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Determinazione del Segretario Generale del 7 luglio 2020 [9436422]

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[doc. web n. 9436422]

Determinazione del Segretario Generale del 7 luglio 2020

Registro atti SG
n. 82 del 7 luglio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

VISTI i regolamenti del Garante n. 1, 2 e 3 del 2000, approvati con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO il provvedimento del 22 febbraio 2018, n. 118, con il quale sono state individuate le competenze per materia delle Unità organizzative a far data dal 1° marzo 2018, ha stabilito altresì che “il Segretario generale fornisce con propria determinazione, anche a seguito dei decreti legislativi previsti dalla citata Legge di delegazione europea 2016-2017, eventuali chiarimenti interpretativi sui citati ambiti di competenza e sulle conseguenti variazioni di carattere sostanziale”;

VISTI gli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 154-ter, comma 3, del Codice, riguardanti il conferimento di incarichi di patrocinio legale nell’interesse del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito “Garante” o “Autorità”), nei casi in cui lo stesso non possa essere rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato;

VISTE le disposizioni in materia di trasparenza dell'organizzazione e dell’attività amministrativa, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (artt. 2-bis e 15 del d. lgs. 14 marzo 2033, n. 33 e ss.mm.ii.);

VISTO l’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio legale nell’interesse del Garante del 7 maggio 2019 con il quale si è provveduto, tra l’altro, a disciplinare le modalità di conferimento dell’incarico medesimo ai sensi dell’art. 5 (in www.gpdp.it, doc. web n. 9109338);

CONSIDERATO che il citato provvedimento n. 118/2018, non esplicita con sufficiente chiarezza quali siano le Unità organizzative competenti alla definizione del predetto procedimento;

CONSIDERATO che il Dipartimento risorse umane e attività contrattuali-DRUAC cura la gestione e il trattamento giuridico-economico del personale dipendente e di quello utilizzato ad altro titolo dall’Ufficio e svolge attività di supporto in materia di organizzazione dell’Ufficio e del lavoro; il Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità-DAPC cura l'amministrazione e la gestione contabile dell'Ufficio; il Dipartimento affari legali e di giustizia-DALG cura la trattazione degli affari legali dell’Autorità (v. art. 1, comma 2, lett. k, l ed o, rispettivamente), nonché i compiti attribuiti con delibera n. 119 del 22 febbraio 2018 al  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza-RPCT;

VISTA l’informativa resa al Collegio nell’adunanza del 23 gennaio 2020;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra il Druac e il Dalg, trasmessa anche al sottoscritto, dalla quale emerge che permangono ancora dubbi interpretativi sulle competenze spettanti in capo alle predette Unità organizzative, nonostante i chiarimenti resi con email del 24 gennaio 2020, con la quale veniva indicata la procedura da seguire ai fini dell'affidamento del patrocinio legale del Garante agli avvocati del libero foro, specificando, in particolare, che il DRUAC è responsabile della procedura di costituzione e alimentazione dell’elenco sulla base delle domande pervenute. Quando si rende necessario individuare un legale, il DALG invia al DRUAC una richiesta contenente una sintesi della controversia e l’indicazione di tre legali che presentano un’esperienza professionale adeguata, ed invia contestualmente una griglia di criteri che il DRUAC deve seguire per la selezione fra i tre; quest’ultimo contatta gli stessi, valuta le rispettive offerte secondo i criteri indicati e formalizza l’incarico. Il DALG cura tutte le successive fasi di interlocuzione con il legale sino alla conclusione del giudizio e provvede contestualmente all’aggiornamento della tabella relativa agli obblighi in materia di trasparenza sull’attività del Garante, fatto salvo l’avvenuto pagamento, che viene curato dal DAPC;

RITENUTO che, alla luce della delicatezza di tale adempimento, occorra ulteriormente fornire chiarimenti in ordine alla competenza di cui sopra, al fine di evitare una dilazione dell’attività istruttoria ed incertezze applicative;

RITENUTO che, con riferimento all’affidamento del patrocinio legale dell’Autorità agli avvocati del libero foro nei casi in cui la stessa non possa essere rappresentata e difesa in giudizio dall’Avvocatura dello Stato,  il provvedimento n. 118/2018, volto a definire i compiti delle diverse unità organizzative dell’Ufficio, al fine di rispondere a criteri di imparzialità, efficacia ed efficienza amministrativa, debba essere interpretato nel modo seguente: il DRUAC è responsabile della procedura di costituzione dell’elenco dei legali in possesso dei requisiti previsti dall’apposto avviso pubblico e provvede ad alimentare nel tempo lo stesso elenco sulla base delle domande che via via pervengono. Quando si rende necessario procedere all’individuazione di un legale, il DALG invia al DRUAC una richiesta contenente una sintesi della controversia e l’indicazione di tre legali che presentino un’esperienza professionale adeguata, inviando contestualmente una griglia di criteri che il DRUAC deve seguire per la selezione fra i tre. Il DRUAC contatta gli stessi, valuta le rispettive offerte secondo i criteri indicati e formalizza l’incarico, provvedendo all’inserimento del curriculum vitae e degli estremi dell’atto di conferimento nell’apposita tabella pubblicata sul sito del Garante a fini di trasparenza amministrativa, nonché delle necessarie autodichiarazioni anche in materia di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi. Il DALG cura tutte le successive fasi di interlocuzione con il legale sino alla conclusione del giudizio e provvede all’aggiornamento della tabella pubblicata sul sito a fini di trasparenza, fatto salvo l’avvenuta corresponsione dei compensi, i cui dati vengono pubblicati a cura del DAPC;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

con riferimento all’affidamento del patrocinio legale dell’Autorità agli avvocati del libero foro nei casi in cui la stessa non possa essere rappresentata e difesa in giudizio dall’Avvocatura dello Stato,  il provvedimento n. 118/2018, volto a definire i compiti delle diverse unità organizzative dell’Ufficio, al fine di rispondere a criteri di imparzialità, efficacia ed efficienza amministrativa, sia interpretato nel modo seguente: il DRUAC è responsabile della procedura di costituzione dell’elenco dei legali in possesso dei requisiti previsti dall’apposto avviso pubblico e provvede ad alimentare nel tempo lo stesso elenco sulla base delle domande che via via pervengono. Quando si rende necessario procedere all’individuazione di un legale, il DALG invia al DRUAC una richiesta contenente una sintesi della controversia e l’indicazione di tre legali che presentino un’esperienza professionale adeguata, inviando contestualmente una griglia di criteri che il DRUAC deve seguire per la selezione fra i tre. Il DRUAC contatta gli stessi, valuta le rispettive offerte secondo i criteri indicati e formalizza l’incarico, provvedendo all’inserimento del curriculum vitae e degli estremi dell’atto di conferimento nell’apposita tabella pubblicata sul sito del Garante a fini di trasparenza amministrativa, nonché delle necessarie autodichiarazioni anche in materia di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi. Il DALG cura tutte le successive fasi di interlocuzione con il legale sino alla conclusione del giudizio e provvede all’aggiornamento della tabella pubblicata sul sito a fini di trasparenza, fatto salvo l’avvenuta corresponsione dei compensi, i cui dati vengono pubblicati a cura del DAPC.

Roma, 6 luglio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Busia