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Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante disposizioni in materia di "Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232" - 31 ottobre 2019 [9175238]

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[doc. web n. 9175238]

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante disposizioni in materia di "Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232" - 31 ottobre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 197 del 31 ottobre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127” (art. 1, comma 540), e che “con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria” (art. 1, comma 543);

Visto lo schema di predetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui all’art. 1, comma 543, della legge 232 del 2016, da adottarsi d’intesa con l’Agenzia delle entrate, in corso di perfezionamento e sottoposto all’attenzione preliminare del Garante con la nota del 26 ottobre 2019, nel quale, al fine di attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design, art. 25 del Regolamento), viene previsto che, ai fini della partecipazione alla c.d. lotteria dei corrispettivi, i contribuenti comunichino agli esercenti, al momento dell’acquisto, un c.d. codice lotteria, pseudonimo del proprio codice fiscale, e che tale codice lotteria venga rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli su richiesta degli interessati;

Vista la richiesta di parere dell’Agenzia delle entrate, del 30 ottobre 2019, sullo schema di provvedimento del Direttore, recante “Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”, che, al fine di dare avvio alla predetta lotteria dal 1° gennaio 2020, individua gli strumenti e le modalità mediante cui gli esercenti devono effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;

Considerato che, al fine di consentire gli aggiornamenti tecnici sui registratori telematici e sui server RT (di seguito, indistintamente, registratori telematici), necessari ad avviare, a partire dal 1° gennaio 2020, la trasmissione dei dati delle singole operazioni commerciali per l’attuazione della lotteria (in base al tracciato record allegato allo schema in esame), l’Agenzia ha rappresentato l’urgenza di adottare il predetto provvedimento;

Rilevato che lo schema in esame tiene conto delle interlocuzioni intercorse con i rappresentati dell’Agenzia delle entrate al fine di individuare le opportune garanzie, per rendere conforme al Regolamento il trattamento effettuato per la realizzazione della lotteria dei corrispettivi;

Considerato che l’utilizzo del codice lotteria costituisca un’efficace misura di garanzia, fermo restando che i dati oggetto di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, seppur sottoposti a pseudonimizzazione, debbono essere considerati come dati personali in quanto rappresentano informazioni su persone fisiche identificabili (cfr. cons. 26, e art. 4, punti 1) e 5), del Regolamento);

Considerato, altresì, che nella richiesta di parere, alla luce dell’urgenza rappresentata, l’Agenzia ha comunicato che sono in fase di revisione le specifiche tecniche relative al provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate del 28 ottobre 2016, recante la “Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127”, adottato senza sentire il Garante, e che tali specifiche saranno successivamente sottoposte al parere del Garante;

Rilevato che, quindi, il presente parere è riferito unicamente all’individuazione dei dati da trasmettere, all’Agenzia delle entrate, da parte degli esercenti ai fini della lotteria e delle relative modalità di comunicazione, oggetto dello schema di provvedimento in esame, rinviando a un successivo esame i necessari approfondimenti sulla disciplina dei registratori telematici di cui al citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate del 28 ottobre 2016, con particolare riferimento al trattamento dei dati conservati nella c.d. memoria permanente dei registratori telematici presso gli esercenti;

Ritenuto che, pertanto, per i profili di competenza, sullo schema di provvedimento in esame non vi sono rilievi da formulare;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 36, § 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante disposizioni in materia di “Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.

Roma, 31 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9175238
Data
31/10/19

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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