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Ordinanza ingiunzione nei confronti di TB s.r.l. - 2 luglio 2020 [9445567]

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[doc. web n. 9445567]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di TB s.r.l. - 2 luglio 2020

Registro dei provvedimenti
n. 124 del 2 luglio 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale ha preso parte il dott. Antonello Soro, presidente, la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e la prof.ssa Licia Califano, componenti, e il dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento da XX concernente il trattamento di dati personali riferiti all’interessata effettuato da TB s.r.l.;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

1. Il reclamo nei confronti della società e l’attività istruttoria.

1.1. Con reclamo del 5 novembre 2018 la Sig.ra XX ha lamentato presunte violazioni del Regolamento da parte di TB s.r.l. (di seguito, la società), con riferimento all’affissione sulla bacheca aziendale “visibile a tutti i dipendenti ed alla clientela del supermercato [della] lettera del […] licenziamento senza giusta causa, con annesse le […] generalità [della reclamante stessa]”.

Con nota del 14 gennaio 2019 l’Ufficio ha invitato la società a fornire riscontro in ordine ai fatti oggetto di reclamo. La richiesta, in assenza di riscontro da parte della società, è stata rinnovata con nota del 17 giugno 2019 ai sensi dell’art. 157 del Codice.

1.2. Non essendo pervenuto riscontro da parte della società, l’Ufficio ha delegato al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza l’acquisizione delle informazioni richieste. Poiché, però, la sede legale della società è stata trovata chiusa, il legale della società, sig. Roberto Comunian, contattato telefonicamente, è stato invitato a presentarsi il 16 ottobre 2019 presso la sede della Compagnia Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni, per la notifica di atti. Nell’occasione il legale rappresentante ha dichiarato (v. verbale di operazioni compiute del 16.10.2019) che:

a. “a far data dal 4 febbraio 2019 il supermercato gestito dalla società T.B. s.r.l. sito in Milano in via Piero della Francesca n. 57, esercizio in cui lavorava la reclamante e ove era affissa anche la bacheca in oggetto, ha cessato l’attività”;

b. “in merito alla mancata risposta alla richiesta di informazioni […] inviata alla Pec tbsrl@pec.it, […] tale indirizzo non è corretto in quanto fino al 9/3/2019 la Pec della società era tbsrls@pec.it, pertanto non [ha] mai avuto notizie di detta richiesta. Preciso inoltre che a far data dal 9/3/2019 ad oggi, l’indirizzo Pec della società è tbsrl@mypec.eu”;

c. in relazione al merito del reclamo, considerato che la reclamante “per quasi due anni ha mantenuto il ruolo di gestione del personale”, il legale rappresentante ha ritenuto di affiggere “copia della lettera di licenziamento presso la bacheca riservata alle comunicazioni con i dipendenti, per alcuni giorni, affinché gli stessi non sottostessero più ad eventuali comunicazioni o direttive” della reclamante;

d. la bacheca aziendale ove è avvenuta l’affissione era collocata “all’interno di un’area riservata e non di pubblico accesso”, con conseguente possibilità di visione da parte dei dipendenti e non dei clienti del supermercato.

1.3. Il 7 novembre 2019 l’Ufficio ha effettuato, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, la notificazione alla società delle presunte violazioni del Regolamento riscontrate, con riferimento agli artt. 5, par. 1, lett. a) e c) e 6 del Regolamento. Nessun riscontro è stato dato dalla società alla predetta notifica di violazione.

2. L’esito dell’istruttoria e del procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori.

All’esito dell’esame delle dichiarazioni rese all’Autorità nel corso del procedimento nonché della documentazione acquisita, premesso che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”), si ritiene, in via preliminare,  e limitatamente al mancato riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Ufficio ai sensi dell’art. 157 del Codice, di accogliere le ragioni addotte dal titolare del trattamento in ordine al fatto che l’omissione è dipesa dall’invio della predetta richiesta a un indirizzo Pec errato, che non ha consentito allo stesso di venire a conoscenza della richiesta medesima.

Sotto un diverso profilo, emerge che la società ha affisso il provvedimento di licenziamento della reclamante nella bacheca aziendale presso il punto vendita del supermercato presso il quale la stessa prestava servizio; in tale modo ha reso visibile – quantomeno - a tutti i dipendenti il provvedimento espulsivo nella sua integrità (non è stato possibile, in proposito, accertare se il posizionamento della bacheca potesse consentire la visione di quanto affisso oltre che ai dipendenti anche ai clienti). Ciò è avvenuto in assenza di un idoneo criterio di legittimazione da parte del datore di lavoro: in base alla disciplina vigente, infatti, il trattamento dei dati dei lavoratori può essere effettuato dal datore di lavoro solo se “necessario” per adempiere ad un obbligo di legge o all’esecuzione di un contratto (v. art. 6, par. 1, lett. b) e c) del Regolamento).

In materia di procedimento relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo è previsto l’obbligo di comunicazione nei confronti del lavoratore, non di terzi. La pubblicazione della lettera di licenziamento rende, in particolare, conoscibili a terzi le specifiche ragioni del recesso e le informazioni contenute nella stessa che, seppur non annoverabili, di regola, nell’ambito dei dati “particolari”, sono da considerarsi delicate, anche in ragione delle conseguenze sul piano economico e sociale che derivano dal recesso stesso.

Il datore di lavoro ha effettuato il trattamento in violazione, inoltre, del principio di proporzionalità: in base a tale principio, infatti, avrebbe potuto informare i dipendenti che la reclamante non faceva più parte della compagine aziendale con altre modalità, nel rispetto della riservatezza e della dignità, anche professionale, dell’interessata (v. art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento).

3. Conclusioni: illiceità del trattamento. Provvedimento sanzionatorio ex art. 58, par. 2, Regolamento.

Per i suesposti motivi, il trattamento dei dati personali riferiti alla reclamante effettuato dalla società attraverso la pubblicazione della lettera di licenziamento nella bacheca aziendale posta presso il punto vendita del supermercato ove la reclamante prestava servizio risulta illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e c) e 6 del Regolamento.

Pertanto, visti i poteri correttivi attribuiti dall’art. 58, par. 2 del Regolamento, alla luce delle circostanze del caso concreto:

- si dispone una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 del Regolamento, commisurata alle circostanze del caso concreto (art. 58, par. 2, lett. i) Regolamento).

4. Ordinanza ingiunzione.

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166, commi 3 e 7 del Codice, il Garante dispone l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante adozione di un’ordinanza ingiunzione (art. 18, l. 24.11.1981, n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali riferiti alla reclamante effettuati dalla società attraverso la pubblicazione della lettera di licenziamento nella bacheca aziendale di cui è risultata accertata l’illiceità, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e c) e 6 del Regolamento, all’esito del procedimento di cui all’art. 166, comma 5.

Ritenuto di dover applicare il paragrafo 3 dell’art. 83 del Regolamento laddove prevede che “Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento […] viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave”, considerato che le accertate violazioni sono entrambe soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5 del Regolamento, l’importo totale della sanzione è calcolato in modo da non superare il massimo edittale previsto dal medesimo art. 83, par. 5, fissato nella somma di 20 milioni di euro ovvero, per le imprese, nel 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente ove superiore.

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2 del Regolamento ai fini della applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e la relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve “in ogni caso [essere] effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state considerate le seguenti circostanze:

a) con riferimento al carattere doloso o colposo della violazione e al grado di responsabilità del titolare è stata presa in considerazione la negligente condotta della società e il grado di responsabilità della stessa che non si è conformata alla disciplina in materia di protezione dei dati relativamente ad una pluralità di disposizioni;

b) l’assenza di precedenti specifici (relativi alla stessa tipologia di trattamento) a carico della società.

Si ritiene inoltre che assumano rilevanza nel caso di specie, tenuto conto dei richiamati principi di effettività, proporzionalità e dissuasività ai quali l’Autorità deve attenersi nella determinazione dell’ammontare della sanzione (art. 83, par. 1, del Regolamento), in primo luogo le condizioni economiche del contravventore, determinate in base ai ricavi conseguiti dalla società con riferimento al bilancio per le microimprese per l’anno 2017 e tenuto conto, inoltre, che nei confronti della società è stata avviata la procedura di fallimento. Da ultimo si tiene conto della comminatoria edittale disposta, nel regime previgente, per gli illeciti amministrativi corrispondenti.

Alla luce degli elementi sopra indicati e delle valutazioni effettuate, si ritiene, nel caso di specie, di applicare nei confronti di TB s.r.l. la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 1.000,00 (mille).

In tale quadro si ritiene, altresì, in considerazione della tipologia di violazione accertata, che ha riguardato i principi generali e le condizioni di liceità del trattamento, che ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet del Garante.

Si ritiene, altresì, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara l’illiceità del trattamento effettuato da TB s.r.l. ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c) e 6 del Regolamento);

ORDINA

a TB s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale Via Piero della Francesca 57, 20154 Milano, P.I. 09814160967, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), del Regolamento, di pagare la somma di euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel presente provvedimento;

INGIUNGE

altresì alla medesima Società di pagare la somma di euro 1.000,00 (mille), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981. Si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 dell’1/9/2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato (art. 166, comma 8, del Codice);

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli articoli 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 2 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia