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Parere su istanza di accesso civico - 17 agosto 2020 [9477865]

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[doc. web n. 9477865]

Parere su istanza di accesso civico - 17 agosto 2020

Registro dei provvedimenti
n. 153 del 17 agosto 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Ministero dell’Istruzione, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, il quale prevede che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web 1098801);

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’Istruzione ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico.

Il predetto accesso civico, presentato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, aveva a oggetto «copia della documentazione riguardante i titoli di accesso alla procedura concorsuale [per docenti nella classe di concorso AF56 “Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado”] posseduti [da un docente identificato in atti], nonché eventuali provvedimenti giurisdizionali che abbiano riconosciuto come abilitante per l’insegnamento i titoli di cui era in possesso quest’ultimo».

Nella richiesta di accesso, i soggetti istanti hanno rappresentato di essere anch’essi docenti di strumento musicale, ma che non hanno presentato la domanda al predetto concorso avendo ritenuto di non possedere i titoli necessari (in quanto il loro diploma musicale era titolo non abilitante per l’insegnamento). Quando poi hanno appreso che il controinteressato, che a loro parere versava nelle medesime condizioni, aveva invece presentato la domanda ed era stato anche immesso in ruolo, hanno deciso di presentare una richiesta di accesso civico volta a controllare la tipologia di titolo dichiarato.

L’amministrazione però ha negato l’accesso civico, rappresentando di avere ricevuto formale opposizione del soggetto controinteressato che, oltre al limite della protezione dei dati personali, ha eccepito che la richiesta sarebbe «ingiustificata e immotivata in quanto i docenti interessati, non avendo partecipato al concorso indicato in oggetto, non [erano] portatori di un interesse diretto e concreto che legittima l’accesso agli atti richiesti».

I soggetti istanti hanno quindi presentato istanza di riesame al RPCT ritenendo infondate le motivazioni dell’amministrazione, in quanto l’accesso civico non richiede motivazione e il problema del limite della protezione dei dati personali non si pone visto che nell’istanza di accesso avevano chiesto alla p.a. di «privilegi[are] l’ostensione di documenti con l’omissione dei “dati personali” in esso presenti, laddove l’esigenza informativa, alla base dell’accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali».

OSSERVA

La questione sottoposta all’attenzione del Garante riguarda la possibilità di rendere ostensibili, tramite l’istituto dell’accesso civico, dati e informazioni personali di un docente, immesso in ruolo (controinteressato nel procedimento di accesso), contenuti nei documenti e titoli da esso presentati per partecipare a una procedura concorsuale per una specifica classe di concorso (“Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado”).

La normativa statale di settore (art 5, commi 1 e 2, del d. lgs n. 33/2013) prevede che il diritto di accesso civico ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, possa essere esercitato da chiunque senza motivazione, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 5-bis del citato decreto.

Al riguardo, deve essere ricordato che il predetto diritto va in ogni caso rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013).

Ciò premesso, occorre aver presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono) deve essere tenuto in considerazione che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso alle informazioni e ai documenti richiesti.

Inoltre, è necessario rispettare i principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c).

Con particolare riferimento al caso in esame, si ricorda altresì che la normativa statale in materia di trasparenza già prevede specifici obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni di dati e informazioni inerenti ai concorsi pubblici, prevedendo che «le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori» (cfr. art. 19, comma 1, d. lgs. n. 33/2013).

In tale quadro, si ritiene che, fermo restando i predetti obblighi di pubblicazione, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – ai sensi della normativa vigente e delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, conformemente ai precedenti orientamenti di questa Autorità in materia di accesso civico ai dati dei lavoratori o di curriculum di candidati presentati per selezioni pubbliche – abbia correttamente respinto, seppure con una sintetica motivazione, l’accesso civico ai dati e alle informazioni del docente controinteressato, contenuti nei documenti e titoli da esso presentati per partecipare alla procedura concorsuale per la classe di concorso “Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado” (cfr., fra gli altri, i pareri contenuti nei seguenti provvedimenti: n. 115 del 23 maggio 2019, in particolare par. 2, in www.gpdp.it, doc. web n. 9124946; n. 200 del 7 novembre 2019, ivi, doc. web n. 9196072).

Ciò in quanto la relativa ostensione, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e informazioni che si ricevono tramite l’istituto dell’accesso civico (cfr. art. 3, comma 1, d. lgs. n. 33/2013), potrebbe determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del docente controinteressato, arrecando a quest’ultimo proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Infatti, tenuto conto della tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali, contenuti nei documenti richiesti (titoli di accesso presentati per la partecipazione alla procedura concorsuale ed eventuali provvedimenti giurisdizionali di equiparazione dei titoli posseduti con quelli richiesti dal bando), l’accoglimento dell’accesso civico potrebbe determinare ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo, del docente.

La presenza nella documentazione richiesta di dati e informazioni dettagliati del docente controinteressato impedisce di poter accordare anche un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013; oscurando, ad esempio, i relativi dati identificativi (nome e cognome). Ciò considerando che l’identità del docente controinteressato è già nota ai soggetti istanti e, in ogni caso, tale accorgimento non eliminerebbe la possibilità che il soggetto controinteressato possa essere identificato indirettamente anche da terzi tramite gli ulteriori dati di contesto contenuti nella documentazione richiesta. A tale riguardo, occorre infatti ricordare che – ai sensi del RGPD – «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1).

Per completezza, si evidenzia ancora che, come indicato anche nelle citate Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico (cfr. par. 8.1), l’accesso “generalizzato” è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a. «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013).

Nel caso sottoposto all’attenzione del Garante, invece, dall’istanza si evince che le ragioni che hanno condotto alla richiesta di accesso civico riguardano vicende strettamente personali, legate alla volontà di confrontare i titoli posseduti dai docenti istanti (che non hanno presentato domanda al concorso) con quelli presentati dal collega docente che ha presentato la domanda concorsuale ed è stato immesso in ruolo. Per soddisfare le esigenze conoscitive dei docenti istanti, risulta pienamente soddisfacente l’ostensione dei criteri e dei parametri utilizzati dall’amministrazione per la loro valutazione.

Laddove invece esistano dei margini di dubbio circa la validità dei titoli presentati dal soggetto controinteressato, rimangono impregiudicati i poteri di sorveglianza dell’amministrazione scolastica destinataria della richiesta di accesso e del Ministero dell’Istruzione coinvolto nel procedimento – notiziati di tale possibilità anche attraverso la richiesta di accesso civico ricevuta – ai quali spetta l’effettuazione dei dovuti controlli sulla correttezza dello svolgimento della procedura concorsuale in esame e sulla validità dei titoli presentati o auto dichiarati dai candidati ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000, compreso il docente controinteressato,

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili, laddove i docenti istanti, riformulando eventualmente l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivino nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato” e l’amministrazione ritenga sussistere, alla luce di quanto riportato dai soggetti istanti, «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» che possa per altro verso consentire l’ostensione della documentazione richiesta.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’Istruzione ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 17 agosto 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione