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Provvedimento del 9 aprile 2020 [9433221]

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[doc. web n. 9433221]

Provvedimento del 9 aprile 2020

Registro dei provvedimenti
n. 72 del 9 aprile 2020

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTA la segnalazione presentata al Garante in data 17 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 144 del Codice, dalla signora XX, nei confronti de “La Provincia di Cremona”, con cui l’interessata ha lamentato la pubblicazione, nella versione digitale del suddetto quotidiano, dell’articolo del XX 2019 “XX” relativo all’udienza tenutasi davanti al GUP per truffa sul luogo di lavoro a carico suo e di altri otto dipendenti dell’XX;

CONSIDERATO che l’interessata ha, in particolare:

lamentato che la pubblicazione delle complete generalità degli imputati, sarebbe avvenuta in violazione del principio di essenzialità dell’informazione e, conseguentemente, dell’art. 8, lettere a) e b), del testo unico dei doveri del giornalista (approvato dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016) e dell’art. 27, comma 2, della Costituzione, poiché si tratterebbe di dati non essenziali;

chiesto, con riferimento all’articolo di cui sopra, di ordinare al titolare o al responsabile del trattamento la cancellazione dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, ovvero di imporre agli stessi una limitazione provvisoria o definitiva del trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento;

PRESO ATTO preliminarmente che l’atto introduttivo del presente procedimento, nonostante sia stato rubricato dall’interessata come “segnalazione”, presenta tutti i requisiti formali e sostanziali del reclamo di cui agli artt. 77 del Regolamento e 142 ss. del Codice e ritenuto pertanto di assumerlo in trattazione come tale;

VISTA la nota dell’8 novembre 2019 con la quale questa Autorità ha chiesto alla Società Editoriale S.E.C. S.p.A., titolare del trattamento in quanto editrice de “La Provincia di Cremona”, di fornire riscontro alle richieste dell’interessata e di far conoscere se vi fosse l’intenzione di adeguarsi ad esse;

VISTO il riscontro pervenuto in data 21 novembre successivo con cui detto titolare, ha dichiarato che:

- i fatti riferiti dall'articolo in questione hanno avuto ampia risonanza mediatica anche a livello nazionale, e gli stessi sono stati riportati, nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione, dopo l'avviso di chiusura delle indagini preliminari, in una fase processuale non più coperta dal segreto istruttorio;

- gli stessi sono stati riportati anche nel rispetto del principio di non colpevolezza e dell'art. 8 lett. a) del Testo unico dei doveri del giornalista secondo cui "In caso di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate on line";

VISTA la nota del 24 novembre 2019 con la quale l’interessata ha ribadito le proprie doglianze, evidenziando, in particolare, l’intervenuta sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste, pronunciata dal GUP in data 6 novembre u.s., che mostrerebbe l’eccesso della “gogna mediatica” alla quale sarebbe stata sottoposta;

VISTA la nota dell’Autorità del 20 dicembre 2019 con la quale è stato comunicato alla Società Editoriale Cremonese S.E.C. S.p.A. l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, ponendo in evidenza l’intervenuta assoluzione dell’interessata;

VISTA la memoria difensiva pervenuta in data 17 gennaio 2020, con cui il titolare, pur rappresentando che l’articolo oggetto di contestazione è contenuto non nell’edizione on line del quotidiano “La Provincia di Cremona”, bensì nell’edizione digitale, definita “copia replica digitale” (non indicizzata e consultabile esclusivamente dai soggetti che hanno acquistato l’abbonamento, la quale dovrebbe essere insuscettibile di modifiche o di aggiornamenti), ha dichiarato l’intenzione di provvedere ad effettuare l’aggiornamento dell’articolo in contestazione inserendo la seguente postilla: “L’aggiornamento della vicenda processuale è rinvenibile sull’edizione del XX 2019, pag. XX”;

CONSIDERATO che la fattispecie in esame va inquadrata nell’ambito della disciplina relativa al trattamento di dati personali effettuato per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero al quale si applica l’art. 5, par. 1, lett. a) e d), del Regolamento, che enuncia il principio generale di liceità e correttezza del trattamento dei dati, affermando che i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO quando disposto dagli artt. 136 − 139 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e dalle “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” (pubblicate in G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3 - di seguito “Regole deontologiche”), di cui all’art. 139 del Codice medesimo.

CONSIDERATO che:

- in base all’art. 137, comma 1, del Codice i dati particolari di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento possono essere trattati anche senza il consenso dell’interessato, purché nel rispetto delle Regole deontologiche sopramenzionate;

- il medesimo art. 137, comma 3, individua come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità descritte il rispetto del principio dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

- le citate Regole deontologiche individuano poi i presupposti in base ai quali possono essere trattati i dati personali, il cui rispetto costituisce «condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento» medesimo (art. 2-quater, comma 4, del Codice) e in particolare gli artt. 5 e 6 richiamano e il parametro di “essenzialità dell’informazione” e ne specificano il contenuto;

- il requisito della “essenzialità dell’informazione” è richiamato anche con riferimento alle cronache relative a procedimenti penali (art. 12 delle regole deontologiche cit.) e, alla luce di esso, questa Autorità ha più volte precisato che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali il procedimento è instaurato non è preclusa dall’ordinamento vigente e va inquadrata nell’ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini sull’attività di giustizia;

- pertanto le testate giornalistiche, allorché – come nel caso di specie – si limitino a riportare una notizia di interesse pubblico, quale è certamente quella relativa ad un’indagine penale in corso, anche fornendo alcuni dati identificativi dei presunti responsabili, si muovono nei confini consentiti dalle diposizioni sopra citate;

- tuttavia, al fine di tutelare l'identità sociale del soggetto cui afferisce la notizia di cronaca, specie ove riguardi vicende di rilievo penale, la testata deve garantire al medesimo l’aggiornamento della notizia, dando conto dell’evoluzione della vicenda, con riferimento agli elementi che possano completare o addirittura mutare il quadro sorto a seguito della notizia originaria;

- in base a quanto affermato dalla giurisprudenza (Cassazione civile, sez. III, sentenza del 5 aprile 2012, n. 5525), tale necessario aggiornamento spetta al titolare del trattamento, perciò “richiedendosi la predisposizione di sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza nel caso di un seguito e di uno sviluppo della notizia”;

- nel caso di specie, il titolare del trattamento ha dichiarato l’intenzione di adottare misure idonee ad aggiornare l’articolo oggetto della segnalazione, nella c.d. “copia replica digitale”, così conformandosi a quanto richiesto dall’art. 5, par. 1, lett. a) e d), del Regolamento;

RITENUTO, pertanto, di:

- dover considerare infondate le richieste di cancellazione e di limitazione del trattamento relativamente ai dati personali dell’interessata rispetto all’articolo in questione;

- prendere comunque atto della dichiarazione del titolare di disporre l’aggiornamento del medesimo articolo alla luce dell’intervenuta sentenza di assoluzione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

- prende atto di quanto dichiarato dal titolare del trattamento con riguardo all'intenzione di adottare misure idonee ad aggiornare l’articolo in esame, e ritiene pertanto che, con riguardo ad esso, non vi siano gli estremi per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

- dichiara il reclamo infondato con riguardo alle restanti richieste per i motivi esposti in premessa.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 9 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia