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Provvedimento del 9 aprile 2020 [9434473]

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[doc. web n. 9434473]

Provvedimento del 9 aprile 2020

Registro dei provvedimenti
n. 73 del 9 aprile 2020

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE la segnalazione presentata, ai sensi dell’art. 144 del Codice al Garante in data 17 ottobre 2019 dalla signora XX nei confronti del quotidiano “Cremona Oggi”, con cui l’interessata ha lamentato la pubblicazione, all’interno del sito internet www.cremonaoggi.it, dell’articolo del XX 2019: “XX”, relativo all’udienza tenutasi davanti al GUP, nella medesima data, per truffa sul luogo di lavoro a carico suo e di altri otto dipendenti dell’XX;

CONSIDERATO che l’interessata ha, in particolare:

lamentato che la pubblicazione, nell’articolo in esame, delle complete generalità degli imputati sarebbe avvenuta in violazione del principio di essenzialità dell’informazione e, conseguentemente, dell’art. 8, lettere a) e b), del Testo unico dei doveri del giornalista (approvato dal Consiglio dell’Ordine dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016) e dell’art. 27, comma 2, della Costituzione, poiché si tratterebbe di dati non essenziali;

rappresentato di aver previamente esercitato il diritto di cui agli artt. 15 e 22 del Regolamento senza aver ottenuto riscontro, al contrario di quanto avvenuto in precedenza, allorché, attivati i medesimi diritti relativamente ad un altro articolo pubblicato sulla stessa vicenda (https://...) aveva ottenuto la cancellazione dei propri dati;

chiesto, con riferimento all’articolo di cui sopra, di ordinare al titolare o al responsabile del trattamento la cancellazione dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, ovvero di imporre agli stessi una limitazione provvisoria o definitiva del trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento;

PRESO ATTO preliminarmente che l’atto introduttivo del presente procedimento, nonostante sia stato rubricato dall’interessata come “segnalazione”, presenta tutti i requisiti formali e sostanziali del reclamo di cui agli artt. 77 del Regolamento e 142 ss. del Codice e ritenuto pertanto di assumerlo in trattazione come tale;

VISTA la nota dell’11 novembre 2019 con la quale questa Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire riscontro alle richieste dell’interessata e di far conoscere se vi fosse l’intenzione di adeguarsi ad esse;

VISTA la nota del 16 novembre con cui il direttore del quotidiano online “Cremona Oggi” ha dichiarato che:

i fatti riferiti dall'articolo in questione rivestirebbero interesse pubblico, e sarebbero stati riportati nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, posto che i nomi degli indagati possono essere pubblicati;

in nome della libertà di informazione (art. 21 della Costituzione), sia inteso nella sua accezione attiva, come diritto di cronaca, sia inteso nella sua accezione passiva, come diritto del cittadino ad essere informato, va tutelata la cronaca giudiziaria, che è utile anche nel garantire il controllo pubblico sull'operato dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia;

il 6 novembre 2019 è stato pubblicato nel sito on-line di “Cremona Oggi” l'articolo "XX" nel quale è stato dato conto, con indicazione nominativa degli interessati, degli esiti dell’udienza pubblica innanzi al GUP tenutasi lo stesso giorno e che ha visto assolta la reclamante;

VISTA la nota del 21 novembre 2019 con la quale l’interessata ha ribadito le proprie doglianze, evidenziando, in particolare, l’intervenuta sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, pronunciata dal GUP in data 6 novembre u.s. che mostrerebbe l’eccesso della “gogna mediatica” alla quale sarebbe stata sottoposta;

VISTA la nota del Garante del 20 dicembre 2019 con la quale è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice ponendo in evidenza l’intervenuta assoluzione dell’interessata;

VISTA la memoria difensiva, pervenuta in data 17 gennaio 2020, con cui il direttore responsabile del quotidiano online “Cremona Oggi”, oltre a ribadire quanto affermato nella nota del 16 novembre 2019 sopra citata, ha dichiarato che:

- alla data della presentazione della segnalazione (17 ottobre 2019) il giudizio davanti al GUP era ancora pendente e la vicenda processuale era ferma a quanto riportato nell’articolo del XX 2019 (tanto che l’interessata lamentava l’inserimento nell’articolo delle proprie generalità, non che la notizia non fosse aggiornata);

- della sentenza, di assoluzione per tre degli imputati e di condanna per gli altri quattro, “Cremona Oggi” dava immediata notizia con la pubblicazione dell’articolo “XX”, in data XX 2019 il quale riporta le generalità dei tre assolti;

- la vicenda giudiziaria dovrebbe considerarsi ancora pendente, al momento che la motivazione della sentenza non è stata ancora depositata, permanendo quindi l’interesse pubblico alla notizia;

- poiché gli articoli presenti nell’archivio interno del sito del quotidiano compaiono in ordine cronologico inverso, dal più recente ai più risalenti, il profilo della persona alla quale le notizie si riferiscono viene stilato dal motore di ricerca presente sul sito “Cremona Oggi” in modo da rifletterne la condizione giudiziaria attuale;

- sono state adottate, fin da quando è iniziata la pubblicazione on line di “Cremona Oggi”, e anche nella vicenda in esame, tutte le ragionevoli misure per l’aggiornamento delle informazioni reperibili sul sito: il quotidiano è impaginato con il sistema word press e, per ciascun articolo pubblicato, è utilizzato il sistema archivistico della correlazione – cioè ad ogni articolo vengono sempre aggiunti e associati, in calce, sotto la dicitura correlati, tutti gli articoli successivi pubblicati sulla stessa vicenda (con la data della pubblicazione dell’aggiornamento) – permettendo così non solo di mettere in relazione i nuovi articoli con quelli precedenti, ma contemporaneamente di aggiornare, senza ritardo, l’archivio, attraverso la pubblicazione del titolo del nuovo articolo con il link per leggere l’aggiornamento di una notizia;

- pur ritenendo le misure sopra descritte adeguate e sufficienti per il rispetto dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, si è provveduto ad aggiungere al titolo dell’articolo del XX 2019 e, con maggiore evidenza grafica per l’uso dei caratteri maiuscoli, il richiamo alla sentenza, inserendo nel corpo dell’articolo la seguente nota di aggiornamento: “La sentenza emessa il XX 2019, è di tre assoluzioni e quattro condanne, vedi il link”;

- infine, la notizia riportante i dati dell’interessata verrà rimossa dal sito “Cremona Oggi” dopo che saranno state rese note le motivazioni della sentenza del XX 2019, motivazioni di cui, nel rispetto del diritto di cronaca e delle norme sul trattamento dei dati personali, si informeranno i lettori, per l’interesse della collettività alla conoscenza non solo del fatto ma anche delle ragioni dell’esito del procedimento giudiziario;

- per quanto concerne l’assenza di riscontro all’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli artt. 12, par. 3 del Regolamento, che non è stato dato il tempo per rispondere, visto che la suddetta disposizione consente di rispondere “senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta”, mentre la segnalante ha lamentato l’assenza di riscontro dopo solo sei giorni;

CONSIDERATO che la fattispecie in esame va inquadrata nell’ambito della disciplina relativa al trattamento di dati personali effettuato per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero al quale si applica l’art. 5, par. 1, lett. a) e d), del Regolamento, il quale enuncia il principio generale di liceità e correttezza del trattamento dei dati, affermando che i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

VISTA quando disposto dagli artt. 136 − 139 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e dalle “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” (di seguito “Regole deontologiche”), di cui all’art. 139 del Codice medesimo (pubblicate in G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3).

CONSIDERATO che:

- in particolare, in base all’art. 137, comma 1, del Codice i dati particolari di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento possono essere trattati anche senza il consenso dell’interessato, purché nel rispetto delle Regole deontologiche sopra menzionate;

- il medesimo art. 137, comma 3, individua come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità descritte il rispetto del principio dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

- le citate Regole deontologiche individuano poi i presupposti in base ai quali possono essere trattati i dati personali, il cui rispetto costituisce «condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento» medesimo (art. 2 quater, comma 4, del Codice) e in particolare gli artt. 5 e 6 richiamano e il parametro di “essenzialità dell’informazione” e ne specificano il contenuto;

- il requisito dell’“essenzialità dell’informazione” è richiamato anche con riferimento alle cronache relative a procedimenti penali (art. 12 delle regole deontologiche cit.) e, alla luce di esso, questa Autorità ha più volte precisato che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali il procedimento è instaurato non è preclusa dall’ordinamento vigente e va inquadrata nell’ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini sull’attività di giustizia;

- pertanto le testate giornalistiche, allorché – come nel caso di specie – si limitino a riportare una notizia di interesse pubblico, quale è certamente quella relativa ad un’indagine penale in corso, anche fornendo alcuni dati identificativi dei presunti responsabili, si muovono nei confini consentiti dalle diposizioni sopra citate;

- tuttavia, al fine di tutelare l'identità sociale del soggetto cui afferisce la notizia di cronaca, specie ove riguardi vicende di rilievo penale, la testata deve garantire al medesimo l’aggiornamento della stessa notizia, dando conto dell’evoluzione della vicenda, con riferimento agli elementi che possano completare o addirittura mutare il quadro sorto a seguito della notizia originaria;

- per quanto riguarda la policy di “Cremona Oggi”, il necessario aggiornamento della notizia non può ritenersi adeguatamente garantito, specie in base a quanto affermato dalla giurisprudenza (Cassazione civile, sez. III, sentenza del 5 aprile 2012, n. 5525), dal solo sistema archivistico della correlazione nel motore di ricerca interno al sito, perché tale sistema non necessariamente viene ripreso dai principali motori di ricerca e perché comunque, come ha chiarito la succitata sentenza, l’aggiornamento spetta al titolare del sito, e non può essere demandato ad un motore di ricerca (ancorché presente sul sito medesimo), perciò “richiedendosi la predisposizione di sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza nel caso di un seguito e di uno sviluppo della notizia”;

- che, nel caso di specie il titolare del trattamento ha provveduto ad adottare misure idonee ad aggiornare direttamente l’articolo oggetto della segnalazione, così conformandosi a quanto richiesto dall’art. 5, par. 1, lett. a) e d), del Regolamento;

RISCONTRATA la non fondatezza della lamentela dell’interessata circa l’assenza di riscontro all’esercizio dei diritti ai sensi degli artt. 12, par. 3 del Regolamento, posto che il relativo termine non era ancora trascorso all’atto della proposizione del presente reclamo;

RITENUTO, pertanto, di:

- dover considerare infondate le richieste di cancellazione e di limitazione del trattamento relativamente ai dati personali dell’interessata rispetto all’articolo in questione;

- rendere comunque atto della dichiarazione del titolare di aver disposto l’aggiornamento del medesimo articolo alla luce dell’intervenuta sentenza di assoluzione in termini conformi a quanto indicato in premessa;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

- prende atto di quanto dichiarato dal titolare del trattamento con riguardo all'avvenuta adozione di misure idonee ad aggiornare l’articolo in esame, e ritiene pertanto che, con riguardo ad esso, non vi siano gli estremi per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

- dichiara il reclamo infondato con riguardo alle restanti richieste per i motivi esposti in premessa.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 9 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia