prot. 15875/101118 del 24 maggio 2018 con la quale l’Ufficio del Garante ha definito ed accertato la violazione contestata. In particolare, nel punto n. 2) di tale nota si annovera una serie di norme applicabili al caso in questione - alcune delle quali già richiamate dalla parte, nel corso dell’accertamento, a fondamento della convinzione della liceità della propria condotta - nelle quali non sussiste alcun presupposto che legittimi la pubblicazione dei dati giudiziari in chiaro, né la pubblicazione dei dati e delle informazioni personali oltre i 15 giorni previsti dalla normativa di settore sopra citata. Infatti, “La disciplina di settore in materia di pubblicazione degli atti degli enti locali, applicabile alla fattispecie in esame, prevede invece che “Tutte le deliberazioni del Comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge” (art. 124, comma 1, del d.lgs. 18/8/2000 n. 267)”. Inoltre, “La normativa nazionale di settore in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33 del 14/3/2013, contrariamente a quanto affermato da codesto Comune, non prevede la pubblicazione delle determinazioni e dei relativi allegati con dati giudiziari in chiaro, oggetto del reclamo”. 

Inoltre, in merito alla ipotizzata mancanza dell’elemento psicologico, si fa presente che, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426), è necessario che la buona fede o, nei termini di cui all’art. 3 della legge 689/1981, l’errore, affinché siano scusabili, si fondino su un elemento positivo, estraneo all’agente e idoneo a determinare in lui la convinzione della liceità del suo comportamento. Tale elemento positivo deve risultare non ovviabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza. Il Comune, in qualità di titolare del trattamento e in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali era tenuto, diligentemente, a conoscere le norme applicabili nella materia di cui si tratta, nonché la relativa interpretazione e quindi, principalmente, a conoscere e osservare il divieto di diffusione di dati personali, anche giudiziari in carenza di idoneo presupposto giuridico che lo consentisse.

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del medesimo Codice, tra cui gli artt. 19 e 20 e 21, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

PRESO ATTO della rappresentata pendenza del piano di riequilibrio finanziario in cui si trova l’ente comunale per cui la parte ha richiesto l’applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale ridotto ai sensi dell’art. 164-bis, comma 1, del Codice;

RITENUTO di ravvisare le condizioni per l’applicazione della suddetta diminuente, in ragione dell’avvenuta rimozione o anonimizzazione dei provvedimenti contestati, prima della definizione del procedimento relativo al reclamo;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura minima di euro 10.000,00 (diecimila) per la violazione degli artt. 19 e 20 e 21 Codice;

TENUTO CONTO che il Comune ha ritenuto erroneamente di potersi avvalere della facoltà di definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali di cui al citato art. 18 del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, atteso che tale articolo, al comma 1, prevede che possano essere oggetto di definizione agevolata i soli procedimenti sanzionatori avviati, con la notifica del verbale di contestazione, in data antecedente al 25 maggio 2018. Nel caso in questione, la violazione è stata accertata con verbale di contestazione del 26 giugno 2018, dunque successivamente alla data del 25 maggio 2018 di applicazione del Regolamento e, pertanto,  il procedimento non poteva essere definito in via agevolata ai sensi del sopra citato art. 18 del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101; 

PRESO ATTO della copia del mandato di pagamento n. 3424 del 18 dicembre 2018 con il quale il Comune di Pozzallo ha versato la somma di euro 4.000,00 (quattromila) in considerazione della erronea convinzione di poter fruire della procedura di definizione agevolata di cui al sopra citato art. 18 del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101;

CONSIDERATO che l’importo della sanzione - quantificato, in applicazione della diminuente di cui all’articolo 164-bis, comma 1, del Codice, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila) – è stato già versato dal Comune per i motivi suddetti;

PRESO ATTO dell’estinzione del procedimento sanzionatorio;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO’ PREMESSO

dichiara l’estinzione del procedimento sanzionatorio avviato, con la contestazione di cui in premessa, nei confronti del Comune di Pozzallo con sede legale in Pozzallo (RG), Piazza Municipio n.1 – C.F. 00170330880, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 19 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia